Consiglio Nazionale delle Ricerche
Dipartimento per i Servizi Tecnici e di Supporto
Servizio III

Posiz. 331.46.3 - Prot. N. 1891545

Roma, 2 dicembre 2002

Ai Direttori delle strutture del CNR
LORO SEDI

Oggetto: Unità staccate. Direttive.

Con riferimento all’oggetto si informano i Direttori ed il personale delle seguenti direttive sulla materia in oggetto.

L’art. 3 del Regolamento Istituti prevede articolazioni degli Istituti con valenza organizzativa interna (comunque denominate: sezioni di ricerca, strutture tecniche di servizio, unità staccate) costituite con atto del Direttore ed altre (sezioni territorialmente distinte) costituite con decreto del Presidente dell’Ente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo. La diversità della fonte costitutiva deriva dall’attribuzione di specifici poteri alle sezioni territorialmente distinte (autonomia di spesa; adozione, da parte del responsabile, di atti previsti dal regolamento).

Per quanto sopra, salve le sezioni territorialmente distinte, rientra nel potere del Direttore l’adozione, previo parere del Comitato di Istituto, di atti organizzativi con valenza interna.

Peraltro, per molteplici finalità di rilevanza funzionale/organizzativa è necessario istituzionalizzare, anche da parte dell’Amministrazione Centrale, sedi di servizio stabili in località diverse dalla sede dell’Istituto o delle Sezioni territorialmente distinte.

Pertanto, ai soli fini della costituzione di sedi di servizio in città diverse dalla sede dell’Istituto, il Direttore potrà autonomamente disporre la costituzione di unità staccate, che seguiranno il regime delle unità staccate come stabilito dal Consiglio Direttivo in data 17.1. 2002; si precisa a tal fine che le unità staccate sono da intendersi come "articolazioni interne degli Istituti stessi, senza autonomia operativa e di spesa. Per gli aspetti amministrativi faranno riferimento unicamente alla sede principale dell’Istituto ed alle decisioni del Direttore, mentre devono intendersi dal punto di vista logistico e del personale come sedi di lavoro, ferma restando la responsabilità gestionale in materia in capo al Direttore".

Quindi, non è possibile costituire unità staccate di sezioni territorialmente distinte, ma solo dell’Istituto.

Ovviamente, ai fini degli adempimenti di competenza dell’Amministrazione centrale, i Direttori dovranno trasmettere al Servizio III del Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto il provvedimento di costituzione di eventuali unità staccate, includente il personale che avrà sede di servizio in tali unità.

Resta inteso che il Direttore che dispone autonomamente la costituzione di unità staccate dovrà preliminarmente concordare le opportune intese scientifiche e patrimoniali (ove necessario) con la struttura dell’Ente o di altre istituzioni scientifiche che ospiterà l’unità staccata dell’Istituto.

Per quanto riguarda l’esercizio del diritto di opzione o, comunque, la richiesta di singole unità di personale di ricerca, o di gruppi di personale di ricerca, di afferire ad altro Istituto, restando peraltro nella città sede di servizio dove operano attualmente e che non figura come sede dell’Istituto richiesto, si fa presente che in tali situazioni si dovrà operare come nella fattispecie precedente, costituendo il Direttore unità staccate contestualmente alla conclusione del procedimento inerente l’esercizio del diritto di opzione o la domanda di afferenza ad altro Istituto e comunicando tale provvedimento al Servizio III – D.S.T.S.

Resta assolutamente confermato che neppure nei casi in questione il Direttore potrà costituire autonomamente Sezioni territorialmente distinte, essendo tale competenza riservata al Consiglio Direttivo.

La presente potrà essere consultata sul website del CNR www.dcp.cnr.it, alla voce modulistica.

Si ringrazia per la collaborazione e si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

IL DIRIGENTE
(Dr. Schettini)