Consiglio Nazionale delle Ricerche
Dipartimento del Personale
Reparto III - Stato Giuridico e Trattamento Economico
Circolare n. 9/1999
Posiz. 300.15 - Prot. N. 1688388
Roma, 10 febbraio 1999
A tutti i Dirigenti e ai Direttori
delle Unità organiche e strutture del CNR
LORO SEDI
A seguito dellentrata in vigore del CCNL per il personale del comparto istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione dellarea della dirigenza e delle specifiche figure professionali sottoscritto il 5.3.1998, al personale assunto con contratto a tempo determinato si applicano le disposizioni che regolano il trattamento economico dei ricercatori e tecnologi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Pertanto ai titolari di contratti a termine che erano in servizio al 1.1.1997, sono state già attribuite regolari fasce stipendiali in ragione dello stipendio che avevano in godimento al 31.12.1996 ed in base alla tabella di equiparazione allegata al CCNL biennio economico 1996 1997.
Successivamente, la Giunta Amministrativa nellesercizio delle funzioni di Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 6.5.12998, ha dettato ulteriori direttive circa la materia in oggetto che di seguito si riassumono:
- I fascia
5 anni
- II, III e IV 4 anni - V 6 anni - VI 8 anni
Sarà cura di questo Reparto individuare, così come accade per il personale a tempo indeterminato, i dipendenti con contratto a termine che, nel corso di ogni anno, matureranno lanzianità necessaria al passaggio alla fascia di stipendio superiore.
Anche a tali dipendenti verrà quindi inviata una nota descrittiva delle modalità (stabilite dalla Giunta Amministrativa nellesercizio delle funzioni di Consiglio di Amministrazione) che dovranno essere seguite per ottenere lavanzamento stipendiale di cui trattasi. Analogamente saranno interessati i Direttori/Dirigenti delle strutture di appartenenza che dovranno accertare, sulla base di apposite relazioni, la regolarità dellattività svolta.
E necessario precisare che allo stato delle disposizioni contrattuali in vigore, si potrà tenere conto soltanto del contratto di lavoro in essere o di quello in godimento al 1.1.1997; non si potranno pertanto sommare i periodi di più rapporti di lavoro in quanto ogni contratto ha una sua esistenza giuridica autonoma e distinta che produce i suoi effetti solo nel periodo pattuito.
Questo Reparto provvederà quindi nel più breve tempo possibile ad impostare il lavoro anche sugli aventi titolo per gli anni 1997 e 1998.
In conseguenza di quanto sopra, ad esempio, i dipendenti assunti contratto a tempo determinato con il trattamento economico pari alla I fascia stipendiale, nel corso del quinquennio non avranno in concreto possibilità di passare alla II fascia di stipendio, per raggiungere la quale occorrono 5 anni completi di permanenza nella predetta I fascia; pertanto anche una volta effettuata la verifica prevista dal CCNL, ladeguamento economico di fatto potrà essere preso in considerazione solo al momento dellassunzione con un eventuale nuovo contratto.
| IL DIRIGENTE |