Allegato 1 - Circolare CNR n. 6/1999
Posiz. 300.17.1 - Prot. N. 1682363

REGOLAMENTO CONCERNENTE LE ATTIVITA' SVOLTE PER CONTO DI TERZI

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento concerne le modalità di attribuzione al personale dei ricavi netti scaturenti da prestazioni a pagamento per conto terzi a seguito della stipulazione di contratti e convenzioni con enti pubblici e privati in applicazione dell'art.28 del DPR n.568/87 e dell'art.15, comma 2, lettera d) del DPR n.171/91 ed alle disposizioni cui il medesimo rinvia.

2. Le prestazioni di cui al comma precedente, che devono intendersi limitate all'erogazione di servizi altamente qualificati, aventi funzione di integrazione e di verifica dei risultati dell'attività istituzionale di ricerca, sono svolte dalle Strutture del CNR a ciò espressamente autorizzate.

Art. 2
Attività escluse

Sono escluse dal campo di applicazione del presente Regolamento:

a) le attività svolte utilizzando i contributi erogati da terzi al CNR a titolo di supporto per l'assolvimento dei suoi compiti istituzionali, quelle oggetto di contratti stipulati con lo Stato, con l'Università e con altri Enti Pubblici di Ricerca e Sperimentazione, nazionali ed internazionali, con l'U.E. e quelle svolte in favore di altri Organi di ricerca o Strutture del CNR;

b) le attività di consulenza tecnica d'ufficio affidate all'Ente dall'Autorità Giudiziaria in materia civile, penale ed amministrativa, nonchè le attività di consulenza di parte svolte a favore del CNR;

c) le attività espletate da Organi del CNR facenti parte del S.S.N. - ai sensi del comma 12, art.4 della Legge n.502/92 e successive modificazioni - in quanto regolate da specifiche norme di legge e di regolamenti.

Art. 3
Determinazione dei corrispettivi

1. I corrispettivi da richiedere al committente per l'espletamento delle prestazioni di cui all'art. 1, comma 1, del presente Regolamento sono determinati tenendo conto degli elementi riportati nella tabella che segue:

Prestazioni a pagamento svolte per conto di terzi
Voci di calcolo del corrispettivo al netto di IVA

a)

materiali di consumo

al costo

b)

ammortamento e manutenzione delle apparecchiature

in base al tariffario della struttura

c)

uso di locali attrezzati da parte di terzi

in base al tariffario della struttura

d)

personale CNR impegnato nella prestazione

in base alle tariffe CNR

e)

missioni del personale di cui al punto d)

in base alle diarie CNR

f)

personale a contratto assunto, ai sensi della normativa vigente, per l'erogazione della prestazione

al costo, in base alle tabelle

g)

missioni del personale di cui al punto f)

in base alle diarie CNR

h)

acquisizione o noleggio di apparecchiature specifiche

al costo

i)

acquisizione di pubblicazioni e documentazione

al costo

l)

acquisizione di servizi esterni e di prestazioni professionali

al costo

*

m)

spese generali della Struttura che eroga la prestazione (energia elettrica,riscaldamento, pulizia, cancelleria, posta, telefono, predisposizione di elaborati)

10% della somma delle voci da a) ad l)

n)

spese generali dell'Amministrazione Centrale del CNR (gestione amministrativo-contabile)

5% della somma delle voci da a) ad l)

o)

valutazione della professionalità della prestazione (ricavo netto)

percentuale della somma delle voci da a) ad l)

            * e’ stato soppresso il 5% Fondo garanzia per mancati incassi

2. Il ricavo netto (voce "o") è costituito dalla maggiorazione percentuale applicata alla somma delle voci da a) ad l). L'entità della percentuale è determinata dalla Direzione della Struttura che effettua la prestazione, su proposta del responsabile della prestazione, in relazione alla qualità dell'impegno da essa richiesta.

3. A fronte di ciascuna prestazione eseguita, la Direzione della Struttura, su proposta del responsabile della prestazione, definisce e redige una nota interna in conformità alle disposizioni di cui ai precedenti commi, nella quale indica:

L'apporto individuale, con riferimento alle singole note, sarà registrato a cura del Direttore della Struttura e comunicato annualmente all'Amministrazione.

4. I tempi e le modalità di emissione delle note interne e delle fatture, i termini e le modalità di pagamento dei corrispettivi, le procedure per la loro gestione amministrativo-contabile e quelle per il recupero dei crediti insoluti sono disciplinati secondo le norme amministrativo-contabili vigenti per l'Ente.

5. Al fine di assicurare l'equilibrio finanziario tra incassi e pagamenti, l'esecuzione delle prestazioni è subordinata al versamento di anticipazioni o all'accensione di adeguate garanzie e, comunque, alla previa verifica della solidità finanziaria dei singoli committenti.

Art. 4
Ripartizione dei proventi

1. I proventi delle attività, come articolate nelle voci di calcolo di cui alla tabella riportata all'art.3, sono destinati alle Strutture erogatrici delle attività stesse, con esclusione delle voci f), n) ed o), i cui importi sono acquisiti dall'Amministrazione Centrale.

2. I proventi relativi a servizi di calcolo effettuati per conto di terzi, sono acquisiti dall'Amministrazione Centrale qualora le struttura erogatrici dei predetti servizi usufruiscano di appositi finanziamenti da parte dell'Ente.

3. Il ricavo netto della prestazione, come definito dall'Art. 3, comma 2, viene ripartito tra il personale dipendente secondo le modalità indicate nell'articolo seguente.

Art. 5
Compensi al personale

1. Per ogni singola prestazione la quota parte della voce o) attribuibile al personale non può superare il 50% dell' importo totale della prestazione stessa, né comunque eccedere l' ammontare del costo di cui alla lettera d) della tabella dell'art. 3; l'eventuale differenza fra il ricavo netto (voce o) e la quota attribuibile al personale viene destinata alla Struttura erogatrice della prestazione a sostegno delle attività di ricerca. Nel rispetto di questi limiti il ricavo netto viene destinato secondo quanto fissato dai commi a, b, c, successivi:

a) per il 20% ad un fondo generale da destinare ad attività formative e occupazionali di personale tecnico/scientifico per la ricerca i cui criteri generali di utilizzazione saranno concordati con le OO.SS.;

b) alla generalità dei dipendenti per una percentuale conforme alle norme contrattuali vigenti;

c) la quota rimanente ai dipendenti che hanno effettivamente operato alla prestazione che ha dato luogo all'introito, per essere tra gli stessi ripartito sulla base di un coefficiente pari al prodotto dell'impegno temporale di partecipazione, espresso in percentuale rispetto al tempo totale richiesto dalla prestazione, e del coefficiente relativo al livello funzionale secondo la seguente tabella:

LIVELLO FUNZIONALE

COEFFICIENTE

1,8
1,5
1,3
dal 4° al 10° 1.0

2. Ad ogni dipendente che collabora allo svolgimento delle attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere corrisposti complessivamente compensi derivanti dalle attività stesse per un ammontare non superiore al 30% dello stipendio annuo lordo, compresa l'indennità integrativa speciale, relativo all'anno in cui ha svolto l'attività che da luogo ai proventi.

*3. La liquidazione dei compensi disciplinati dal presente articolo è effettuata entro 90 giorni dall'approvazione del rendiconto finanziario dell'Ente, sulla base degli incassi effettuati nell'esercizio finanziario al quale il rendiconto stesso si riferisce.

**4.

[* sono state sostituite le parole "sulla base degli accertamenti effettuati" ]

[** e’ stato soppresso il punto 4. ]

Art. 6
Prestazioni espletate da altri Organi CNR a favore del S.S.N.

La ripartizione e la destinazione delle entrate derivanti dalle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale prestata dal personale CNR operante in strutture diverse da quelle di cui all'art.2, comma c, del presente regolamento, devono, in parte spese, coprire prioritariamente tutti i costi sostenuti dall'Ente, tenuto conto dei criteri informatori del presente regolamento. Pertanto, al personale CNR che presta la propria opera per tale attività si applica il disposto del presente regolamento.

Art. 7
Entrata in vigore

Le modifiche del presente Regolamento, già in vigore dal 1° gennaio 1998, sono da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 1999.