Consiglio Nazionale delle Ricerche
Dipartimento del Personale
Reparto III - Stato giuridico e trattamento economico

Circolare n. 25/1999

Posiz. 300.8 - Prot. N. 1733997

Roma, 10 dicembre 1999

A tutti i Dirigenti e ai Direttori
delle Unità organiche e delle Strutture CNR
LORO SEDI

Oggetto: Contratto Collettivo Decentrato Nazionale per l'anno 1999 livelli IV-X – Avvio del procedimento per l’attribuzione dell’Indennità di Responsabilità.

Il Contratto Collettivo Decentrato a livello nazionale, stipulato dalle OO.SS. e dall’Amministrazione del CNR in data 14 luglio 1999 e riguardante la "Disciplina del trattamento economico accessorio" per l’anno 1999, personale inquadrato nei livelli IV-X, nell’ambito del "Fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo, danno e responsabilità", prevede, in aggiunta alle indennità già previste dai precedenti contratti, una "Indennità di responsabilità", per la quale viene stanziata un’apposita somma.

La presente circolare, pertanto, ha lo scopo di portare le SS.LL. a conoscenza del nuovo istituto e di dare avvio al procedimento per l’eventuale attribuzione del connesso compenso a coloro che risulteranno averne titolo. Va immediatamente sottolineato che l’importo all’uopo stanziato per il 1999 deve intendersi fisso ed immodificabile, con la conseguenza che la misura annua dell’indennità in argomento non risulta stabilita a priori, ma sarà direttamente e strettamente correlata al numero dei dipendenti che ne risulteranno destinatari alla conclusione del procedimento che appresso si chiarirà.

Si riportano, pertanto, al fine di precisare gli adempimenti di competenza delle SS.LL., i criteri e le condizioni per l’attribuzione al personale della predetta indennità.

I rappresentanti dell’Amministrazione e delle OO.SS. hanno concordato che l’indennità di responsabilità sia finalizzata a compensare il personale appartenente ai livelli IV-X cui sia stata conferita, alla data del 1° gennaio 1999, la responsabilità di settori operativi previsti nell'organizzazione del lavoro. Tale responsabilità dovrà derivare:

  1. dallo svolgimento di compiti di supporto alle funzioni istituzionali del Presidente e del Direttore Generale, che implichino il coordinamento di più unità di personale;
  2. da atti formali dei Dirigenti/Direttori di data anteriore al 1° gennaio 1999, con i quali vengono affidati gli incarichi di responsabilità. Potranno essere presi in considerazione e valutati, sulla base dei criteri generali concordati, gli incarichi con cui vengono conferite le seguenti tipologie di responsabilità:

Per quanto concerne i casi di cui al punto b) la valutazione sarà effettuata dall’Amministrazione sulla base dei principi e criteri concordati; i risultati della valutazione, per espressa pattuizione, saranno sottoposti alle OO.SS. nazionali prima dei definitivi adempimenti. Pertanto si sottolinea che nessun diritto del dipendente potrà sorgere fino a quando non si sarà concluso positivamente il procedimento di cui sopra.

L’indennità non può essere attribuita, anche parzialmente, qualora l’incarico sia stato nel frattempo revocato per demerito; essa cessa comunque di essere corrisposta qualora il dipendente non sia più adibito alla posizione organizzativa correlata all’indennità medesima.

Ai fini della valutazione e, quindi, dell’attribuzione dell’indennità in argomento è opportuno precisare quanto segue:

- per espressa pattuizione fra l’Amministrazione e le OO.SS., l’indennità di responsabilità non è compatibile con l’indennità di posizione e con l’indennità per maneggio valori; pertanto non sarà attribuita a personale che percepisce una delle due predette indennità,

- per "atti formali" s'intendono solamente tutti quegli atti sottoscritti dai Dirigenti/Direttori, emanati antecedentemente al 1° gennaio 1999, aventi i normali requisiti di formalizzazione, quali data e protocollo, nonché di pubblicità;

- l’indennità di responsabilità può essere attribuita a tutto il personale appartenente ai livelli dal IV al X di qualunque profilo professionale, purché rientri in una delle casistiche sopra descritte.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, le SS.LL. sono invitate a segnalare al Reparto III del Dipartimento del Personale, entro e non oltre il 10 gennaio 2000, i nominativi dei dipendenti che s'intende proporre per l’attribuzione dell’indennità di cui trattasi, allegando alla proposta, quale elemento indispensabile, copia conforme degli atti formali antecedenti al 1° gennaio 1999 con cui sono stati conferiti gli incarichi per le responsabilità individuate nel punto b) della presente circolare.

Oltre a quanto sopra esposto, la relazione di proposta delle SS.LL. dovrà necessariamente contenere i seguenti tre elementi, che avranno il valore di altrettante attestazioni:

  1. una puntuale descrizione della responsabilità connessa ai compiti affidati ed, eventualmente, delle effettive ricadute dello svolgimento di tali compiti sul funzionamento e/o sull’attività di più strutture dell’Ente, quando essi incidano su varie strutture;
  2. una dichiarazione che l’incarico è tuttora svolto dal dipendente con pieno merito oppure, eventualmente, la data di cessazione dell’incarico, svolto comunque senza demerito;
  3. l’indicazione dei nominativi delle unità di personale coordinate dal dipendente proposto.

IL DIRIGENTE
(Dr. Giancarlo SCHETTINI)