Allegato 2 - Circolare n. 24/1999
DISCIPLINARE CONCERNENTE IL CONFERIEMNTO DEGLI INCARICHI DI RICERCA E DI COLLABORAZIONE TECNICA APPROVATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CNR CON DELIBERAZIONE N. 259 IN DATA 15-16 SETTEMBRE 1999
Art. 1
Natura degli incarichi, oggetto delle Prestazioni e soggetti cui possono essere conferiti gli incarichi
Il CNR può avvalersi, per lo svolgimento della propria attività istituzionale, di
collaboratori con appropriata qualificazione che siano dipendenti dalle Università, da
altri Istituti di istruzione superiore o da altre Amministrazioni o Enti Pubblici, nonché
pensionati delle predette Amministrazioni. Tale personale viene associato allo svolgimento
dell'attività dell'Ente mediante incarichi di ricerca o di collaborazione tecnica che,
secondo la natura della collaborazione possono essere gratuiti o, nel rispetto delle
disposizioni di legge vigenti in materia, retribuiti.
Le prestazioni oggetto degli incarichi predetti devono essere strettamente inerenti ai
programmi in atto o da realizzare presso la Struttura CNR interessata al conferimento
dell'incarico e devono svolgersi nell'ambito della Struttura stessa e dell'orario di
lavoro per essa previsto.
Le prestazioni di cui al precedente comma, qualora retribuite, sono incompatibili con
qualsiasi altra attività di lavoro autonomo o di lavoro dipendente; per i pubblici
dipendenti in servizio l'incompatibilità non concerne l'assolvimento degli obblighi loro
derivanti dal primario rapporto di impiego intrattenuto con la Pubblica Amministrazione di
appartenenza.
Non possono essere in ogni caso conferiti incarichi di ricerca o di collaborazione tecnica
alle seguenti categorie di soggetti: Direttori di Organi di Ricerca, Progetti Finalizzati
ed Aree della Ricerca del CNR; Direttori dei Gruppi nazionali della protezione civile
ovvero componenti dei Consigli Scientifici dei Gruppi stessi; titolari di borse di studio;
assegnatari di contributi di ricerca; responsabilil di ricerche comunque finanziate dal
CNR; componenti dei Consigli Scientifici degli Organi di Ricerca; componenti dei Comitati
di Progetto ovvero dei Consigli degli utenti ovvero coordinatori di Sottoprogetti dei
Progetti Finalizzati; componenti dei Comitati di Area; personale dipendente del CNR.
Art. 2
Retribuzione degli incarichi
Non possono essere retribuiti gli incarichi che abbiano per oggetto l'attività che il
titolare è tenuto a svolgere, secondo la propria qualifica e la propria funzione, presso
1'Amministrazione di appartenenza.
Non possono, altresì, essere retribuiti gli incarichi conferiti a ricercatori e docenti
universitari di I e II fascia, nonché ai pensionati.
Art. 3
Modalità di conferimento degli incarichi di ricerca o di collaborazione tecnica da parte di Istituti e Centri
I Direttori degli Organi di ricerca trasmettono al Consiglio Scientificodell'Organo,
entro il 15 dicembre, le proposte motivate concernenti il conferimento di incarichei da
espletarsi nell'anno successivo.
Le proposte sono corredate da: curriculum vitae et studiorum della persona proposta;
attività da svolgere nell'ambito dei programmi dell'Organo; compiti e funzioni
svolte nell'ambito dell'Amministrazione di appartenenza della persona proposta; previsione
di spesa per eventuali missioni; compenso da corrispondere in caso di incarico retribuito.
Alla luce del parere espresso dal Consiglio Scientifico, i Direttori provvedono a
conferire gli incarichi ai soggetti interessati, previa acquisizione dell'accettazione
dell'incarico da parte dei soggetti medesimi, corredata dal nulla-osta
dell'Amministrazione di appartenenza.
Art. 4
Modalità di conferimento degli incarichi di collaborazione tecnica da parte delle Aree di Ricerca
Gli incarichi da attribuire nell'interesse delle Aree di Ricerca dovranno avere
esclusivamente natura di collaborazione tecnica.
I Direttori delle Aree della Ricerca trasmettono al Comitato di Area, entro il 15
dicembre, le proposte motivate concernenti il conferimento di incarichi di collaborazione
tecnica da espletarsi nell'anno successivo.
Le proposte sono corredate da: curriculum vitae et studiorum della persona proposta;
attività da svolgere nell'ambito dei programmi dell'Area; compiti e funzioni svolte
dalla persona proposta nell'ambito dell'Amministrazione di appartenenza; previsione di
spesa per eventuali missioni; compenso da corrispondere in caso di incarico retribuito.
Alla luce del parere espresso dal Comitato di Area, i Direttori provvedono a conferire gli
incarichi ai soggetti interessati, previa acquisizione dell'accettazione dell'incarico da
parte dei soggetti medesimi, corredata dal nulla-osta dell'Amministrazione di
appartenenza.
Art. 5
Durata e rinnovo degli incarichi
Gli incarichi hanno di norma durata annuale coincidente con l'anno solare, e terminano in ogni caso non oltre il 31 dicembre. Possono essere rinnovati, alla scadenza, di anno in anno, per tutto il periodo di tempo necessario per portare a termine il programma di ricerca o di collaborazione tecnica per il cui svolgimento erano stati conferiti. La proposta di rinnovo viene formulata dal Direttore della Struttura CNR interessata con le medesime modalità previste dai precedenti artt. 3 e 4.
Art. 6
Verifica dell'attività svolta dai titolari di incarico
In sede di rapporto consuntivo annuale, i Direttori degli Organi di ricerca e delle
Aree della ricerca riferiscono al Dipartimento Attività Scientifiche sull'attività
svolta e sui risultati conseguiti nell'anno precedente da ciascun titoalre di incarico.
Il Responsabile del predetto Dipartimento, con propria relazione, informerà il Consiglio
Direttivo sull'andamento complessivo delle attività svolte dalle strutture CNR attraverso
il conferimento degli incarichi.
Il CNR si riserva il diritto esclusivo di utilizzazione dei risultati provenienti
dall'attività svolta dagli incaricati
Nel caso in cui l'attività oggetto dell'incarico dia luogo a pubblicazioni, la relativa
struttura del CNR dovrà essere menzionata come istituzione di aderenza dell'incaricato.
Art. 7
Compenso da corrispondere
In caso di incarico retribuito, il relativo compenso non potrà superare la metà dello
stipendio lordo spettante ai professori associati a tempo definito alla classe iniziale
del relativo livello retributivo. La determinazione di detto compenso dovrà essere
adeguatamente motivata da parte del Direttore della Struttura CNR interessata e dovrà
tener conto della qualificazione professionale della persona incaricata e dei compiti e
delle funzioni connessi all'attività da svolgere.
Il compenso stabilito sarà comunque comprensivo di ogni spesa necessaria per
l'espletamento dell'incarico, ad eccezione delle eventuali spese per missioni che
dovessero rendersi necessarie per l'assolvimento dell'incarico stesso.
Agli incaricati è consentito l'uso del servizio mensa, previa corresponsione del prezzo
completo.
Art. 8
Spese di missione
I titolari di incarichi di ricerca o di collaborazione tecnica, sia gratuiti che
retribuiti, possono essere autorizzati dal Direttore della Struttura interessata ad
effettuare missioni necessarie per l'assolvimento degli incarichi predetti.
Ai titolari di incarichi dipendenti da Università o da altre Amministrazioni Statali le
spese di missione vengono liquidate sulla base della qualifica funzionale o livello
retributivo attribuito dall'Amministrazione dello Stato o Università cui appartengono.
I titolari di incarichi dipendenti da altre Amministrazioni pubbliche sono equiparati, al
fine del rimborso delle spese di missione al personale appartenente ai livelli
professionali I, II, III, IV, V e VI.
Art. 9
Onere finanziario
L'onere finanziario inerente gli incarichi di ricerca o di collaborazione tecnica, ivi comprese le spese di missione, dovrà gravare sulle assegnazioni attribuite alla Struttura interessata.
Art. 10
Trattamento fiscale
Ai fini fiscali i compensi connessi al conferimento degli incarichi di ricerca e di collaborazione tecnica sono da considerarsi redditi assimilati al lavoro dipendente, così come definiti dall'art. 47 del Testo Unico sulle Imposte Dirette approvato con DPR 22 dicembre 1986 n. 917. Su detti compensi non deve essere operato il calcolo dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 5, comma 2) del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 e successive norme modificatrici ed integratici.