Consiglio Nazionale delle Ricerche
Dipartimento del Personale - Reparto III
Circolare n. 2/1999
Posiz. 300.17.1 - Prot. N. 1682363
Roma, 12 gennaio 1999
A tutti i Dirigenti e ai Direttori
delle Unità organiche e strutture del CNR
LORO SEDI
Oggetto: Assistenza fiscale ai dipendenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche
Il decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 dicembre 1998 ed in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ha riformato la disciplina dei Centri di assistenza fiscale abrogando ed innovando numerosi commi dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 con la quale venivano istituiti Centri autorizzati di assistenza fiscale e concessa, tra l'altro, la possibilità ai sostituti d'imposta di stipulare convenzioni con uno o più di tali Centri.
L'art. 37 del capo V del decreto legislativo 241/97, così come modificato dal nuovo articolato, stabilisce che i sostituti d'imposta, tra cui il CNR, che erogano i redditi di lavoro dipendente ed assimilati al lavoro dipendente possono prestare assistenza fiscale nei confronti dei propri dipendenti.
Peraltro, tali sostituti anche se non obbligati a svolgere l'attività sopra indicata, devono in ogni caso consentire ai centri di assistenza la raccolta degli atti e dei documenti necessari all'espletamento dell'assistenza fiscale (elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie, consegna al dipendente della copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione delle imposte, comunicazione al sostituto d'imposta del risultato finale delle dichiarazioni stesse, ai fini del conguaglio a credito e a debito in sede di ritenuta d'acconto, inoltro all'Amministrazione Finanziaria della dichiarazione dei redditi dei dipendenti ecc.).
Ciò premesso, si comunica che il CNR, tenuto conto dell'impossibilità oggettiva, allo stato, di istituire una struttura appositamente destinata alla gestione delle prestazioni di assistenza fiscale, non effettuerà per l'anno 1999 assistenza fiscale diretta ai propri dipendenti. Inoltre, il CNR non potrà, ai sensi della innovata disciplina fiscale in materia, stipulare alcuna convenzione con un C.A.A.F. come già fatto negli anni precedenti con il C.A.A.F. 50 & più.
Ciascun dipendente dovrà, pertanto, rivolgersi personalmente ad un CAAF per la presentazione e l'elaborazione del modello 730 senza, tra l'altro, darne comunicazione al CNR.
Il CNR in qualità di sostituto d'imposta sarà obbligato, comunque, a tenere conto, con le consuete modalità, dei risultati delle dichiarazioni dei redditi elaborate dai centri di assistenza effettuando alle scadenze previste il conguaglio delle imposte risultanti a debito o a credito.
Al fine di fornire a ciascun dipendente una corretta ed agevole guida operativa, si trasmette, in allegato, un apposito prospetto indicante i principali adempimenti da svolgere e le relative scadenze (all. 1).
I Dirigenti ed i Direttori in indirizzo sono invitati a consegnare a tutto il personale una copia della presente circolare e degli allegati, richiamando particolarmente l'attenzione sull'allegato n. 1.
Considerate le drastiche innovazioni sopradescritte, si ritiene di dover informare tempestivamente il personale degli adempimenti da porre in essere, al fine di mettere in condizioni i dipendenti stessi di predisporre adeguatamente, per proprio conto e per tempo, le indispensabili azioni necessarie; sarà cura peraltro, dello scrivente Reparto informare tempestivamente i dipendenti su chiarimenti operativi o modifiche normative "in extremis", che consentano all'Ente di ripristinare, eventualmente, la precedente organizzazione, allo stato degli atti di impossibile attuazione.
| IL DIRIGENTE DEL REPARTO III |