Consiglio Nazionale delle Ricerche
Direzione Generale
Circolare n. 17/1999
Pos. 360 - Prot. n. 1712153
Roma, 25 giugno 1999
A tutti i Dirigenti e Direttori delle Unità organiche
e strutture del CNR
LORO SEDI
Oggetto: Disciplinare relativo alla procedura per lassunzione di personale con contratto a tempo determinato, ai sensi dellart. 15 del CCNL del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione (livelli IV-X) sottoscritto in data 7 ottobre 1996.
A) PREMESSA
Con deliberazione della Giunta Amministrativa nellesercizio delle
funzioni di Consiglio di Amministrazione, n. 188/99 dell8 aprile 1999, sono stati
fissati i criteri generali per lapplicazione dellart. 15 del CCNL del comparto
del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e di sperimentazione (livelli
X-IV) sottoscritto in data 7 ottobre 1996, prevedendo, in particolare, lo svolgimento
delle selezioni di assunzione in sede locale.
Ai fini dellattuazione della predetta deliberazione viene emanato il seguente
disciplinare contenente delle direttive e le principali modalità operative.
I relativi atti di gestione saranno posti in essere dai direttori delle strutture
decentrate, di concerto con i Reparti della Sede centrale per la parte di loro rispettiva
competenza.
Gli stessi Reparti forniranno le eventuali delucidazioni e le ulteriori specifiche
modalità operative.
Resta ferma la competenza del Reparto della Sede centrale per le assunzioni relative agli
uffici centralizzati.
B) DISCIPLINARE
Articolo 1
Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente atto regola le assunzioni con contratti a tempo determinato di personale tecnico ed amministrativo ai sensi dellart. 15 del CCNL del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, livelli IV-X, sottoscritto in data 7 ottobre 1996.
2. Ai sensi del presente atto si intendono:
3. I contratti sono stipulati:
I contratti non possono essere stipulati per lo svolgimento dellattività ordinaria della struttura.
4. La durata dei contratti è correlata alla durata del programma e non può superare in ogni caso i cinque anni, comprese le eventuali proroghe.
5. I contratti sono stipulati nellambito di un contingente massimo del 10% della dotazione organica complessiva dellEnte, comprensivo delle assunzioni già avvenute ai sensi dellart. 23 del D.P.R. n. 171 del 12 febbraio 1991 relativamente a tutti i profili. Limitatamente al conferimento dei contratti i cui oneri gravano sui fondi ordinari, dovrà tenersi conto, altresì, delle indicazioni contenute nel piano delle assunzioni di cui predetto art. 15 del CCNL, relativamente allanno di riferimento approvato dal Consiglio Direttivo.
6. Gli oneri finanziari connessi ai contratti possono essere a carico del bilancio ordinario per una quota non superiore al 50% del totale dei contratti conferiti ai sensi del presente atto. Per la restante quota, i predetti oneri sono a carico dei finanziamenti dei programmi nel cui ambito è svolta lattività oggetto dei contratti.
7. I responsabili delle strutture per le quali siano state previste,
nellambito della programmazione di cui al precedente comma 5, assunzioni a contratto
a tempo determinato sui fondi ordinari e le equiparazioni dei relativi trattamenti
economici a quelli dei profili e livelli del personale a tempo indeterminato, segnalano al
competente Reparto del Dipartimento del personale lintenzione di procedere alle
assunzioni al fine della verifica del rispetto dei contingenti e delle compatibilità
finanziarie di cui ai precedenti commi 5 e 6. Il predetto Reparto comunica lesito
della verifica entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Nelle more di detta programmazione, le richiese di assunzione ex art. 15 sui fondi
ordinari dellEnte sono sottoposte, tramite il competente Reparto della Sede
centrale, allapprovazione del Consiglio Direttivo.
8. Per le assunzioni con imputazione degli oneri a carico dei fondi
esterni, i Responsabili delle strutture comunicano al competente Reparto del Dipartimento
del Personale lintenzione di procedere alle assunzioni al fine della verifica del
rispetto del contingente di cui al precedente comma 5 e dellaccertamento della
relativa copertura finanziaria con i predetti fondi esterni.
Lesito della verifica è comunicato dal Reparto entro quindici giorni dalla
comunicazione.
Articolo 2
Requisiti relativi ai contrattisti
1. I contratti possono essere stipulati per lassunzione di:
2. In relazione a specifiche professionalità richieste dal programma
si può procedere ad assunzione per chiamata nominativa del personale di cui al precedente
comma 1, lettera b).
I responsabili delle strutture certificano e motivano le esigenze che rendono necessaria
la selezione o la chiamata nominativa, e in questultimo caso certificano, altresì,
lelevato livello di competenza e di esperienza sulla base del curriculum vitae del
candidato.
Articolo 3
Modalità di assunzione
1. Lassunzione, fatta eccezione per le fattispecie di cui allart. 2, comma 2, avviene mediante una delle seguenti modalità:
Lesame consiste in:
2. Lavviso di selezione è reso pubblico, a cura del responsabile della struttura, sulla Gazzetta Ufficiale 4° serie speciale "Concorsi ed esami" e mediante altre particolari forme di pubblicità qualora espressamente richieste dai finanziatori delle attività o dei programmi.
3. Lavviso contiene le seguenti indicazioni:
4. Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a
presentare domanda in carta semplice alla struttura indicata nellavviso di selezione
entro il termine perentorio, a pena di esclusione, delle ore 12 del trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Alla domanda va allegato un
curriculum vitae e di lavoro nonché eventuali documenti e/o pubblicazioni ritenute
rilevanti ai fini della valutazione.
La domanda, oltre che presentata, potrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata con
avviso di ricevimento al responsabile della struttura: in tal caso farà fede il timbro a
data dellufficio postale accettante.
5. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura selettiva. Il responsabile della struttura può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, lesclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti richiesti.
Art. 4
Commissioni giudicatrici
1. La Commissione giudicatrice è nominata con provvedimento del responsabile della struttura competente ed è composta da esperti nelle materie oggetto della selezione e dal responsabile del programma cui il personale da assumere è destinato. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato dellEnte appartenente al profilo non inferiore a quello di collaboratore (o livello equiparato). Almeno un terzo dei posti di componente delle Commissioni, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne. Il responsabile della struttura non può comunque far parte della Commissione giudicatrice.
2. La Commissione adotta preliminarmente i criteri e i parametri di valutazione ai quali intende attenersi, con specifico riferimento alle caratteristiche dellattività richiesta. Tali criteri e parametri includono, per quanto riguarda i titoli di pertinenza, la valutazione del titolo di studio, degli eventuali diplomi di specializzazione e degli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento, conseguiti in Italia e allestero, nonché dello svolgimento di una documentata attività nella materia oggetto della selezione presso enti ed istituzioni, pubblici o privati, con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che allestero.
3. Qualora non fissato nellavviso di selezione, la Commissione fissa il diario della prova scritta che deve essere comunicato, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno quindici giorni prima dellinizio della prova medesima; mentre la convocazione per la prova orale avverrà a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno non meno di venti giorni prima dello svolgimento della prova stessa. La prova orale o il colloquio sono pubblici.
4. La Commissione conclude la propria attività entro tre mesi dalla data della prima convocazione in caso di selezione per titoli e colloquio, ed entro sei mesi, in caso di selezione per esame o per titoli ed esame. Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei quali costituiscono parte integrante le valutazioni espresse su ciascun candidato.
5. Al termine dei lavori la Commissione forma la graduatoria di merito. La valutazione complessiva è determinata dalla somma dei voti conseguiti nella valutazione dei titoli, del colloquio, della prova scritta e della prova orale.
6. Il responsabile della struttura accerta con proprio provvedimento,
entro quindici giorni dalla consegna degli atti da parte della Commissione, la regolarità
formale degli atti medesimi, dandone comunicazione ai candidati. Con successivo
provvedimento nomina il vincitore della selezione.
Nel caso in cui riscontri vizi di forma, il responsabile della struttura, entro il
predetto termine, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione per la
regolarizzazione, stabilendone i. termini.
7. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori, è pubblicata, a cura del responsabile, mediante affissione all'albo della struttura interessata
8. Qualora la selezione si concluda con esito negativo, il responsabile della struttura può indire una nuova selezione.
Art. 5
Restituzione dei titoli
I candidati potranno richiedere, entro sei mesi dallespletamento della procedura, la restituzione, con spese a loro carico, della documentazione presentata ai fini della selezione. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la struttura interessata disporrà del materiale secondo le proprie esigenze.
Articolo 6
Stipulazione del contratto
1. Il vincitore dovrà presentare o far pervenire al responsabile della struttura, entro il termine perentorio di quindici giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto linvito, i seguenti documenti:
2. I documenti rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti.
3. La dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui al precedente comma 1 si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato nello stesso comma 1. A tal fine fa fede il timbro a data dellufficio postale accettante. Detta dichiarazione sostitutiva può essere trasmessa anche via fax.
4. Il contrattista sarà invitato a regolarizzare, pena la risoluzione del rapporto, la dichiarazione sostitutiva di certificazione qualora incompleta o affetta da vizio sanabile.
5. Il responsabile della struttura invita il vincitore a sottoscrivere
un contratto di durata pari a quella prevista nellavviso di selezione, in cui sono
determinate le condizioni e le modalità dellattività, nonché la data in cui il
vincitore stesso deve assumere servizio. Questultimo, entro il termine perentorio di
cinque giorni dal ricevimento dellinvito, dovrà restituire il contratto debitamente
sottoscritto.
Il contratto in originale dovrà essere inviato al competente Reparto del Dipartimento del
Personale per gli adempimenti di competenza. Allo stesso Reparto deve essere comunicata la
effettiva presa di servizio del contrattista.
6. Con laccettazione del contratto e la presa di servizio si intendono implicitamente accettate, senza riserve, tutte le norme, ivi comprese quelle a livello di ente, che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del CNR.
Art. 7
Scadenza del contratto e relazione finale
1. Il responsabile del programma ed il contrattista trasmettono al responsabile della struttura, alla scadenza del contratto, una documentata relazione finale da cui risulti lattività svolta.
2. La relazione è conservata agli atti della struttura.
3. Le eventuali proroghe, nei limiti di durata previsti dal comma 4 dellart. 1, sono disposte dal competente Reparto del Dipartimento del personale, previo accertamento della relativa copertura finanziaria.
Art. 8
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dellart. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la struttura per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti devono comunque essere conservati per un periodo di almeno cinque anni.
2. Il conferimento di tali dati al CNR è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena lesclusione dalla selezione.
3. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato.
4. Linteressato gode dei diritti di cui allart. 13 della citata legge.
5. Il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile della struttura.
Art. 9
Norme finali e di rinvio
1. Le procedure di reclutamento si conformano ai principi fissati dallart. 36 del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni e, per le parti non incompatibili con quanto previsto dallart. 36, si applica la disciplina del DPR 2 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Ai contrattisti si applicano le norme previste per il personale con contratto a tempo indeterminato di corrispondente livello e profilo, dalle leggi e dai Contratti collettivi di lavoro del Comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione.
| IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Piero MARINI) |