Consiglio Nazionale delle Ricerche
Direzione Generale

Circolare n. 17/1999

Pos. 360 - Prot. n. 1712153

Roma, 25 giugno 1999

A tutti i Dirigenti e Direttori delle Unità organiche
e strutture del CNR

LORO SEDI

Oggetto: Disciplinare relativo alla procedura per l’assunzione di personale con contratto a tempo determinato, ai sensi dell’art. 15 del CCNL del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione (livelli IV-X) sottoscritto in data 7 ottobre 1996.

A) PREMESSA

Con deliberazione della Giunta Amministrativa nell’esercizio delle funzioni di Consiglio di Amministrazione, n. 188/99 dell’8 aprile 1999, sono stati fissati i criteri generali per l’applicazione dell’art. 15 del CCNL del comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e di sperimentazione (livelli X-IV) sottoscritto in data 7 ottobre 1996, prevedendo, in particolare, lo svolgimento delle selezioni di assunzione in sede locale.
Ai fini dell’attuazione della predetta deliberazione viene emanato il seguente disciplinare contenente delle direttive e le principali modalità operative.
I relativi atti di gestione saranno posti in essere dai direttori delle strutture decentrate, di concerto con i Reparti della Sede centrale per la parte di loro rispettiva competenza.
Gli stessi Reparti forniranno le eventuali delucidazioni e le ulteriori specifiche modalità operative.
Resta ferma la competenza del Reparto della Sede centrale per le assunzioni relative agli uffici centralizzati.

B) DISCIPLINARE

Articolo 1
Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente atto regola le assunzioni con contratti a tempo determinato di personale tecnico ed amministrativo ai sensi dell’art. 15 del CCNL del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, livelli IV-X, sottoscritto in data 7 ottobre 1996.

2. Ai sensi del presente atto si intendono:

  1. per "struttura", gli istituti, i centri di studio, i progetti finalizzati, le aree della ricerca nonché le unità organiche dell’amministrazione centrale previste dall’Ordinamento dei servizi;
  2. per "contratti", quelli di cui al precedente comma 1;
  3. per "programma", l’attività ovvero il complesso delle attività di durata predeterminata alle quali è correlata la stipula dei contratti a tempo determinato, nonché i progetti operativi;
  4. per "responsabile del programma", il dipendente ricercatore, tecnologo od amministrativo al quale è affidata la gestione del programma;
  5. per "responsabile della struttura", il direttore o il dirigente della stessa;
  6. per "contrattista", il titolare del contratto.

3. I contratti sono stipulati:

  1. per lo svolgimento di attività temporanee di natura tecnica ovvero amministrativa previste nell’ambito di singoli programmi, per le quali non vi siano risorse umane disponibili o qualificate nell’ambito della struttura;
  2. per lo svolgimento di attività temporanee di supporto tecnico nell’ambito di programmi di ricerca ovvero di gestione di infrastrutture tecniche complesse, per le quali si renda necessario il ricorso alla utilizzazione di personale riconosciuto di elevato livello di competenza e di esperienza.

I contratti non possono essere stipulati per lo svolgimento dell’attività ordinaria della struttura.

4. La durata dei contratti è correlata alla durata del programma e non può superare in ogni caso i cinque anni, comprese le eventuali proroghe.

5. I contratti sono stipulati nell’ambito di un contingente massimo del 10% della dotazione organica complessiva dell’Ente, comprensivo delle assunzioni già avvenute ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. n. 171 del 12 febbraio 1991 relativamente a tutti i profili. Limitatamente al conferimento dei contratti i cui oneri gravano sui fondi ordinari, dovrà tenersi conto, altresì, delle indicazioni contenute nel piano delle assunzioni di cui predetto art. 15 del CCNL, relativamente all’anno di riferimento approvato dal Consiglio Direttivo.

6. Gli oneri finanziari connessi ai contratti possono essere a carico del bilancio ordinario per una quota non superiore al 50% del totale dei contratti conferiti ai sensi del presente atto. Per la restante quota, i predetti oneri sono a carico dei finanziamenti dei programmi nel cui ambito è svolta l’attività oggetto dei contratti.

7. I responsabili delle strutture per le quali siano state previste, nell’ambito della programmazione di cui al precedente comma 5, assunzioni a contratto a tempo determinato sui fondi ordinari e le equiparazioni dei relativi trattamenti economici a quelli dei profili e livelli del personale a tempo indeterminato, segnalano al competente Reparto del Dipartimento del personale l’intenzione di procedere alle assunzioni al fine della verifica del rispetto dei contingenti e delle compatibilità finanziarie di cui ai precedenti commi 5 e 6. Il predetto Reparto comunica l’esito della verifica entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Nelle more di detta programmazione, le richiese di assunzione ex art. 15 sui fondi ordinari dell’Ente sono sottoposte, tramite il competente Reparto della Sede centrale, all’approvazione del Consiglio Direttivo.

8. Per le assunzioni con imputazione degli oneri a carico dei fondi esterni, i Responsabili delle strutture comunicano al competente Reparto del Dipartimento del Personale l’intenzione di procedere alle assunzioni al fine della verifica del rispetto del contingente di cui al precedente comma 5 e dell’accertamento della relativa copertura finanziaria con i predetti fondi esterni.
L’esito della verifica è comunicato dal Reparto entro quindici giorni dalla comunicazione.

Articolo 2
Requisiti relativi ai contrattisti

1. I contratti possono essere stipulati per l’assunzione di:

  1. personale tecnico ovvero amministrativo che risulti idoneo a seguito di apposite selezioni pubbliche ai sensi dell’art. 36, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione a singoli programmi o progetti e per l’intera durata degli stessi;
  2. personale tecnico, anche di cittadinanza straniera, di elevato livello di competenza e di esperienza che risulti idoneo a seguito di apposite selezioni pubbliche di cui alla precedente lettera a), per attività di supporto tecnico nell’ambito di programmi di ricerca, per l’intera durata degli stessi programmi e per la gestione di infrastrutture tecniche complesse.

2. In relazione a specifiche professionalità richieste dal programma si può procedere ad assunzione per chiamata nominativa del personale di cui al precedente comma 1, lettera b).
I responsabili delle strutture certificano e motivano le esigenze che rendono necessaria la selezione o la chiamata nominativa, e in quest’ultimo caso certificano, altresì, l’elevato livello di competenza e di esperienza sulla base del curriculum vitae del candidato.

Articolo 3
Modalità di assunzione

1. L’assunzione, fatta eccezione per le fattispecie di cui all’art. 2, comma 2, avviene mediante una delle seguenti modalità:

L’esame consiste in:

2. L’avviso di selezione è reso pubblico, a cura del responsabile della struttura, sulla Gazzetta Ufficiale – 4° serie speciale "Concorsi ed esami" – e mediante altre particolari forme di pubblicità qualora espressamente richieste dai finanziatori delle attività o dei programmi.

3. L’avviso contiene le seguenti indicazioni:

  1. natura e contenuto dell’attività richiesta;
  2. struttura del CNR interessata;
  3. profilo e livello di equiparazione con quello del personale con contratto a tempo indeterminato e trattamento economico spettante;
  4. durata del contratto;
  5. il termine e le modalità di presentazione della domanda;
  6. i titoli ammessi a valutazione;
  7. le materie oggetto della prova di esame e del colloquio;
  8. i voti attribuibili, che possono essere espressi in trentesimi;
  9. la votazione minima richiesta per l’ammissione alla prova orale, in caso di esame con prova scritta, nonché la votazione minima per il superamento della prova orale.

4. Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a presentare domanda in carta semplice alla struttura indicata nell’avviso di selezione entro il termine perentorio, a pena di esclusione, delle ore 12 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Alla domanda va allegato un curriculum vitae e di lavoro nonché eventuali documenti e/o pubblicazioni ritenute rilevanti ai fini della valutazione.
La domanda, oltre che presentata, potrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento al responsabile della struttura: in tal caso farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.

5. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura selettiva. Il responsabile della struttura può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti richiesti.

Art. 4
Commissioni giudicatrici

1. La Commissione giudicatrice è nominata con provvedimento del responsabile della struttura competente ed è composta da esperti nelle materie oggetto della selezione e dal responsabile del programma cui il personale da assumere è destinato. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato dell’Ente appartenente al profilo non inferiore a quello di collaboratore (o livello equiparato). Almeno un terzo dei posti di componente delle Commissioni, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne. Il responsabile della struttura non può comunque far parte della Commissione giudicatrice.

2. La Commissione adotta preliminarmente i criteri e i parametri di valutazione ai quali intende attenersi, con specifico riferimento alle caratteristiche dell’attività richiesta. Tali criteri e parametri includono, per quanto riguarda i titoli di pertinenza, la valutazione del titolo di studio, degli eventuali diplomi di specializzazione e degli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento, conseguiti in Italia e all’estero, nonché dello svolgimento di una documentata attività nella materia oggetto della selezione presso enti ed istituzioni, pubblici o privati, con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all’estero.

3. Qualora non fissato nell’avviso di selezione, la Commissione fissa il diario della prova scritta che deve essere comunicato, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno quindici giorni prima dell’inizio della prova medesima; mentre la convocazione per la prova orale avverrà a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno non meno di venti giorni prima dello svolgimento della prova stessa. La prova orale o il colloquio sono pubblici.

4. La Commissione conclude la propria attività entro tre mesi dalla data della prima convocazione in caso di selezione per titoli e colloquio, ed entro sei mesi, in caso di selezione per esame o per titoli ed esame. Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei quali costituiscono parte integrante le valutazioni espresse su ciascun candidato.

5. Al termine dei lavori la Commissione forma la graduatoria di merito. La valutazione complessiva è determinata dalla somma dei voti conseguiti nella valutazione dei titoli, del colloquio, della prova scritta e della prova orale.

6. Il responsabile della struttura accerta con proprio provvedimento, entro quindici giorni dalla consegna degli atti da parte della Commissione, la regolarità formale degli atti medesimi, dandone comunicazione ai candidati. Con successivo provvedimento nomina il vincitore della selezione.
Nel caso in cui riscontri vizi di forma, il responsabile della struttura, entro il predetto termine, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione per la regolarizzazione, stabilendone i. termini.

7. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori, è pubblicata, a cura del responsabile, mediante affissione all'albo della struttura interessata

8. Qualora la selezione si concluda con esito negativo, il responsabile della struttura può indire una nuova selezione.

Art. 5
Restituzione dei titoli

I candidati potranno richiedere, entro sei mesi dall’espletamento della procedura, la restituzione, con spese a loro carico, della documentazione presentata ai fini della selezione. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la struttura interessata disporrà del materiale secondo le proprie esigenze.

Articolo 6
Stipulazione del contratto

1. Il vincitore dovrà presentare o far pervenire al responsabile della struttura, entro il termine perentorio di quindici giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l’invito, i seguenti documenti:

  1. dichiarazione sostitutiva delle certificazioni di rito (da compilare presso l’ufficio competente della struttura) resa ai sensi dell’art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sottoscritta dall’interessato. La dichiarazione, relativa al requisito della cittadinanza e del godimento dei diritti politici, deve riportare l’indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza del bando. Il responsabile della struttura provvederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni. Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del loro contenuto, il dichiarante decade dai benefici conseguiti, fermo restando quanto previsto dall’art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in materia di sanzioni penali;
  2. certificato medico in bollo, rilasciato da un medico militare, ovvero da un medico legale della azienda sanitaria locale o da un ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti la idoneità fisica del lavoratore al servizio continuativo ed incondizionato nell’impiego di cui trattasi; il certificato deve altresì contenere l’attestazione relativa agli avvenuti accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell’art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. In caso di eventuale imperfezione fisica, il certificato medico dovrà farne menzione con la dichiarazione che essa non è tale da menomare l’attitudine all’impiego. Il predetto certificato dovrà essere rilasciato in data non anteriore a sei mesi da quella di ricevimento del relativo invito;
  3. fotocopia del tesserino di codice fiscale.

2. I documenti rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti.

3. La dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui al precedente comma 1 si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato nello stesso comma 1. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. Detta dichiarazione sostitutiva può essere trasmessa anche via fax.

4. Il contrattista sarà invitato a regolarizzare, pena la risoluzione del rapporto, la dichiarazione sostitutiva di certificazione qualora incompleta o affetta da vizio sanabile.

5. Il responsabile della struttura invita il vincitore a sottoscrivere un contratto di durata pari a quella prevista nell’avviso di selezione, in cui sono determinate le condizioni e le modalità dell’attività, nonché la data in cui il vincitore stesso deve assumere servizio. Quest’ultimo, entro il termine perentorio di cinque giorni dal ricevimento dell’invito, dovrà restituire il contratto debitamente sottoscritto.
Il contratto in originale dovrà essere inviato al competente Reparto del Dipartimento del Personale per gli adempimenti di competenza. Allo stesso Reparto deve essere comunicata la effettiva presa di servizio del contrattista.

6. Con l’accettazione del contratto e la presa di servizio si intendono implicitamente accettate, senza riserve, tutte le norme, ivi comprese quelle a livello di ente, che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del CNR.

Art. 7
Scadenza del contratto e relazione finale

1. Il responsabile del programma ed il contrattista trasmettono al responsabile della struttura, alla scadenza del contratto, una documentata relazione finale da cui risulti l’attività svolta.

2. La relazione è conservata agli atti della struttura.

3. Le eventuali proroghe, nei limiti di durata previsti dal comma 4 dell’art. 1, sono disposte dal competente Reparto del Dipartimento del personale, previo accertamento della relativa copertura finanziaria.

Art. 8
Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la struttura per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti devono comunque essere conservati per un periodo di almeno cinque anni.

2. Il conferimento di tali dati al CNR è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.

3. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato.

4. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge.

5. Il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile della struttura.

Art. 9
Norme finali e di rinvio

1. Le procedure di reclutamento si conformano ai principi fissati dall’art. 36 del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni e, per le parti non incompatibili con quanto previsto dall’art. 36, si applica la disciplina del DPR 2 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Ai contrattisti si applicano le norme previste per il personale con contratto a tempo indeterminato di corrispondente livello e profilo, dalle leggi e dai Contratti collettivi di lavoro del Comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Piero MARINI)