> CNR - Circolare n. 16/1999

Consiglio Nazionale delle Ricerche
Dipartimento del Personale
Reparto III - Stato giuridico e trattamento economico

Circolare n. 16/1999

Pos. 315 - Prot. n. 1711049

Roma, 16 giugno 1999

A tutti i Dirigenti e Direttori delle Unità organiche
e strutture del CNR

LORO SEDI

Oggetto: Disciplina e contingente di ore per l'effettuazione di lavoro straordinario nell'anno 1999.

Si fa seguito alla precedente circolare n. 5/99 del 15 gennaio 1999 per comunicare che, in data 2 giugno 1999, il Consiglio Direttivo ha autorizzato la sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato a livello nazionale, siglato dalle OO.SS. e dall’Amministrazione del CNR in data 14 maggio 1999, riguardante la "Disciplina del trattamento economico accessorio" per l’anno 1999, personale inquadrato nei livelli IV-X.

Secondo quanto stabilito nel predetto contratto in merito alle prestazioni di lavoro straordinario, ciascuna Struttura ha a disposizione un contingente annuo di ore per lavoro straordinario risultante dal prodotto fra 50 ore ed il numero dei dipendenti aventi diritto a percepire il compenso per tale prestazione, che risultino in servizio alla data della sottoscrizione definitiva del contratto medesimo.

Si precisa che il suddetto contingente di ore è riferito alla Unità Organica o Struttura Organizzativa e non al singolo dipendente. Pertanto, eventuali variazioni del numero di personale che possono intervenire nel corso dell’anno non comportano modifiche alla consistenza del contingente stesso.

Il compenso per lavoro straordinario è consentito ai dipendenti assunti in ruolo ed a quelli con contratto a tempo determinato ex art. 36 della Legge 70/75 ed ex art. 23 del DPR 171/91 percettori di stipendio non onnicomprensivo; pertanto sono esclusi dall'attribuzione del compenso di cui trattasi i dipendenti con profilo corrispondente ai livelli dal I al III.

Inoltre, sono esclusi tassativamente dalla attribuzione dei compensi di cui sopra i dipendenti assunti ai sensi dell'art. 6 della Legge 70/75 (trimestrali) ed il personale con rapporto di "Part-time" di tipo "orizzontale" (orario giornaliero ridotto).

L'elenco del personale di ciascuna struttura che può effettuare lavoro straordinario, con diritto al relativo compenso, è riportato nel tabulato che si allega; qualora non vi fosse rispondenza fra l'elenco suddetto ed il personale in servizio alla data indicata, si prega di darne immediata comunicazione al Reparto III - Stato giuridico e trattamento economico - del Dipartimento del Personale, avendo cura di corredare ogni tipo di comunicazione al riguardo con il numero di codice della Unità Funzionale interessata, rilevabile anche dall'allegato tabulato e corrispondente alla voce "Sede lavoro" riportata sugli attestati mensili per la rilevazione delle presenze.

Nell’ambito dei Dipartimenti le dotazioni di ore per le singole Unità funzionali afferenti sono attribuite dal Responsabile del Dipartimento nei limiti del tetto-ore complessivo riferito al Dipartimento stesso.

Il Direttore/Dirigente potrà autorizzare singoli dipendenti, all'interno del contingente sopra richiamato, ad effettuare lavoro straordinario fino al limite di 200 ore annue.

Sugli attestati di presenza, sotto la piena e diretta responsabilità del Direttore/Dirigente, dovranno registrarsi esclusivamente le ore di lavoro straordinario rientranti nel tetto individuale autorizzato.

Per far fronte ad esigenze da considerarsi eccezionali, in ragione della prevista intensificazione delle attività nel corso del 1999, determinata anche dalla necessaria riorganizzazione delle strutture amministrativo-gestionali e scientifiche dell’Ente, è costituito un apposito monte ore, pari a 10.000 ore, da destinare tendenzialmente, per un massimo del 20% alle strutture della Sede Centrale e, per la restante quota, alle strutture periferiche.

Per la valutazione delle esigenze di cui al paragrafo precedente e di quelle ulteriori ed eccezionali derivanti da lavori connessi alle attività degli Organi statutari dell’Ente, per le quali si renda necessario il superamento del tetto annuo individuale di 200 ore (a condizione che i dipendenti interessati non svolgano lavori in turno), la trattativa è stata delegata ai direttori/dirigenti delle strutture dell’Ente ed alle OO.SS. sul territorio ed alle RSU, che dovranno preliminarmente incontrarsi per raggiungere l’accordo in merito. Le richieste di ore aggiuntive al contingente complessivo assegnato, ovvero il superamento del tetto annuale individuale, di cui al presente paragrafo, sono inoltrate dai Direttori/Dirigenti, entro il mese di agosto 1999, al Dirigente del Reparto III del Dipartimento del Personale con contestuale dichiarazione, in piena responsabilità, di aver espletato con esito favorevole tale procedura di trattativa.

Successivamente il predetto Reparto III provvederà ad assegnare un ulteriore contingente di ore, riducendo proporzionalmente, ove necessario, le richieste stesse al fine di rimanere comunque nel limite della predetta disponibilità del monte-ore.

Stante il limite contrattuale del numero complessivo di ore di straordinario consentite e le disponibilità finanziarie autorizzate, si raccomanda alle SS.LL. di attenersi scrupolosamente alle prescrizioni della presente circolare; infatti, non sarà possibile reperire risorse finanziarie per retribuire ore di straordinario eccedenti quanto individuato nella presente circolare.

Si ricorda, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con direttiva-circolare n. 3/4 del 16 febbraio 1994, ha sottolineato che:

- il lavoro straordinario non dev'essere usato come strumento ordinario di programmazione del lavoro;

- il ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario, strettamente necessarie, è consentito soltanto in presenza di effettive esigenze di servizio;

- le ore di lavoro straordinario devono essere autorizzate, documentate e accertate a cura del Dirigente/Direttore, che ne è responsabile.

La predetta circolare, infine, ha richiamato l'art. 9 della Legge 30/12/91, n. 412, nella parte in cui dispone che le amministrazioni pubbliche "non possono ricorrere al lavoro straordinario" se presso di esse "non sono regolarmente operanti strumenti o procedure idonei all'accertamento della effettiva durata della prestazione di lavoro".

IL DIRIGENTE
(Dr. Giancarlo SCHETTINI)