Consiglio Nazionale delle Ricerche
Dipartimento del Personale
Reparto III - Stato Giuridico e Trattamento Economico

Circolare n. 11/1999

Posiz. 300.8 - Prot. N. 1691403

Roma, 23 febbraio 1999

A tutti i Dirigenti e ai Direttori
delle Unità organiche e strutture del CNR
LORO SEDI

Oggetto: Indennità di responsabilità professionale (art. 10 CCNL 5 marzo 98 – biennio 96-97).

L’art.10 del nuovo CCNL del 5.3.98 biennio 96-97 – Area della dirigenza ed altre tipologie professionali - stabilisce che "l’indennità di cui all’art.22 del D.P.R. 171/91 si applica anche ai ricercatori e tecnologi che esercitano nell’Ente funzioni per cui è richiesta l’iscrizione ad albi professionali".

In relazione a quanto sopra, si deve quindi estendere, a decorrere dall’entrata in vigore del CCNL, l’attribuzione dell’indennità in questione al personale in possesso dei requisiti richiesti e cioè

Pertanto, nelle more delle determinazioni dei competenti Organi dell’Ente circa la misura percentuale di detta indennità (come già attuato per altre figure in attuazione dell’art.22 D.P.R.171/91) ed al fine di accelerare tutti gli adempimenti operativi, ciascun Direttore/Dirigente per quanto di propria competenza, dovrà trasmettere al più presto, e comunque non oltre 60 giorni dalla presente circolare, i seguenti elementi:

  1. nominativo del dipendente, descrizione delle funzioni e provvedimento, o altro atto formale delle strutture dell’Ente, con cui sono attribuite a detto dipendente tali funzioni; l’atto, ovviamente, dovrà essere datato e protocollato;
  2. attestazione che dette funzioni rientrano nelle attività istituzionali della struttura, che sia necessario per svolgerle l’iscrizione ad un albo professionale e che tali funzioni non siano già remunerate con altre modalità;
  3. attestazione che dette funzioni, a prescindere dall’atto formale, siano effettivamente ed ininterrottamente esercitate o, eventualmente, il periodo durante il quale sono state effettivamente esercitate, comunque a decorrere dal 5.3.98.

Si ribadisce, al fine di evitare inutili afflussi di documentazione, che la presente indennità compete solo al personale con profilo di ricercatore e tecnologo.

Si sottolinea, altresì, che le attestazioni di cui ai punti 2) e 3) vengono rese in piena responsabilità dal Direttore/Dirigente, sul quale incombe anche l’obbligo di comunicare tempestivamente l’eventuale cessazione delle funzioni per modifiche intervenute, al fine della sospensione o revoca dell’indennità in argomento.

Si evidenzia, infine, che anche la mancanza o l’incompletezza di uno solo degli elementi impedirà che possa darsi luogo al pagamento dell’indennità.

IL DIRIGENTE