Consiglio Nazionale delle Ricerche
Dipartimento del Personale
Reparto III - Stato giuridico e trattamento economico
Circolare n. 9/1998
Posiz. 300.8 - Prot. N. 1639723
Roma, 9 aprile 1998
Ai Direttori degli Organi di Ricerca,
delle Direzioni Centrali e dei Reparti del CNR
LORO SEDI
Ai Direttori dei Progetti Finalizzati
LORO SEDI
Oggetto: C.C.N.L. del 5.3.98. Area della dirigenza e delle relative specifiche tipologie professionali. Recesso volontario del dipendente (dimissioni). Assunzione presso altra Amministrazione pubblica - Trasferimento ad altro Ente del Comparto.
Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulle disposizioni in materia di risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del dipendente recate dal C.C.N.L. del Comparto "Ricerca" in vigore dal 5 Marzo u.s. per il personale con qualifica di dirigente (amministrativo) ad eccezione di quello appartenente al I livello professionale, e ai ricercatori e tecnologi, compresi quelli con rapporto di lavoro a tempo determinato, appartenenti ai primi tre livelli professionali.
A) DIMISSIONI VOLONTARIE
Per la dirigenza amministrativa la materia è regolata dal C.C.N.L. del 5.3.98 sotto la Sez. I - CAPO VI: artt. 16,17,22; per i ricercatori e tecnologi analoga disciplina è riportata sotto la Sez. I CAPO VI: artt. 45, 46, 51 del C.C.N.L.
In caso di dimissioni volontarie il dipendente deve darne comunicazione per iscritto all'Ente. Al fine di facilitare la corretta comunicazione delle dimissioni è stato predisposto l'allegato modello (All. 1) che dovrà essere utilizzato dal dipendente e trasmesso all'amministrazione con i seguenti termini di preavviso validi per tutto il personale delle qualifiche e dei livelli professionali sopra specificati:
- 60 giorni se l'anzianità di servizio è pari o inferiore a due anni.
Superati i due anni di anzianità, al termine sopra indicato occorrerà aggiungere ulteriori 4 giorni di preavviso per ogni successivo anno o frazione di anno pari o superiore a 6 mesi di anzianità fino ad un massimo di altri 30 giorni di preavviso e cioè:
- 64 giorni se l'anzianità di servizio è pari o superiore a 2 anni e 6 mesi,
fino a 3 anni di anzianità.
- 68 giorni se l'anzianità di servizio è pari o superiore a 3 anni e 6 mesi, fino
a 4 anni di anzianità.
- 72 giorni se l'anzianità di servizio è pari o superiore a 4 anni e 6 mesi, fino
a 5 anni di anzianità.
- 76 giorni se l'anzianità di servizio è pari o superiore a 5 anni e 6 mesi, fino
a 6 anni di anzianità.
- 80 giorni se l'anzianità di servizio è pari o superiore a 6 anni e 6 mesi, fino
a 7 anni di anzianità.
- 84 giorni se l'anzianità di servizio è pari o superiore a 7 anni e 6 mesi, fino
a 8 anni di anzianità.
- 88 giorni se l'anzianità di servizio è pari o superiore a 8 anni e 6 mesi, fino
a 9 anni di anzianità.
- 90 giorni se l'anzianità di servizio è pari o superiore a 9 anni e 6 mesi di
anzianità.
Ne consegue che il preavviso minimo richiesto per la presentazione delle dimissioni è di 60 giorni (2 mesi). Il termine massimo è invece di 90 giorni (3 mesi).
Si ricorda che l'inosservanza dei predetti termini di preavviso comporta la corresponsione all'Ente, da parte del dipendente, di una indennità pari all'importo della retribuzione corrispondente al periodo di mancato preavviso. Detto importo sarà trattenuto dall'Ente sulle somme dovute al dipendente a titolo di indennità di anzianità.
I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese. E' necessario, pertanto, che il dipendente abbia cura di inoltrare la domanda di dimissioni volontaria con congruo anticipo rispetto al termine prescelto per la decorrenza del preavviso. Per le domande presentate o pervenute nei periodi intermedi, il preavviso decorrerà dal primo termine utile successivo.
L'Ente ha facoltà di risolvere il rapporto, previo consenso del dipendente, sia all'inizio che durante il periodo di preavviso.
Il dipendente dovrà inoltrare la domanda di dimissioni tramite:
- consegna della stessa all'ufficio Accettazione della sede centrale, che apporrà il
timbro di ricezione, oppure
- raccomandata con avviso di ricevimento.
All'inoltro con le modalità sopraindicate potrà seguire la trasmissione a mezzo fax della copia della domanda corredata, se del caso, della copia della ricevuta postale.
Il dipendente durante il periodo di prova può recedere dal rapporto di lavoro mediante comunicazione scritta delle proprie dimissioni senza obbligo di preavviso purchè sia decorsa là metà del periodo di prova (v. artt. 4, 34).
Si ricorda, infine, che durante il periodo di preavviso non possono essere concesse ferie. Pertanto in caso di preavviso lavorato si dà luogo al pagamento sostitutivo delle ferie non godute.
B) ASSUNZIONE PRESSO ALTRA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Per la dirigenza amministrativa la materia è disciplinata nella Sez. I CAPO I art. 4 comma 9; per i ricercatorì e tecnologi analoga disciplina è contemplata nella Sez. II CAPO I art. 34 comma 9.
Al dipendente in servizio a tempo indeterminato che risulti vincitore del concorso presso altra Amministrazione italiana o degli altri stati membri dell'unione Europea, o presso le istituzioni dell'unione Europea, è concesso su sua richiesta un periodo di aspettativa, senza retribuzione e decorrenza dell'anzianità, per la durata dell'eventuale periodo di prova connesso al nuovo impiego. A tal fine il dipendente dovrà trasmettere il modello allegato (All. 2) compilato ìn ogni sua parte. Allo scadere del periodo di prova, che dovrà essere comunicato al C.N.R. mediante trasmissione dell'ulteriore modello allegato (All. 3), nel caso in cui il dipendente non intenda riprendere servizio presso il C.N.R. il rapporto dì lavoro con il C.N.R. stesso sarà risoluto per accettazione del nuovo impiego (opzione).
Riguardo al caso in esame, si sottolinea che ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro coi C.N.R., poichè la prova dovrà intendersi superata trascorso il relativo periodo in assenza di segnalazioni contrarie, la mancata comunicazione al C.N.R dell'accettazione del nuovo impiego, equivarrà all'accettazione stessa; conseguentemente il C.N.R. procederà alla risoluzione immediata del rapporto di lavoro rimasto in sospeso nel periodo di aspettativa.
Si fa presente, da ultimo, che il personale in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato, vincitore di concorso presso altra amministrazione pubblica, non potrà essere collocato in aspettativa non retribuita così come previsto per il personale a tempo indeterminato, non essendo compatibile l'istituto dell'aspettativa con il rapporto di lavoro a termine.
Il personale a contratto, vincitore di concorso che abbia già assunto o intenda assumere servizio presso altra pubblica Amministrazione dovrà, comunque, informare formalmente il C.N.R. della scelta operata, trasmettendo copia del decreto di nomina o altro documento valido che attesti l'assunzione presso l'amministrazione di destinazione.
In detta ipotesi, il C.N.R. provvederà a risolvere il rapporto di lavoro in corso dalla data della nuova assunzione, venendosi a trovare il dipendente in una delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 58 del Decreto Legislativo 29 del 1993 cui fa rinvio lo stesso C.C.N.L. in vigore (v. art. 3).
C) TRASFERIMENTO AD ALTRO ENTE DEL COMPARTO
Per la dirigenza amministrativa si fa richiamo alle disposizioni della Sez. I Capo VI art. 22 comma 9, per i ricercatori e tecnologi si rinvia alla Sez. II Capo VI art. 51.
Per il dipendente che richieda in base all'art. 6 comma 7 del D.Lgs. 29/93 il trasferimento ad altro Ente del Comparto che abbia dato il proprio assenso, il nulla osta dell'Ente di appartenenza è sostituito dal preavviso di quattro mesi dato da quest'ultimo al trasferimento stesso, sempre che l'Ente di appartenenza non autorizzi il trasferimento in tempi più brevi.
Le SS.LL. sono invitate a dare la massima diffusione della presente circolare.
| IL DIRETTORE GENERALE |