All. 1 - circolare CNR n. 6/1998
Posiz. 140.0 - Prot. N. 020768

DISCIPLINARE

PROGRAMMA DI RICERCA SPECIALE PER LA PROMOZIONE DELLA COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE TRA CNR O ALTRE ISTITUZIONI SCIENTIFICHE ITALIANE ED ISTITUTI DI RICERCA STRANIERI ATTRAVERSO LA MOBILITA' DI BREVE DURATA DI STUDIOSI E RICERCATORI ITALIANI E STRANIERI (SHORT TERM MOBILITY)- ANNO 1998

Art. 1 - finalità e scopi

E' istituito un programma speciale di ricerca consistente nella mobilità di breve durata (21 gg. - 60 gg.) di studiosi appartenenti ad istituzioni di ricerca italiane e straniere coinvolti in programmi o progetti scientifici di interesse per il CNR o dei quali sono responsabili studiosi del CNR ovvero delle Università e degli Istituti di Ricerca italiani che collaborano o sono finanziati dal CNR. Il programma non va inteso come contributo rivolto alla formazione dei ricercatori (ad esempio assegni, borse di studio) o destinati alla partecipazione di ricercatori e scienziati italiani a congressi simposi e riunioni scientifiche (finanziati dal CNR con la dizione "altri interventi" da parte dei singoli Comitati). Esso va invece annoverato tra i Progetti Speciali di ricerca del CNR tendenti alla promozione della collaborazione scientifica tra Istituzioni di ricerca italiane e straniere di elevato livello, nell’interesse esclusivo della ricerca scientifica nel nostro Paese. Beneficiari del programma di ricerca sono, pertanto, da considerarsi gli Organi di ricerca del CNR e le istituzioni scientifiche italiane, incluse le Università, e non invece i singoli studiosi o ricercatori che partecipano al programma.

Il programma ha due finalità generali:

  1. Incrementare la mobilità a livello internazionale di ricercatori e studiosi del CNR e di altre istituzioni scientifiche italiane, facilitando quindi lo svolgimento di programmi di ricerca in collaborazione e promuovendo la cooperazione scientifica internazionale;
  2. Consentire brevi visite di ricercatori stranieri di alta qualificazione presso istituzioni scientifiche italiane; istituzioni con le quali sia in atto in collaborazione un programma di ricerca di interesse precipuo del CNR o della ricerca italiana.

Nell'ambito di tali finalità generali il programma ha i seguenti scopi specifici:

A)
Promuovere la collaborazione scientifica internazionale attraverso lo scambio di studiosi italiani e stranieri per brevi periodi di tempo;
B)
Avviare o iniziare nuove relazioni internazionali o rafforzare quelle esistenti o in atto;
C)
Fornire ausilio concreto e diretto alla gestione di progetti in collaborazione tra Istituti di Ricerca italiani e Istituti o Laboratori stranieri;
D)
Permettere a studiosi italiani di prendere i primi contatti con Istituti e Laboratori stranieri, contatti che possano preludere ad un più lungo periodo di ricerca e di studio (ad esempio di 1 anno) finanziato dall'istituzione straniera ospitante;
E)
Completare le ricerche o la relazione di lavori scientifici condotti da un ricercatore italiano in un istituto di ricerca straniero presso il quale lo stesso ricercatore italiano aveva fruito in precedenza di un soggiorno di più lunga durata.

Art. 2 - fruitori del programma e modalità di partecipazione

Le finalità e gli scopi del programma di cui all'art. 1 presuppongono che gli studiosi italiani e stranieri fruitori del programma abbiano qualificazioni professionali differenti:

-
nel caso di ricercatori italiani che chiedono di andare all'estero possono fruire del programma tutti gli studiosi laureati con qualificazioni professionali diverse compresi anche i laureati nelle prime fasi di attività di ricerca;
-
nel caso degli studiosi stranieri invitati in istituzioni di ricerca italiana è richiesta una elevata qualificazione scientifica dell'ospite, della cui opera e presenza in Italia dovrà la ricerca italiana beneficiare e al tempo stesso è necessaria l'appartenenza dello stesso studioso straniero a Istituti di ricerca di elevato prestigio scientifico ed aventi sede in Paesi (soprattutto Stati Uniti ed Unione Europea) ad elevato sviluppo tecnologico e scientifico.

Per accedere al Programma deve essere presentata al CNR una proposta da parte di un Dirigente di ricerca o 1° Ricercatore del CNR o di corrispondenti figure di Istituzioni di ricerca pubbliche o di un Professore di prima o di seconda fascia dell’Università che siano responsabili di un programma di ricerca relativo ad una tematica afferente alle attività di ricerca dei singoli Comitati del CNR. Nel caso di studiosi italiani che si recano presso Istituzioni di ricerca straniere, la proposta deve essere presentata non meno di due mesi nè più di tre mesi prima della data di inizio del programma. Nel caso invece di visite di studiosi stranieri presso Istituzioni di ricerca italiane, la proposta deve essere presentata non meno di tre mesi nè più di sei mesi prima della data di inizio del programma.

In tale proposta deve essere indicato:

-
nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale e qualifica dello studioso proposto per il programma. Inoltre il proponente dovrà inviare una dichiarazione dalla quale risulti il potenziale interesse del CNR al programma di ricerca, tenuto conto delle tematiche prioritarie di ricerca previste dai singoli Comitati di consulenza del CNR. Lo studioso (fruitore) deve appartenere ad una delle seguenti categorie:

Categoria A:

A1)
Ricercatori di ogni qualifica, appartenenti ad Organi di ricerca del CNR e di altre Istituzioni di ricerca pubbliche, nonché docenti e ricercatori delle Università italiane;
A2)
personale tecnico laureato di ruolo in servizio presso Università italiane; personale tecnologo di ogni qualifica appartenente ad Istituti e Centri CNR ed altre Istituzioni di ricerca pubbliche;
A3)
Dottorandi/Dottori di ricerca, borsisti e laureati di nazionalità italiana che presso le Università, il CNR ed altre istituzioni di ricerca pubbliche partecipano o collaborano a programmi di ricerca che siano di interesse del CNR.

Per quanto concerne la suddetta categoria dovrà essere indicato:

a)
l'istituzione straniera presso cui sarà svolta l'attività con allegata una dichiarazione da parte dell'Istituzione ospitante che attesti la disponibilità della struttura ad accogliere lo studioso ed a fornire allo stesso i mezzi tecnici ed operativi necessari per svolgere l'attività proposta;
b)
lo scopo del programma (brevemente illustrato), che nell'ambito di ricerche che vengano riconosciute di interesse per il CNR, deve uniformarsi agli scopi descritti nell’Art. 1 del presente Regolamento e deve essere approvato dalle due Istituzioni interessate. Il proponente deve dichiarare sotto la propria responsabilità che non trattasi di partecipazione a Congressi o Simposi ovvero svolgimento di attività didattiche;
c)
la durata del programma che non potrà essere inferiore a tre settimane nè superiore a due mesi con l'indicazione dell'esatta data di partenza e di quello di rientro in sede;
d)
il parere favorevole del Direttore dell'Organo CNR o del Direttore di altro Istituto di ricerca pubblico e del Direttore di Dipartimento o Istituto universitario ai quali afferiscono i fruitori; nel caso di dottorandi di ricerca dovrà essere inoltre allegato: 1) il parere favorevole del Coordinatore del Corso di Dottorato; 2) la dichiarazione del Dottorando di non trovarsi già all'estero al momento dell'inizio del programma e di non fruire dell’integrazione del 50% della borsa di dottorato spettante per i periodi trascorsi all'estero;
e)
i borsisti sia del CNR che di altro Ente di ricerca non possono fruire del programma nel caso che siano titolari per lo stesso periodo di borsa di studio per l'estero.

Categoria B:

Studiosi appartenenti ad Università ed Istituzioni di ricerca straniere.

Per quanto concerne la suddetta categoria dovrà essere indicato:

a)
l'istituzione straniera alla quale lo studioso visitatore appartiene;
b)
la qualificazione scientifica dello studioso visitatore eventualmente documentata da un breve curriculum vitae;
c)
descrizione dello scopo della visita e delle ricerche condotte in collaborazione. Il proponente deve dichiarare sotto la propria responsabilità che la visita dello studioso straniero non ha lo scopo di partecipazione a Congressi o Simposi o di svolgimento di attività didattica;
d)
durata del programma che non potrà essere inferiore a dieci giorni nè superiore a trenta con l'indicazione dell'esatta data di partenza e di quello di rientro in sede.

Art. 3 - PAESI ED ISTITUZIONI SCIENTIFICHE INTERNAZIONALI COINVOLTI NEL PROGRAMMA

I paesi coinvolti nel programma di mobilità sono suddivisi nei seguenti gruppi:

A)
1. Paesi europei appartenenti all’U.E.
2. Stati Uniti d'America
B)
1 Canada
2. Israele
3. Giappone
4. Australia
C)
1. Altri paesi europei ed extraeuropei

Le istituzioni straniere che possono essere coinvolte sono le seguenti:

A)
Università pubbliche o private
B)
Istituti scientifici e di ricerca di elevata qualificazione.

Nella prima fase di attuazione del programma sarà dato corso, solo alle proposte relative ai paesi del gruppo "A", le domande riguardanti i gruppi B e C saranno prese in considerazione esclusivamente in caso di idonea documentazione comprovante l'elevata qualificazione scientifica delle Istituzioni e degli studiosi stranieri coinvolti e comunque nei limiti del 10% dell'importo globale assegnato al Programma. Si potrà derogare da tali criteri soltanto nel corso dell'ultimo trimestre di ogni anno una volta accertata la disponibilità finanziaria.

Art. 4 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE RISORSE DA ATTRIBUIRE

Agli studiosi della Categoria A sarà fornito:

a)
biglietto aereo in classe economica o, per paesi confinanti, documento di viaggio per altro mezzo di trasporto pubblico;
b)
rimborso delle spese di soggiorno all'estero che sarà determinato sulla base di una diaria giornaliera prevista dalle nonne che regolano i soggiorni all’estero per i dipendenti dello Stato secondo la normativa vigente all'atto della partenza. Gli studiosi appartenenti alla categoria A3 sono equiparati al V livello del ruolo del personale CNR. Il numero di giorni di permanenza all'estero a carico del Programma sarà stabilito dalla Commissione CNR ed in ogni caso non potrà essere inferiore a 21 giorni. Il biglietto aereo, a richiesta dell'interessato, potrà avere una validità diversa rispetto alla durata del soggiorno accordato dal CNR a condizione che non sia inferiore a 21 giorni e, in caso di prolungamento, lo stesso, non comporti un aumento di costo. Agli studiosi inviati all'estero potrà essere concessa un’anticipazione non inferiore al 50% del finanziamento totale.

Il biglietto di viaggio in classe economica, alla tariffa minima consentita dal vettore e dalla lunghezza del soggiorno all'estero, viene fornito direttamente dall'ufficio addetto e non è rimborsabile. La spesa derivante dal mancato utilizzo del biglietto per causa non imputabile al CNR sarà a carico del fruitore del programma.

Per la Categoria B compete un trattamento così determinato:

a)
biglietto aereo in classe economica. In casi eccezionali potrà essere fornito un biglietto aereo in business class per ospiti di particolare anzianità e/o valore scientifico. Il biglietto sarà inviato direttamente all'ospite straniero ovvero fornito allo stesso sotto forma di biglietto preparato, e quindi, non potrà essere in nessun caso rimborsato se direttamente acquistato dallo studioso straniero ovvero dal proponente;
b)
rimborso delle spese di pernottamento e prima colazione in albergo di prima o seconda categoria ed indennità forfettaria per spese di vitto e trasporto urbano in misura non inferiore a L. 120.000 e non superiore a L. 180.000 in relazione alla anzianità ed alla qualificazione del ricevente. Il proponente del programma per motivate ragioni, potrà proporre un soggiorno più lungo di quello a carico del Programma stesso che non potrà essere in ogni caso superiore a giorni 60 a condizione che ciò non comporti un aumento del costo del biglietto aereo per il CNR. Il proponente dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità che il visitatore straniero non gode di nessun'altra sovvenzione per le spese di viaggio o di soggiorno in Italia relativamente dal periodo finanziato al programma.

ART. 5 - RELAZIONE FINALE E LIQUIDAZIONE

Per la Categoria A

Al temine del soggiorno all'estero il proponente e lo studioso dovranno presentare al CNR a firma congiunta una breve relazione nella quale dichiareranno sotto la propria responsabilità:

a)
la data di partenza e la data di rientro in Italia ed il periodo effettivamente trascorso nell'Istituzione, sede del programma;
b)
l'attività svolta;
c)
l'impegno a citare il CNR in eventuali rapporti scientifici o pubblicazioni conseguenti all'attività svolta.

Sarà dato luogo alla liquidazione delle spese di soggiorno all'estero solo in seguito alla presentazione del biglietto aereo e della relazione finale approvata dal proponente.

Per la Categoria B

Al termine del soggiorno in Italia il proponente dovrà presentare al CNR una breve relazione nella quale dichiarerà sotto la propria responsabilità:

a)
la data di partenza e la data di rientro nel paese di origine dello studioso straniero ed il periodo effettivamente trascorso dallo studioso stesso nell'Istituzione sede del programma;
b)
l'attività svolta;
c)
l'impegno a citare il CNR in eventuali rapporti scientifici o pubblicazioni conseguenti all'attività svolta.

Il pagamento delle spese di pernottamento e prima colazione sarà effettuato direttamente dietro rilascio della fattura da parte dell'albergo: l'indennità forfettaria, stabilita caso per caso, sarà liquidata, direttamente all'ospite durante il periodo di permanenza in Italia.