Consiglio Nazionale delle Ricerche
Dipartimento Affari Generali
Reparto III - Relazioni Sindacali
Circolare n. 28/1998
Posiz. 321.0.2 - Prot. N. 1672764
Roma, 17 novembre 1998
A tutti i Dirigenti e ai Direttori
delle Unità organiche ed Unità funzionali
del CNR e strutture equiparate
e p.c. Al Nucleo di Valutazione
Alle OO.SS.
LORO SEDI
Oggetto: Elezioni delle Rappresentanze Sindacali Unitarie del personale
(R.S.U.). Informativa al personale
E' noto che nei giorni dal 18 al 20 novembre p.v. il personale del CNR, - così come
quello di tutti gli altri Enti Pubblici di Ricerca, nonchè il personale delle altre
Amministrazioni Pubbliche (quest'ultimo anche nei giorni dal 23 al 25), - sarà chiamato
ad eleggere i propri rappresentanti nelle Rappresentanze Sindacali Unitarie del personale
(R.S.U.).
Le Rappresentanze Unitarie del personale, in base a quanto disposto dall'art. 47 e
47-bis del D.Lgs. n. 29/93 (così come modificato dal D.Lgs. n. 396/97 e dal D.Lgs. n.
80/98) e dall'Accordo Collettivo Quadro ARAN e Confederazioni Sindacali, stipulato il 7
agosto 1998, costituiranno i nuovi organismi di rappresentanza unitaria di tutto il
personale eletti con voto segreto, metodo proporzionale e con il vincolo di una
periodicità triennale di scadenza e rinnovo.
Si intende qui sottolineare al personale del CNR, - anche in ottemperanza agli
adempimenti che apposite circolari dell'ARAN affidano alle Amministrazioni, - alcuni
aspetti fondamentali di questo organismo e di questa scadenza, ovvero alcune
caratteristiche della nuova fisionomia della presenza sindacale nei luoghi di lavoro come
disciplinata dall'innovato quadro legislativo delle relazioni sindacali e della
contrattazione collettiva nell'ambito della riforma della Pubblica Amministrazione:
- -
- E' costituito per legge, il nuovo Organismo di Rappresentanza Unitaria di tutto il
personale a livello periferico, denominato RSU - secondo la formulazione presente nei
Protocolli ARAN - Confederazioni sindacali del 1994 e come richiamato nei CCNL vigenti -
fondato sul consenso elettorale espresso da tutti i lavoratori iscritti e non iscritti,
mediante il quale si realizza la partecipazione diretta dei lavoratori all'attività
sindacale nei luoghi di lavoro.
- -
- Le elezioni degli Organismi di Rappresentanza Unitaria del personale (RSU), alle quali
è garantita la partecipazione di tutti i lavoratori, sono funzionali alla verifica
della rappresentatività delle OO.SS., sulla base di criteri direttamente individuati
dalla legge, ovvero alla sua misurazione, a regime dal 1999 - non inferiore alla
percentuale del 5% nel comparto o nell'area di riferimento - considerando a tal fine il
dato del consenso elettorale (rappresentanza elettiva ed unitaria) e il dato associativo
(rappresentanza degli iscritti ovvero associativa e plurima); indispensabile, pertanto, è
il dato elettorale per la determinazione della soglia di rappresentatività richiesta alle
OO.SS. per l'ammissione alle trattative per il rinnovo dei CCNL.
- -
- Gli Organismi di Rappresentanza Unitaria del personale (RSU) sono legittimati a
negoziare, per fonte legislativa, i contratti integrativi in sede decentrata; sono
pertanto agenti negoziali "necessari", controparte dell'Amministrazione a
livello locale ovvero nelle Strutture periferiche (Aree della Ricerca, etc.).
Tutto ciò in conformità all'evoluzione sia del modello contrattuale che della stessa
struttura organizzativa dell'Ente in correlazione con il processo di trasformazione delle
Pubbliche Amministrazioni ispirato al criterio del decentramento. Il citato Accordo
Quadro del 7 agosto 1998, (pt. I, art. 5) configura le RSU come organismi cui sono
attribuite tutte le competenze negoziali, nonchè l'esercizio, in via quasi esclusiva, dei
diritti di informazione e di partecipazione sindacale.
- Apposite circolari dell'ARAN (circolare n. 5831 del 25/9/98 e n. 6632 del 26/10/98)
forniscono, insieme al succitato Accordo interconfederale, le indicazioni sulle modalità
di svolgimento di dette elezioni e sottolineano gli adempimenti delle Amministrazioni tra
i quali, essenziale, quello di "favorire la più ampia presenza dei lavoratori
alle operazioni elettorali" e di assicurare il regolare svolgimento delle stesse.
- Si ricorda, infine, che hanno diritto al voto "tutti i lavoratori dipendenti, con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato in forza nell'Amministrazione, alla data delle
elezioni, ivi compresi quelli provenienti dalle altre Amministrazioni che vi prestano
servizio in posizione di comando e fuori ruolo" ad esclusione del personale della
dirigenza amministrativa. Il personale assunto dopo il 30 settembre 1998, pur esercitando
anch'esso tale diritto, non concorre ai fini del calcolo dei componenti le RSU stesse.
- Le elezioni saranno valide ove alle stesse avrà preso parte più della metà dei
lavoratori aventi diritto al voto.
- In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto le elezioni verranno ripetute
entro 30 giorni.
- Qualora il quorum non venga raggiunto anche nelle seconde elezioni, l'intera procedura
sarà attivabile nei successivi 90 giorni.
- Nell'ambito del CNR sono state individuate 33 sedi di costituzione di RSU (elencate in allegato); presso ognuna di tali sedi il personale ivi
afferente è chiamato ad eleggere, su liste presentate dalle Associazioni Sindacali, i
propri rappresentanti.
- La presente informativa viene affissa all'albo delle unità funzionali dell'Ente.
IL DIRIGENTE
(Dr.ssa Armida Pagamanci) |