Allegato 2 - Circolare n. 27/1998

DISCIPLINARE CONCERNENTE L'ATTRIBUZIONE ED IL RINNOVO DEGLI INCARICHI DI RICERCA E DI COLLABORAZIONE TECNICA DI CUI ALL'ART. N. 77 DEL REGOLAMENTO DEL PERSONALE DEL CNR

Art. 1

Natura degli incarichi, oggetto delle Prestazioni e soggetti cui possono essere conferiti gli incarichi

Il CNR può avvalersi, per lo svolgimento della propria attività istituzionale, di collaboratori con appropriata qualificatone che siano dipendenti dalle Università, da altri Istituti di istruzione superiore o da altre Amministrazioni o Enti Pubblici, nonché pensionati delle predette Amministrazioni. Tale personale viene associato allo svolgimento dell'attività dell'Ente mediante incarichi di ricerca o di collaborazione tecnica che, secondo la natura della collaborazione possono essere gratuiti o, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia, retribuiti. Le prestazioni oggetto degli incarichi predetti devono essere strettamente inerenti ai programmi in atto o da realizzare presso la Struttura CNR interessata al conferimento dell'incarico e devono svolgersi nell'ambito della Struttura stessa e dell'orario di lavoro per essa previsto. Le prestazioni di cui al precedente comma, qualora retribuito, sono incompatibili con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo o di lavoro dipendente; per i pubblici dipendenti in servizio l'incompatibilità non concerne l'assolvimento degli obblighi loro derivanti dal primario rapporto di impiego intrattenuto con la Pubblica Amministrazione di appartenenza.

Non possono essere in ogni caso conferiti incarichi di ricerca o di collaborazione tecnica ai soggetti che svolgono funzioni istituzionali presso la struttura CNR proponente; ai responsabili di ricerche comunque finanziate dal CNR; al personale dipendente dal CNR.

Art. 2

Retribuzione degli incarichi

Non possono essere retribuiti gli incarichi che abbiano per oggetto l'attività che il titolare è tenuto a svolgere, secondo la propria qualifica e la propria funzione, presso 1'Amministrazione di appartenenza. Non possono, altresì, essere retribuiti gli incarichi conferiti a ricercatori e docenti universitari di I e II fascia.

Art. 3

Modalità di conferimento degli incarichi di ricerca o di collaborazione tecnica da parte di Istituti e Centri

Contestualmente all'invio delle proposte dei programmi di ricerca da svolgere nel successivo esercizio finanziario con i relativi preventivi di spesa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 del Regolamento concernente l'istituzione e il funzionamento degli Organi di ricerca del CNR ed altre iniziative dello stesso Consiglio per lo sviluppo delle attività scientifiche (approvato con DPCM del 26 gennaio 1967), i Direttori degli Istituti e Centri del CNR trasmettono ai competenti Comitati nazionali di consulenza le proposte motivate concernenti il conferimento di incarichi da espletarsi nell'anno successivo. Tali proposte dovranno essere corredate, oltre che dal parere favorevole del Consiglio Scientifico, da: curriculum vitae et studiorum della persona proposta; programma di ricerca o di collaborazione tecnica nel cui ambito dovrà operare il titolare dell'incarico; sommario dell'attività di ricerca, di insegnamento o di natura tecnica in cui è attualmente impegnata la persona proposta presso l'Amministrazione di appartenenza; previsione di spesa per effettuazione di missioni; compenso da corrispondere in caso di incarico retribuito. Sulla base delle richieste pervenute dai Direttori ciascun Comitato nazionale di consulenza esprime il proprio parere vincolante sui singoli incarichi proposti. Ciascun Direttore di Organo di ricerca alla luce del parere espresso dal Comitato di afferenza, provvede a conferire direttamente gli incarichi ai soggetti interessati, i quali dovranno restituire all'Organo interessato, per accettazione, copia della lettera di conferimento di incarico. Il conferimento degli incarichi è in ogni caso subordinato alla preventiva acquisizione del relativo nulla-osta da parte dell'Amministrazione di appartenenza del soggetto incaricato.

Art. 4

Modalità di conferimento degli incarichi di collaborazione tecnica da parte delle Aree di Ricerca

Gli incarichi da attribuire nell'interesse delle Aree di Ricerca dovranno avere esclusivamente natura di collaborazione tecnica. Entro il 30 settembre di ogni anno i Direttori delle Aree della Ricerca trasmettono al competente Reparto II del Dipartimento del Personale le proposte di conferimento di incarichi riferibili al successivo esercizio finanziario. Tali proposte dovranno essere corredate, oltre che dal parere favorevole del Comitato di Area da: curriculum vitae et studiorum della persona proposta; programma di ricerca o di collaborazione tecnica nel cui ambito dovrà operare il titolare dell'incarico; sommario dell'attività di ricerca, di insegnamento o di natura tecnica in cui è attualmente impegnata la persona proposta presso l'Amministrazione di appartenenza; previsione di spesa per effettuazione di missioni; compenso da corrispondere in caso di incarico retribuito. Le proposte di cui sopra verranno successivamente sottoposte alla valutazione della Giunta Amministrativa nell'esercizio delle funzioni di Consiglio di Amministrazione per il Personale. Ciascun Direttore di Area, alla luce della deliberazione adottata dalla Giunta Amministrativa nell'esercizio delle funzioni di Consiglio di Amministrazione per il Personale, provvede a conferire direttamente gli incarichi ai soggetti interessati, i quali dovranno restituire all'Area interessata, per accettazione, copia della lettera di conferimento di incarico. Il conferimento degli incarichi è in ogni caso subordinato alla preventiva acquisizione del relativo nulla-osta da parte dell'Amministrazione di appartenenza del soggetto incaricato.

Art. 5

Durata e rinnovo degli incarichi

Gli incarichi hanno di norma durata annuale coincidente con l'anno solare, e terminano in ogni caso non oltre il 31 dicembre. Possono essere rinnovati, alla scadenza, di anno in anno, per tutto il periodo di tempo necessario per portare a termine il programma di ricerca o di collaborazione tecnica per il cui svolgimento erano stati conferiti. La proposta di rinnovo viene formulata dal Direttore della Struttura CNR interessata con le medesime modalità previste dai precedenti artt. 3 e 4.

Art. 6

Verifica dell'attività svolta dai titolari di incarico

I Direttori degli Organi di Ricerca dovranno trasmettere ai competenti Comitati nazionali di consulenza, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti nell'anno precedente da ciascun titolare di incarico di ricerca o di collaborazione tecnica. Gli eventuali rilievi formulati dai Comitati nazionali di consulenza verranno sottoposti all'esame del Consiglio di Presidenza per le valutazioni del caso. I Direttori delle Aree della Ricerca dovranno trasmettere al competente Reparto II del Dipartimento del Personale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti nell'anno precedente da ciascun titolare di incarico di ricerca o di collaborazione tecnica. Le relazioni concernenti gli incarichi attribuiti presso le Aree verranno quindi sottoposte alla valutazione della Giunta Amministrativa nell'esercizio delle funzioni di Consiglio di Amministrazione per il Personale. Il CNR si riserva il diritto esclusivo di utilizzare i risultati provenienti dall'attività svolta dagli incaricati per i propri fini istituzionali. Nel caso che il lavoro oggetto dell'incarico gratuito e retribuito dia luogo a pubblicazioni, la relativa Struttura del CNR dovrà essere esplicitamente menzionata come istituzione di aderenza dell'incaricato.

Art. 7

Compenso da corrispondere

In caso di incarico retribuito, il relativo compenso non potrà superare la metà dello stipendio lordo spettante ai professori associati a tempo definito alla classe iniziale del relativo livello retributivo. La determinazione di detto compenso dovrà essere adeguatamente motivata da parte del Direttore della Struttura CNR interessata e dovrà tener conto della qualificazione professionale della persona incaricata e dei compiti e delle funzioni connessi all'attività da svolgere. Il compenso stabilito sarà comunque comprensivo di ogni spesa necessaria per l'espletamento dell'incarico, ad eccezione delle eventuali spese per missioni che dovessero rendersi necessarie per l'assolvimento dell'incarico stesso. Agli incaricati è consentito l'uso del servizio mensa, previa corresponsione del prezzo completo.

Art. 8

Spese di missione

I titolari di incarichi di ricerca o di collaborazione tecnica, sia gratuiti che retribuiti, possono essere autorizzati dal Direttore della Struttura interessata ad effettuare missioni necessarie per l'assolvimento degli incarichi predetti. Ai titolari di incarichi dipendenti da Università o da altre Amministrazioni Statali le spese di missione vengono liquidate sulla base della qualifica funzionale o livello retributivo attribuito dall'Amministrazione dello Stato o Università cui appartengono. I titolari di incarichi dipendenti da altre Amministrazioni pubbliche sono equiparati, al fine del rimborso delle spese di missione al personale appartenente ai livelli professionali I, II, III, IV, V e VI.

Art. 9

Onere finanziario

L'onere finanziario inerente gli incarichi di ricerca o di collaborazione tecnica, ivi comprese le spese di missione, dovrà gravare sulle assegnazioni attribuite alla Struttura interessata.

Art. 10

Trattamento fiscale

Ai fini fiscali i compensi connessi al conferimento degli incarichi di ricerca e di collaborazione tecnica sono da considerarsi redditi assimilati al lavoro dipendente, così come definiti dall'art. 47 del Testo Unico sulle Imposte Dirette approvato con DPR 22 dicembre 1986 n. 917. Su detti compensi non deve essere operato il calcolo dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 5, comma 2) del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 e successive norme modificatrici ed integratici.