Consiglio Nazionale delle Ricerche
Dipartimento del Personale
Reparto III - Stato Giuridico e Trattamento Economico

Circolare n. 24/1998

Posiz. 300.8 - Prot. N. 1661741

Roma, 1 ottobre 1998

Ai Direttori degli Istituti, Centri di Studio,
Aree di ricerca, Progetti Finalizzati
ed altre Strutture del CNR

Ai Dirigenti dei Dipartimenti,
dei Reparti e degli Uffici
della Sede Centrale

Oggetto: Distacco temporaneo di ricercatori, tecnologi e tecnici presso piccole e medie imprese. Decreto MURST 1° dicembre 1997 attuativo dell'art. 14 della legge 24 giugno 1997 n. 196 ("Pacchetto Treu").

Si rende noto che, in data 2.2.98 è stato pubblicato sulla G.U. il decreto MURST 1° dicembre 1997 che contiene le disposizioni attuative dell'art. 14 della legge 24 giugno 1997 n. 196 ("Pacchetto Treu"), in materia di occupazione nel settore della ricerca.

Detto decreto, al fine di rilanciare la ricerca nelle piccole e medie imprese mediante il trasferimento tecnologico, l'utilizzazione di ricercatori pubblici e il ricambio di personale, prevede tre filoni di intervento:

1) incentivi alle piccole e medie imprese per le assunzioni dirette, con contratti a termine, di laureati, dottori di ricerca e titolari di diploma universitario;
2) il distacco temporaneo presso le piccole e medie imprese di ricercatori, tecnologi e tecnici di Enti pubblici di ricerca per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta, per ugual periodo;
3) possibilità di contributi integrativi agli Enti pubblici di ricerca che, per sostituire il personale distaccato, assumano titolari di diploma universitario, laureati o dottori di ricerca con contratti a termine, anche a tempo parziale, di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta.

Considerata la particolare rilevanza che assume l'istituto del distacco temporaneo dei ricercatori, tecnologi e tecnici presso piccole e medie imprese e tenuto conto del breve termine di 30 gg. - fissato dall'art. 4 del decreto in esame - per la definizione delle domande, la Giunta Amministrativa nell'esercizio delle funzioni di Consiglio di Amministrazione per il Personale, in data 3 giugno 1998, in attuazione delle disposizioni di cui al Decreto MURST 1° dicembre 1997, ha approvato l'iter procedurale da seguire per l’istruttoria e l'esame delle richieste avanzate a questo Ente.

Appare conseguentemente necessario, pertanto, con la presente circolare, fornire indicazioni per l'applicazione tempestiva delle norme in questione in ambito CNR, limitatamente, com’è ovvio, all’istituto del distacco temporaneo di personale dell’Ente.

SOGGETTI BENEFICIARI

L'art. 2 del decreto MURST citato, che si allega alla presente, determina i soggetti beneficiari della normativa in esame, e cioè le piccole e medie imprese, i consorzi e le società consortili individuati nei punti a) c) d) ed e) dello stesso art. 2. Tale elencazione ha carattere tassativo e non indicativo.

MODALITA' E PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE

La richiesta di distacco di ricercatori, tecnologi e tecnici del CNR può essere avanzata dal soggetto beneficiario solo per personale a tempo indeterminato e per la realizzazione di progetti di ricerca, intendendo per ricerca la definizione prevista dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di stato alla ricerca e sviluppo n. 96/C 45/06 pubblicata nella G.U. delle Comunità Europee del 17 febbraio 1996 n. C 45/C (cfr. art. 1, comma 3, del Decreto MURST).

Il distacco, o il diniego dello stesso, sarà disposto, alla luce della normativa in oggetto, secondo la procedura di seguito indicata, che si cercherà, in ogni modo, di concludere, nel termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda.

Il soggetto beneficiario di cui all'art. 2 del decreto sopra richiamato, interessato al distacco di un dipendente di questo Consiglio, dovrà presentare apposita domanda all'Ente, sottoscritta dal suo legale rappresentante, la quale dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:

a) dati identificativi dell'impresa richiedente (ragione sociale, veste giuridica, sede legale ed amministrativa) e settore di attività; b) dichiarazione, sotto propria responsabilità, che l'impresa rientra tra i soggetti indicati dal Decreto MURST citato, all'art. 2 lettere a), c), d) ed e). Sul punto, si ritiene di dover chiarire che per l’Ente è sufficiente la sola dichiarazione del soggetto; compete, invece, al MURST effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, con le eventuali conseguenze previste dall’art. 6 del medesimo decreto;
c) dati identificativi del dipendente per il quale è richiesto il distacco;
d) durata del distacco;
e) descrizione dell'attività di ricerca per la quale si chiede il distacco e descrizione sintetica delle funzioni che si propone di assegnare al dipendente e delle modalità di inserimento presso il richiedente;
f) sede di svolgimento dell'attività di ricerca e nome del responsabile del progetto.

Alla domanda del beneficiario dovrà essere allegato l'assenso del dipendente al distacco e alle funzioni da svolgere, corredato del parere del Direttore della Struttura presso la quale il dipendente presta servizio; tale parere dovrà essere direttamente richiesto ed acquisito da parte del personale interessato al distacco, come stabilito dagli Organi di Governo del CNR.

Il Direttore della Struttura potrà esprimersi con proprio parere, in merito all'interesse scientifico o tecnologico che la collaborazione può assumere, ma dovrà esprimersi, soprattutto, in merito all'eventuale pregiudizio che l'assenza del dipendente possa arrecare ai programmi di attività di ricerca in corso presso la Struttura.

Qualora il Direttore esprima parere positivo, il Reparto scrivente procederà direttamente, entro il termine di trenta giorni fissato dall'art. 4 del decreto in esame, a disporre il distacco temporaneo del dipendente con provvedimento motivato.

Qualora, invece, il Direttore esprima motivato parere negativo al distacco del dipendente, il Reparto provvederà a sottoporre l'istanza all'esame della Giunta Amministrativa nell'esercizio delle funzioni di Consiglio di Amministrazione per il Personale, per l'accoglimento della stessa, per la reiezione motivata o per l'accoglimento per una diversa durata.

Si sottolinea, comunque, che come stabilito dagli Organi di Governo del CNR, il parere del Direttore della Struttura, positivo o negativo che sia, non potrà essere condizionato ad assunzioni di personale da parte CNR in relazione al personale distaccato, per le quali assunzioni la richiesta del Direttore dovrà necessariamente essere formulata separatamente al Reparto II del Dipartimento del Personale.

Infine il Reparto competente provvederà a dare comunicazione dell'avvenuto distacco al MURST ed alle OO.SS., ai sensi dell'art. 4, co. 3 del decreto in esame, e, per conoscenza, al Dipartimento Attività Scientifiche di questo Consiglio, per un opportuno monitoraggio scientifico del fenomeno.

Al termine di ogni anno il dipendente dovrà trasmettere al Direttore della Struttura di appartenenza, che ne trasmetterà copia al Dipartimento Attività Scientifiche, una relazione sull'attività svolta controfirmata dal legale rappresentante dell'impresa. La mancata trasmissione della citata relazione potrà comportare la revoca del distacco, su conforme decisione dei competenti Organi dell’Ente.

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DISTACCATO

Il dipendente continuerà ad essere retribuito dall'Ente, ai sensi dell'art. 4, co. 5, del decreto citato, salvo la possibilità di eventuali compensi aggiuntivi da parte dell'impresa.

Nel caso che il soggetto beneficiario intenda corrispondere compensi aggiuntivi al dipendente (periodici o straordinari), stanti le più recenti disposizioni sul contenimento di cassa, nonchè in materia fiscale e contributiva, l’impresa dovrà comunicare e versare al CNR il corrispondente importo lordo entro il giorno 5 del mese nel quale devono essere corrisposti tali emolumenti aggiuntivi al dipendente.

Gli emolumenti da corrispondere nel mese di dicembre dovranno essere comunicati e versati dall’impresa entro il giorno 30 del mese di novembre.

I predetti corrispettivi, al netto delle ritenute fiscali e contributive, saranno erogati al dipendente in aggiunta allo stipendio dello stesso mese.

Al dipendente stesso sarà assicurata la progressione retributiva prevista dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro.

Inoltre, al termine del periodo di distacco, che comunque non può superare i quattro anni, rinnovabile una sola volta (fino ad un massimo, quindi, di otto anni), il dipendente sarà reintegrato nella sede di appartenenza nelle sue funzioni, salva la facoltà attribuitagli di chiedere la cessazione del distacco in ogni momento. In questo caso il reintegro nella sede di servizio dovrà essere disposta entro un massimo di sei mesi dalla richiesta.

IL DIRIGENTE
Dr. G. Schettini