Allegato - Circolare n. 19/1998

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Dipartimento del Personale
Reparto III

Posiz. 320.9.2.2 - Prot. N. 1658893

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 59, primo comma, punto 2, del D.P.R. n. 509/1979 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la deliberazione della G.A. in data 7 giugno 1985;
Vista la deliberazione della G.A. in data 29 aprile 1988;
Ritenuta l'opportunità di provvedere;

d i s p o n e

Art. 1

E' indetto un concorso per titoli per l'assegnazione di 1070 (millesettanta) borse di studio per i figli e gli orfani dei dipendenti del C.N.R. (di ruolo, a contratto ex art. 36 della Legge n. 70/1975 e a contratto ex art. 23 del D.P.R. n. 171/1971) che abbiano frequentato le Scuole superiori statali, pareggiate o legalmente riconosciute, nell'anno scolastico 1997/1998.

Art. 2

L'importo della borsa di studio è di lire 450.000 (quattrocentocinquantamila).

Art. 3

Possono partecipare al concorso gli studenti che, nello scrutinio o nella sessione di esame, abbiano ottenuto:
- la promozione alla classe successiva,
- oppure, il conseguimento della maturità.

Art. 4

Le domande, complete delle notizie e della documentazione di cui al successivo articolo, devono essere indirizzate al Dipartimento del Personale - Reparto III - P.le Aldo Moro, 7 - 00100 Roma - e pervenire entro 60 (sessanta) giorni dalla data del presente bando.
La data di arrivo sarà quella risultante dal timbro a calendario apposto dal competente Ufficio del C.N.R. Le domande potranno essere inoltrate anche per raccomandata con avviso di ricevimento: in tal caso farà fede la data del timbro apposto sulla busta dal competente Ufficio postale.
Le domande presentate fuori termine, incomplete o non corrispondenti esattamente alle norme del presente bando, non saranno in alcun modo prese in considerazione.

Art. 5

Nella domanda, redatta in carta semplice sulla base del modello allegato al presente bando, lo studente dovrà, tra l'altro:
- indicare il proprio codice fiscale;
- dichiarare, ai fini fiscali, se dispone o meno di un proprio reddito annuo imponibile superiore a L. 8.700.000 (ottomilionisettecentomila).
La domanda dovrà essere sottoscritta, oltre che dallo studente, anche dal genitore dipendente del C.N.R. o da chi ne fa le veci, il quale nella domanda stessa dovrà:
- specificare il proprio numero di matricola, il cognome ed il nome, la sede di lavoro (nel caso degli orfani indicare il genitore ex dipendente);
- dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, il reddito complessivo annuo imponibile del nucleo familiare;
- indicare il nome dei familiari a carico, ivi compresi i figli maggiorenni qualora conviventi e sprovvisti di reddito proprio;
- dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che il figlio la cui domanda controfirma, non beneficia e non beneficerà, con riferimento all'anno scolastico 1997/98, di analoghe erogazioni da parte di altri Enti o Istituzioni.
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti, redatti in carta semplice:
1) certificato di stato di famiglia rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella della domanda o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 15/1968;
2) copia della dichiarazione dei redditi 1997 del dipendente, nonchè del coniuge, non legalmente separato, che sia possessore di reddito (mod. 740, mod. 730 o se non presentati copia del mod. 101, 201)
3) copia della scheda di valutazione o certificazione della Scuola, presso la quale lo studente è stato iscritto, dalla quale risulti il giudizio finale e/o complessivo da lui riportato nello scrutinio o nella sessione di esame dell'anno scolastico 1997/98;

Art. 6

L'assegnazione delle borse sarà effettuata sulla base di apposite graduatorie formate in base ad un prodotto tra la valutazione di merito scolastico ed il coefficiente numerico assegnato al reddito complessivo della famiglia di ciascun concorrente tenuto conto della composizione del nucleo familiare.
Ai fini dell'individuazione del merito scolastico, nella votazione media complessiva non verranno calcolati i voti riportati in educazione fisica, condotta e religione, fatta eccezione per gli Istituti Magistrali per i quali, ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 88/1958, il voto di educazione fisica è computabile ai fini del calcolo della media stessa.
Le borse saranno erogate in un'unica soluzione, per i ragazzi maggiorenni si provvederà con mandato di pagamento intestato allo studente medesimo.

Art. 7

Trattamento dei dati:
ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dagli interessati saranno raccolti presso il C.N.R. - Dipartimento del Personale Reparto III, per le finalità di gestione del beneficio e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del beneficio medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione pena l'esclusione dalla graduatoria.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del richiedente.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonchè alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonchè il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Roma, 8 settembre 1998

IL DIRIGENTE