Allegato - Circolare n. 19/1998
Consiglio Nazionale delle Ricerche
Dipartimento del Personale
Reparto III
Posiz. 320.9.2.3 - Prot. N. 1658894
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 59, primo comma, punto 2, del D.P.R. n. 509/1979 e
successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la deliberazione della G.A. in data 7 giugno 1985;
Vista la deliberazione della G.A. in data 29 aprile 1988;
Ritenuta l'opportunità di provvedere;
d i s p o n e
Art. 1
E' indetto un concorso per titoli per l'assegnazione di 357 (trecentocinquantasette) borse di studio per i figli e gli orfani dei dipendenti del C.N.R. (di ruolo, a contratto ex art. 36 della Legge n. 70/1975 e a contratto ex art. 23 del D.P.R. n. 171/1971) che abbiano frequentato l'Università o corsi equiparati nell'anno accademico 1996/97.
Art. 2
L'importo della borsa di studio è di lire 750.000 (settecentocinquantamila).
Art. 3
Possono partecipare al concorso gli studenti che abbiano superato, entro
la sessione invernale dell'anno accademico di riferimento, la metà più uno degli esami
di tutti gli insegnamenti prescritti per il medesimo anno accademico ed abbiano superato,
altresì, tutti gli esami degli anni precedenti.
Possono partecipare al concorso anche coloro che, nel corso dell'anno 96/97 abbiano
conseguito la laurea purché non siano stati studenti fuori corso, o ripetenti.
Art. 4
Le domande, complete delle notizie e della
documentazione di cui al successivo articolo, devono essere indirizzate al Dipartimento
del Personale - Reparto III Stato Giuridico e Trattamento Economico - P.le Aldo Moro, 7 -
00100 Roma - e pervenire entro 60 (sessanta) giorni dalla data del presente bando.
La data di arrivo sarà quella risultante dal timbro a calendario apposto dal competente
Ufficio del C.N.R. Le domande potranno essere inoltrate anche per raccomandata con
avviso di ricevimento: in tal caso farà fede la data del timbro apposto sulla busta
dal competente Ufficio postale.
Le domande presentate fuori termine, incomplete o non corrispondenti esattamente alle
norme del presente bando, non saranno in alcun modo prese in considerazione.
Art. 5
Nella domanda, redatta in carta semplice sulla base del modello allegato al presente bando, lo studente dovrà, tra
l'altro:
- indicare il proprio codice fiscale.
La domanda dovrà essere sottoscritta, oltre che dallo studente, anche dal genitore
dipendente del C.N.R. o da chi ne fa le veci, il quale nella domanda stessa dovrà:
- specificare il proprio numero di matricola, il cognome ed il nome, la sede di lavoro
(nel caso degli orfani indicare il genitore ex dipendente);
- dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, il reddito complessivo annuo
imponibile del nucleo familiare;
- indicare il nome dei familiari a carico, ivi compresi i figli maggiorenni qualora
conviventi e sprovvisti di reddito proprio;
- dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che il figlio la cui domanda
controfirma, non beneficia e non beneficerà, con riferimento all'anno accademico, di
analoghe erogazioni da parte di altri Enti o Istituzioni.
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti, redatti in carta semplice:
1) certificato di stato di famiglia rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella della domanda o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 della Legge n.
15/1968 e successive modificazioni;
2) copia della dichiarazione dei redditi 1997 del dipendente, nonchè del coniuge, non
legalmente separato, che sia possessore di reddito (mod. 740, mod. 730 o se non presentati
copia del mod. 101, 201)
3) certificazione in originale dell'Università dalla quale risultino: l'anno di
immatricolazione, il piano di studi previsto dall'ordinamento o quello individuale
approvato dal Consiglio di Facoltà, la data ed il voto riportato per ogni singolo esame;
tali attestazioni possono risultare anche da documenti separati.
Art. 6
L'assegnazione delle borse sarà effettuata sulla base di apposite
graduatorie formate in base ad un prodotto tra la valutazione di merito scolastico ed il
coefficiente numerico assegnato al reddito complessivo della famiglia di ciascun
concorrente tenuto conto della composizione del nucleo familiare.
Le borse saranno erogate in un'unica soluzione con mandato di pagamento intestato allo
studente medesimo.
Art. 7
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i
dati personali forniti dagli interessati saranno raccolti presso il C.N.R. - Direzione
Centrale del Personale Reparto III - Stato Giuridico e Trattamento economico, per le
finalità di gestione del beneficio e saranno trattati presso una banca dati automatizzata
per la gestione del beneficio medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione pena l'esclusione dalla graduatoria.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del richiedente.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge tra i quali figura il
diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonchè alcuni diritti complementari tra cui
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti
o raccolti in termini non conformi alla legge, nonchè il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
Roma, 8 settembre 1998
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