Consiglio Nazionale delle Ricerche
Dipartimento del Personale
Reparto III - Stato Giuridico e trattamento economico

Circolare n. 16/1998

Posiz. 300.5 - Prot. N. 1653703

Roma, 22 luglio 1998

Ai Direttori degli Istituti, dei Centri e
delle Aree di Ricerca del CNR
LORO SEDI

Ai Dirigenti dei Dipartimenti e
dei Reparti del CNR
LORO SEDI

Oggetto: Applicazione art. 4 della legge 8 marzo 1989 n. 101. Calendario festivitą religiose ebraiche per il 1998 - G.U. Serie Generale n. 146 del 25/6/1998.

Si fa seguito alla circolare C.N.R. n. 17/89 per trasmettere, allegato alla presente, copia del Decreto del Ministero dell'Interno del 6 giugno 1998 recante il calendario delle festivitą religiose ebraiche determinato per il 1998 in ottemperanza all'art. 5 della legge 101/89.

IL DIRIGENTE

25-6-1998 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie Generale - n. 146

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 6 giugno 1998

Determinazione del calendario delle festivitą religiose ebraiche.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 8 marzo 1989, n. 101, recante norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle comunitą ebraiche italiane sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987;

Visto l'art. 4 della citata legge il quale dispone:

1) La Repubblica italiana riconosce agli ebrei il diritto di osservare il riposo sabbatico che va mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdģ ad un'ora dopo il tramonto del sabato;

2) gli ebrei dipendenti dallo Stato, da enti pubblici o da privati o che esercitano attivitą autonoma o commerciale, i militari e coloro che siano assegnati al servizio civile sostitutivo, hanno diritto di fruire, su loro richiesta, del riposo sabbatico come riposo settimanale. Tale diritto č esercitato nel quadro della flessibilitą dell'organizzazione del lavoro. In ogni altro caso le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico;

3) nel fissare il diario di prove di concorso le autoritą competenti terranno conto dell'esigenza del rispetto del riposo sabbatico. Nel fissare il diario degli esami le autoritą scolastiche adotteranno in ogni caso opportuni accorgimenti onde consentire ai candidati ebrei che ne facciano richiesta di sostenere in altro giorno prove di esame fissate in giorno di sabato;

4) si considerano giustificate le assenze degli alunni ebrei dalla scuola nel giorno di sabato su richiesta dei genitori o dell'alunno se maggiorenne.

Visto il successivo art. 5, che elenca le festivitą religiose ebraiche alle quali si applicano le disposizioni relative al riposo sabbatico e prescrive che entro il 30 giugno di ogni anno il calendario delle festivitą č comunicato dall'Unione al Ministero dell'interno, che ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;

Vista la comunicazione dell'Unione;

Decreta:

Il calendario delle festivitą religiose ebraiche č determinato, per il 1999, come segue:

Il presente decreto sarą pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 1998

Il Ministro: NAPOLITANO