Consiglio Nazionale delle Ricerche
Direzione Generale
Circolare n. 13/1998
Posiz. 300.8 - Prot. N. 1647824
Roma, 3 giugno 1998
A tutti i Dirigenti e ai Direttori
delle Unità organiche ed Unità funzionali
del CNR e strutture equiparate
LORO SEDI
e p.c.
Al Nucleo di Valutazione
SEDE
Al Collegio dei Revisori dei Conti
SEDE
Oggetto: Autorizzazione ad effettuare missioni sul territorio nazionale e
all'estero. Contenimento della spesa
A seguito della nuova strutturazione funzionale della Sede Centrale e dell'intrapreso
decentramento delle spese, si è reso necessario adottare nuove disposizioni in materia di
autorizzazioni ad effettuare missioni di servizio sul territorio nazionale ed all'estero
ed abrogare quelle precedenti, che non essendo state, peraltro, del tutto aggiornate hanno
creato problemi interpretativi da parte degli operatori. Non è da sottacere, che la
particolare organizzazione del CNR comporta una regolamentazione più complessa ed
articolata rispetto a quella di altre istituzioni della Pubblica Amministrazione ma anche
una più attenta ed oculata gestione dell'istituto della missione. Pertanto, la Giunta
Amministrativa nell'esercizio delle funzioni di Consiglio di Amministrazione ha deliberato
(delibera n. 711.209.98 del 6/5/1998) una nuova normazione che tiene conto sia della
responsabilità e dell'autonomia gestionale dei dirigenti e dei direttori delle vane
strutture, sia del decentramento delle funzioni.
A) Autorizzazione ad effettuare missioni sul territorio nazionale e all'estero
Con la precisata deliberazione è stata emanata la seguente normativa:
- Le missioni in Italia e all'estero del personale dipendente sono autorizzate dal
direttore o dirigente delle rispettive unità organiche di afferenza della sede centrale e
delle unità organiche decentrate (Aree, Istituti, Centri, Gruppi, Progetti Finalizzati e
strutture equiparate).
- L'effettuazione di missioni in Italia e all'estero da parte dei direttori delle
strutture scientifiche rientra nella autonomia e responsabilità gestionale degli stessi,
con l'obbligo di riferire successivamente in sede di relazione annuale sull'attività.
- L'effettuazione di missioni in Italia da parte dei dirigenti generali, dei dirigenti dei
Reparti della sede centrale nonché degli Uffici ex comma 3 dell'art. 5 dell'Ordinamento
del Servizi, resta nell'autonomia e responsabilità gestionale dei dirigenti stessi, con
l'obbligo di riferire in sede di relazione annuale sull'attività.
Le missioni all'estero dei predetti dirigenti sono autorizzate dal direttore generale,
mentre quelle all'estero del Coordinatore del nucleo di valutazione dal Presidente.
- Per quanto concerne l'effettuazione di missioni da parte di terzi, non dipendenti del
CNR, queste sono autorizzate dal dirigente o direttore a cui è attribuito il potere di
spesa sul relativo capitolo.
- Per i componenti degli Organi collegiali l'avviso di convocazione a partecipare alle
sedute equivale ad ordine di missione. Le missioni all'estero dei componenti degli Organi
istituzionali centrali sono autorizzate dal Presidente del CNR.
- Non sono soggette ad alcuna autorizzazione le missioni del Direttore Generale e del
Presidente.
- In tutti gli altri casi, non previsti nelle fattispecie su indicate, provvede ad
ordinare la missione l'Autorità gerarchicamente superiore o l'Autorità sovraordinata
ovvero il dirigente che ha la gestione del capitolo di spesa.
- Gli stessi Dirigenti, Direttori o Autorità che autorizzano le missioni, possono
autorizzare, su richiesta congruamente motivata dall'interessato, l'uso del mezzo proprio
di trasporto limitatamente per le missioni in Italia, nonché il ricorso al noleggio di un
mezzo di trasporto o l'utilizzo del taxi.
- Per quanto concerne le missioni del personale della Sede centrale, aderenti a capitoli
centralizzati, per i quali non si è provveduto all'assegnazione agli uffici di una quota
parte dei capitoli stessi, i dirigenti oltre ad ordinare la missione provvedono alla
liquidazione e alla sottoscrizione del mandato di pagamento.
- I dirigenti che gestiscono una quota parte di un capitolo di spesa od un capitolo di
spesa specifico, provvedono comunque alla liquidazione della spesa e alla sottoscrizione
del mandato di pagamento anche se l'ordinazione della missione proviene da altra Autorità
a ciò legittimata.
- La deliberazione in argomento ha abrogato tutte le precedenti disposizioni
emanate in materia.
- Si chiarisce, con l'occasione, che la fattispecie indicata al precedente
punto 9) è applicabile anche nel caso in cui un dipendente del CNR, in servizio
presso una sede diversa dalla sede centrale, sia comandato in missione da
un dirigente della sede centrale a ciò legittimato.
- B) Contenimento della spesa
- Si ricorda che, di norma, la missione viene ordinata dal direttore o dirigente
dell'Ufficio competente con apposito provvedimento scritto (cosiddetto ordine
di missione). Detto funzionario, nel disporre l'invio in missione, dovrà tener
presente le esigenze di contenimento della spesa pubblica.
- In particolare, dovrà effettuare delle valutazioni precise sulla indispensabilità
di ogni singola missione, sull'aspetto organizzativo della stessa e sui vantaggi
in termini di costo-benefici.
| a) |
Partecipazioni a manifestazioni varie
Nel quadro di tale contenimento della spesa, si ritiene utile evidenziare,
in modo particolare, che in occasione di congressi, convegni, simposi,
seminari, inaugurazione sedi ed altri consimili manifestazioni, potrà
essere autorizzato in missione solo personale qualificato di livello
rappresentativo adeguato o le cui funzioni o mansioni od attività
di ufficio siano in stretta correlazione e interesse con la materia
oggetto del congresso, convegno e simili, e comunque nell'interesse
della struttura cui appartiene.
Per quanto riguarda la presenza di direttori o dirigenti del CNR
in occasione di inaugurazioni o manifestazioni similari, richiesta
come pura funzione di immagine rappresentativa nel cerimoniale, si
chiarisce che tale funzione non può essere delegata ad altri, a meno
che questi ultimi non abbiano una propria rappresentanza istituzionale
derivante dall'ordinamento (quale, ad esempio, la funzione vicaria).
|
| b) |
Uso di mezzi di trasporto diversi da quelli pubblici
Ferma restante la normativa particolare emanata in materia, si richiama
l'attenzione delle SS.LL. che l'uso di un mezzo di trasporto appositamente
noleggiato, o l'uso del taxi, ha carattere del tutto eccezionale da
motivare congruamente.
Si fa presente altresì, in via generale, che anche l'uso del mezzo
di trasporto privato (o proprio) può essere autorizzato solo qualora
sussista un interesse dell'Ente in relazione al minor tempo occorrente
all'esecuzione degli adempimenti da svolgere o ad una economicità
e tempestività della missione. Pertanto, esso dovrà essere motivato
con riferimento alle ragioni che ne giustificano la scelta. Anche
per questa fattispecie restano confermate le specifiche disposizioni
già emanate dall'Ente a cui si rinvia. |
- In conclusione, l'invio in missione senza la sussistenza dei requisiti di
cui sopra non può essere legittimato e comporta soltanto una spesa non proficua
per l'Ente e, pertanto, censurabile sotto l'aspetto della buona e corretta
amministrazione.
- Tanto si rappresenta affinché i dirigenti e direttori in indirizzo si adeguino
ai principi e alle raccomandazioni sopra enunciati.