Consiglio Nazionale delle Ricerche
Direzione Generale

Circolare n. 13/1998

Posiz. 300.8 - Prot. N. 1647824

Roma, 3 giugno 1998

A tutti i Dirigenti e ai Direttori
delle Unità organiche ed Unità funzionali
del CNR e strutture equiparate
LORO SEDI

e p.c.
Al Nucleo di Valutazione
SEDE

Al Collegio dei Revisori dei Conti
SEDE

Oggetto: Autorizzazione ad effettuare missioni sul territorio nazionale e all'estero. Contenimento della spesa

A seguito della nuova strutturazione funzionale della Sede Centrale e dell'intrapreso decentramento delle spese, si è reso necessario adottare nuove disposizioni in materia di autorizzazioni ad effettuare missioni di servizio sul territorio nazionale ed all'estero ed abrogare quelle precedenti, che non essendo state, peraltro, del tutto aggiornate hanno creato problemi interpretativi da parte degli operatori. Non è da sottacere, che la particolare organizzazione del CNR comporta una regolamentazione più complessa ed articolata rispetto a quella di altre istituzioni della Pubblica Amministrazione ma anche una più attenta ed oculata gestione dell'istituto della missione. Pertanto, la Giunta Amministrativa nell'esercizio delle funzioni di Consiglio di Amministrazione ha deliberato (delibera n. 711.209.98 del 6/5/1998) una nuova normazione che tiene conto sia della responsabilità e dell'autonomia gestionale dei dirigenti e dei direttori delle vane strutture, sia del decentramento delle funzioni.

A) Autorizzazione ad effettuare missioni sul territorio nazionale e all'estero

Con la precisata deliberazione è stata emanata la seguente normativa:

  1. Le missioni in Italia e all'estero del personale dipendente sono autorizzate dal direttore o dirigente delle rispettive unità organiche di afferenza della sede centrale e delle unità organiche decentrate (Aree, Istituti, Centri, Gruppi, Progetti Finalizzati e strutture equiparate).
  2. L'effettuazione di missioni in Italia e all'estero da parte dei direttori delle strutture scientifiche rientra nella autonomia e responsabilità gestionale degli stessi, con l'obbligo di riferire successivamente in sede di relazione annuale sull'attività.
  3. L'effettuazione di missioni in Italia da parte dei dirigenti generali, dei dirigenti dei Reparti della sede centrale nonché degli Uffici ex comma 3 dell'art. 5 dell'Ordinamento del Servizi, resta nell'autonomia e responsabilità gestionale dei dirigenti stessi, con l'obbligo di riferire in sede di relazione annuale sull'attività.
    Le missioni all'estero dei predetti dirigenti sono autorizzate dal direttore generale, mentre quelle all'estero del Coordinatore del nucleo di valutazione dal Presidente.
  4. Per quanto concerne l'effettuazione di missioni da parte di terzi, non dipendenti del CNR, queste sono autorizzate dal dirigente o direttore a cui è attribuito il potere di spesa sul relativo capitolo.
  5. Per i componenti degli Organi collegiali l'avviso di convocazione a partecipare alle sedute equivale ad ordine di missione. Le missioni all'estero dei componenti degli Organi istituzionali centrali sono autorizzate dal Presidente del CNR.
  6. Non sono soggette ad alcuna autorizzazione le missioni del Direttore Generale e del Presidente.
  7. In tutti gli altri casi, non previsti nelle fattispecie su indicate, provvede ad ordinare la missione l'Autorità gerarchicamente superiore o l'Autorità sovraordinata ovvero il dirigente che ha la gestione del capitolo di spesa.
  8. Gli stessi Dirigenti, Direttori o Autorità che autorizzano le missioni, possono autorizzare, su richiesta congruamente motivata dall'interessato, l'uso del mezzo proprio di trasporto limitatamente per le missioni in Italia, nonché il ricorso al noleggio di un mezzo di trasporto o l'utilizzo del taxi.
  9. Per quanto concerne le missioni del personale della Sede centrale, aderenti a capitoli centralizzati, per i quali non si è provveduto all'assegnazione agli uffici di una quota parte dei capitoli stessi, i dirigenti oltre ad ordinare la missione provvedono alla liquidazione e alla sottoscrizione del mandato di pagamento.
  10. I dirigenti che gestiscono una quota parte di un capitolo di spesa od un capitolo di spesa specifico, provvedono comunque alla liquidazione della spesa e alla sottoscrizione del mandato di pagamento anche se l'ordinazione della missione proviene da altra Autorità a ciò legittimata.
La deliberazione in argomento ha abrogato tutte le precedenti disposizioni emanate in materia.
Si chiarisce, con l'occasione, che la fattispecie indicata al precedente punto 9) è applicabile anche nel caso in cui un dipendente del CNR, in servizio presso una sede diversa dalla sede centrale, sia comandato in missione da un dirigente della sede centrale a ciò legittimato.
B) Contenimento della spesa
Si ricorda che, di norma, la missione viene ordinata dal direttore o dirigente dell'Ufficio competente con apposito provvedimento scritto (cosiddetto ordine di missione). Detto funzionario, nel disporre l'invio in missione, dovrà tener presente le esigenze di contenimento della spesa pubblica.
In particolare, dovrà effettuare delle valutazioni precise sulla indispensabilità di ogni singola missione, sull'aspetto organizzativo della stessa e sui vantaggi in termini di costo-benefici.
  a) Partecipazioni a manifestazioni varie

Nel quadro di tale contenimento della spesa, si ritiene utile evidenziare, in modo particolare, che in occasione di congressi, convegni, simposi, seminari, inaugurazione sedi ed altri consimili manifestazioni, potrà essere autorizzato in missione solo personale qualificato di livello rappresentativo adeguato o le cui funzioni o mansioni od attività di ufficio siano in stretta correlazione e interesse con la materia oggetto del congresso, convegno e simili, e comunque nell'interesse della struttura cui appartiene.

Per quanto riguarda la presenza di direttori o dirigenti del CNR in occasione di inaugurazioni o manifestazioni similari, richiesta come pura funzione di immagine rappresentativa nel cerimoniale, si chiarisce che tale funzione non può essere delegata ad altri, a meno che questi ultimi non abbiano una propria rappresentanza istituzionale derivante dall'ordinamento (quale, ad esempio, la funzione vicaria).

  b) Uso di mezzi di trasporto diversi da quelli pubblici

Ferma restante la normativa particolare emanata in materia, si richiama l'attenzione delle SS.LL. che l'uso di un mezzo di trasporto appositamente noleggiato, o l'uso del taxi, ha carattere del tutto eccezionale da motivare congruamente.

Si fa presente altresì, in via generale, che anche l'uso del mezzo di trasporto privato (o proprio) può essere autorizzato solo qualora sussista un interesse dell'Ente in relazione al minor tempo occorrente all'esecuzione degli adempimenti da svolgere o ad una economicità e tempestività della missione. Pertanto, esso dovrà essere motivato con riferimento alle ragioni che ne giustificano la scelta. Anche per questa fattispecie restano confermate le specifiche disposizioni già emanate dall'Ente a cui si rinvia.

In conclusione, l'invio in missione senza la sussistenza dei requisiti di cui sopra non può essere legittimato e comporta soltanto una spesa non proficua per l'Ente e, pertanto, censurabile sotto l'aspetto della buona e corretta amministrazione.
Tanto si rappresenta affinché i dirigenti e direttori in indirizzo si adeguino ai principi e alle raccomandazioni sopra enunciati.
IL DIRETTORE GENERALE