Consiglio Nazionale delle Ricerche
Servizio di Prevenzione e Protezione
Circolare n. 12/1998
Posiz. 125.8 - Prot. N. 039441
Roma, 1 giugno 1998
Ai Direttori delle Iniziative Scientifiche
Ai Direttori delle Aree di Ricerca
Ai Dirigenti delle Strutture della Sede Centrale
(limitatamente per la parte di rispettiva competenza)
LORO SEDI
Oggetto: Attuazione dei decreti legislativi n. 626/94 e n. 242/96 [tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro (ndr)]
Con riferimento all'attuazione dei decreti di cui all'oggetto e alle numerose relative
richieste di chiarimenti e di intervento che pervengono, sono emanate le seguenti
direttive. Le SS.LL. sono individuate datori di lavoro ai fini della tutela della salute
dei lavoratori sul luogo di lavoro, ai sensi dell'art. 2, comma b, del D.Lgs. 242 del 19
marzo 1996. Il Servizio di Prevenzione e Protezione, nell'ambito delle proprie competenze
istituzionali, provvederà a fornire attività di consulenza alle SS.LL. relativa alla
sicurezza del lavoro:
eseguendo:
- - accertamenti di tipo "ingegneristico" riguardo a strutture ed infrastrutture
per la verifica della conformità alla normativa vigente, per l'esame di progetti di nuovi
insediamenti, modifiche di impianti esistenti, studio di specifiche tecniche, etc.
- - accertamenti di tipo "fisico-chimico ambientale" per la valutazione dei
parametri di igiene ambientale, quali l'inquinamento da polveri e/o gas nocivi, il rumore,
il microclima, ovvero per l'esame quantitativo-qualitativo dei rischi derivanti:
dall'impiego di sostanze tossiche o di agenti patogeni nella ricerca, in particolare nella
biologia, chimica e agraria; dall'applicazione dell'ingegneria genetica e delle altre più
avanzate tecniche biologiche; dall'impiego delle radiazioni ionizzanti (macchine a raggi
x, acceleratori di particelle, radioisotopi, etc.) e non ionizzanti (microonde, laser,
alte frequenze, etc.);
effettuando:
- - la valutazione della sicurezza degli ambienti, delle macchine e degli impianti.
- - la consulenza sulla gestione dello smaltimento dei rifiuti radioattivi, tossici e
biologici.
- - l'informazione e formazione degli addetti per la protezione fisica e ambientale.
- - la gestione diretta della sorveglianza sanitaria dei dipendenti CNR o assimilati ai
sensi della normativa vigente. Gli oneri finanziari, inerenti a quest'ultima voce, sono a
carico dei fondi messi a disposizione del Servizio di Prevenzione e Protezione. Detta
sorveglianza provvede:
- - alla nomina del medico competente;
- - alla nomina del medico autorizzato, laddove previsto ai sensi del D.Lgs. 230/95;
- - alla nomina del responsabile alla sicurezza, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 626/94.
- Nel caso siano necessari miglioramenti, ai fini della sicurezza ed igiene del lavoro,
delle strutture lavorative, che comportino oneri finanziari, i Direttori delle iniziative
scientifiche e delle Aree di Ricerca provvederanno con i fondi della propria dotazione
ordinaria, fino ad un ammontare di £. 5 milioni IVA compresa, e procederanno
autonomamente all'esecuzione delle opere, nell'ambito dell'ammontare predetto secondo le
procedure vigenti.
- Per gli interventi di importo superiore a £. 5 milioni, gli oneri finanziari inerenti
la bonifica saranno a carico di fondi dell'Amministrazione Centrale nell'ambito dello
stanziamento e delle disponibilità sui pertinenti capitoli per l'esercizio finanziario in
corso.
- I Direttori in indirizzo dovranno richiedere al Servizio di Prevenzione e Protezione e
al Dipartimento Affari Patrimoniali un sopralluogo per definire l'aspetto tecnico degli
interventi.
- I Direttori, di concerto con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il
Dipartimento Affari Patrimoniali, dovranno relazionare il tipo e l'urgenza
dell'intervento, allegando al documento anche una relazione economica sottoscritta dagli
stessi e illustrante la ricerca di mercato che ha determinato la scelta della ditta a cui
affidare i lavori o la fornitura di materiale necessari alla bonifica, secondo quanto
previsto dal regolamento di contabilità del CNR.
- Il Dipartimento Affari Patrimoniali provvederà con apposito decreto a definire gli
interventi finanziari a favore dell'Unità funzionale interessata.
- Per i suddetti lavori i Direttori potranno procedere autonomamente alla esecuzione delle
opere o come ordinatori primari di spesa o come funzionari all'uopo delegati, previa
acquisizione della relativa assegnazione.
- Ovviamente verranno evitati interventi di bonifica nelle strutture ed ambienti qualora
gli Organi di governo dell'Ente abbiano deliberato il loro trasferimento, in un tempo
congruo, in altra sede.
- Il Servizio Prevenzione e Protezione ed il Dipartimento Affari Patrimoniali
certificheranno, ove previsto, il collaudo e l'avvenuta prestazione dei lavori da allegare
alla documentazione di spesa.
- In forza del regime particolare dei Centri, essi provvederanno come per la generalità
delle strutture CNR, mentre nel caso di interventi sul patrimonio immobiliare essi
provvederanno ad interessare l'Amministrazione Universitaria competente.