Consiglio Nazionale delle Ricerche
Dipartimento per gli Affari Generali
Reparto II - Affari Giuridico-Legali ed Ordinamento

Circolare n. 10/1998

Pos. n. 300.22 - Prot. n. 1640217

Roma, 15 aprile 1998

Ai Direttori degli Organi di Ricerca e delle Aree di ricerca,
dei Dipartimenti, dei Reparti e degli Uffici del CNR
LORO SEDI

Ai Direttori dei Progetti Finalizzati
LORO SEDI

Ai Rettori delle Universitą e Politecnici
LORO SEDI

Oggetto: Modifiche al trattamento di missione

(1) Si comunica che per l'anno 1998 l'INPS ha rideterminato in L. 64.126.000 annue (L. 5.344.000 mensili) la prima fascia di retribuzione pensionabile. Pertanto, a decorrere dal 1°.1.1998, l'aliquota contributiva aggiuntiva del 1%, dovuta dai lavoratori dipendenti in base all'art. 3ter del DL 19.9.1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14.11.1992, n. 438, viene applicata sulla quota di retribuzione eccedente il predetto limite. Quanto sopra influisce anche sul trattamento di missione dei dipendenti del CNR che si recano in trasferta sia in Italia che all'estero. Il competente Ufficio del Dipartimento Bilancio e Ragioneria ha quindi provveduto a ricalcolare le tabelle relative alle aliquote contributive da applicare sul predetto trattamento. Tali tabelle, che sostituiscono quelle inviate con circolare n. 37/97 del 14.10.1997, al pari delle precedenti sono suddivise in due serie, distinte come Allegato 1 ed Allegato 2. Le tabelle di cui all'Allegato 1 contengono i dati di calcolo del trattamento di missione del personale che percepisce una retribuzione contributiva inferiore o pari a L. 64.126.000 all'anno, mentre le tabelle di cui all'Allegato 2 riportano i dati di calcolo del trattamento di missione del personale che fruisce di una retribuzione contributiva superiore al suddetto importo. Si precisa che nelle predette tabelle non compare la ritenuta gią contraddistinta dal codice 57 (contributo per le prestazioni del servizio Sanitario Nazionale di cui all'art. 31, della l. 28.2.1986, n. 41, e successive modificazioni), in quanto soppressa dall"art. 36, comma 1, lettera a), del D.Lgs 15.12.1997, n. 446.

(2) Si fa presente, inoltre, che il D.Lgs 2.9.1997, n. 314 (recante "Armonizzazione, nazionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro"), pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 219, del 19.9.1997, in vigore dal 1°.1.1998, all'art. 3 ha introdotto il nuovo testo dell'art. 48 del DPR 22.12.1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, in sigla TUIR). Il nuovo testo dell'articolo:

- al comma 5°, ribadisce i limiti di importo dell'indennitą di missione, riferiti a ciascun giorno di missione, entro i quali ll'indennitą stessa non concorre a formare reddito da lavoro dipendente ai fini dell'IRPEF, gią fissati dall'art. 33, comma 3°, del DL 23.2.1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla l. 22.3.1995, n. 85 (cfr. circolare n. 10/1995, del 11.4.1995). Detti limiti sono proporzionalmente ridotti a due terzi, alla metą o ad un terzo, in base all'entitą della percentuale di diaria liquidabile in relazione al tipo di rimborso dovuto per la singola missione;
- al comma 7°, introduce, con disposizione intesa evidentemente a favorire la mobilitą dei pubblici impiegati, il principio che le indennitą di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle equipollenti non concorrono a formare il reddito imponibile entro i limiti, di ammontare e temporali, previsti dalla norma stessa;
 
- al comma 9°, introduce un meccanismo - peraltro non automatico - di rivalutazione dei limiti di importo che non concorrono a formare reddito imponibile, collegato alla variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, che sarą calcolata annualmente, con riferimento alla data del 31.8.1998.

(3) Si ricorda, infine, che il gią citato Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - Supplemento Ordinario n. 252/L del 23.12.1997, ha, tra l'altro:

- ridefinito gli scaglioni di reddito e le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche - IRPEF (art. 46);
 
- rivisto la disciplina e gli importi delle detrazioni per carichi di famiglia ai fini dell'IRPEF (art. 47 - in materia cfr. circolare n. 4/98 del 2.3.1998 gią diramata dal Reparto III del Dipartimento del Personale);
 
- modificato le detrazioni per lavoro dipendente (art. 48 - cfr. ancora la circolare sopra citata);
 
- elevato la riduzione dell'ammontare netto dell'indennitą di anzianitą ai fini della determinazione dell'imponibile, fissata dall'art. 17 del TUIR (art. 48);
 
- istituito un'addizionale regionale all'IRPEF, fissata, per gli anni 1998 e 1999, nella misura dello 0,50% per tutto il territorio nazionale (art. 50).

Talune delle riferite disposizioni sono gią state considerate ai fini della determinazione della ritenuta IRPEF applicatile alle missioni del personale del CNR; delle altre si dą notizia a titolo informativo, tenuto conto che la relativa applicazione viene attuata direttamente dai competenti Reparti ed Uffici dell'Amministrazione Centrale.

IL DIRETTORE GENERALE