Allegati - Circolare n. 36/1997
Consiglio Nazionale delle Ricerche
Direzione Centrale del Personale
Reparto V - Previdenza, Assistenza e Tutela della Salute
Posiz. 320.9.2.1 - Prot. N. 1606210
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 59, primo comma, punto 2, del D.P.R. n. 509/1979 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la deliberazione della G.A. in data 7 giugno 1985;
Vista la deliberazione della G.A. in data 29 aprile 1988;
Ritenuta l'opportunità di provvedere;
d i s p o n e
Art. 1
E' indetto un concorso per titoli per l'assegnazione di 570 (cinquecentosettanta) borse di studio per i figli e gli orfani dei dipendenti del C.N.R. (di ruolo, a contratto ex art. 36 della Legge n. 70/1975 e a contratto ex art. 23 del D.P.R. n. 171/1971) che abbiano frequentato le Scuole secondarie di primo grado statali, pareggiate o legalmente riconosciute, nell'anno scolastico 1996/1997.
Art. 2
L'importo della borsa di studio è di lire 350.000 (trecentocinquantamila).
Art. 3
Possono partecipare al concorso gli studenti che, nello scrutinio o nella sessione di
esame, abbiano ottenuto:
- l'ammissione alla classe successiva,
- oppure, il conseguimento della licenza media.
Art. 4
Le domande, complete delle notizie e della documentazione di
cui al successivo articolo, devono essere indirizzate alla Direzione Centrale del
Personale - Reparto VI Previdenza, Assistenza e Tutela della Salute - P.le Aldo Moro, 7 -
00100 Roma - e pervenire entro 60 (sessanta) giorni dalla data del presente bando.
La data di arrivo sarà quella risultante dal timbro a calendario apposto dal competente
Ufficio del C.N.R. Le domande potranno essere inoltrate anche per raccomandata con
avviso di ricevimento: in tal caso farà fede la data del timbro apposto sulla busta
dal competente Ufficio postale.
Le domande presentate fuori termine, incomplete o non corrispondenti esattamente alle
norme del presente bando, non saranno in alcun modo prese in considerazione.
Art. 5
Nella domanda, redatta in carta semplice sulla base del modello
allegato al presente bando, lo studente dovrà, tra l'altro dichiarare, ai fini
fiscali, se dispone o meno di un proprio reddito annuo imponibile superiore a L. 8.700.000
(ottomilionisettecentomila).
La domanda dovrà essere sottoscritta, oltre che dallo studente, anche dal genitore
dipendente del C.N.R. o da chi ne fa le veci, il quale nella domanda stessa dovrà:
- specificare il proprio numero di matricola, il cognome ed il nome, la sede di lavoro
(nel caso degli orfani indicare il genitore ex dipendente);
- dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, il reddito complessivo annuo
imponibile del nucleo familiare;
- indicare il nome dei familiari a carico, ivi compresi i figli maggiorenni qualora
conviventi e sprovvisti di reddito proprio;
- dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che il figlio la cui domanda
controfirma, non beneficia e non beneficerà, con riferimento all'anno scolastico 1996/97,
di analoghe erogazioni da parte di altri Enti o Istituzioni.
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti, redatti in carta semplice:
1) certificato di stato di famiglia rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella della domanda o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 della Legge n.
15/1968;
2) copia della dichiarazione dei redditi 1996 del dipendente, nonchè del coniuge, non
legalmente separato, che sia possessore di reddito (mod. 740, mod. 730 o se non presentati
copia del mod. 101, 201)
3) copia della scheda di valutazione o certificazione della Scuola, presso la quale lo
studente è stato iscritto, dalla quale risulti il giudizio finale e/o complessivo da lui
riportato nello scrutinio o nella sessione di esame dell'anno scolastico 1996/97;
Art. 6
L'assegnazione delle borse sarà effettuata sulla base di apposite graduatorie formate
in base ad un prodotto tra la valutazione di merito scolastico ed il coefficiente numerico
assegnato al reddito complessivo della famiglia di ciascun concorrente tenuto conto della
composizione del nucleo familiare.
Le borse saranno erogate in un'unica soluzione.
Art. 7
Trattamento dei dati:
ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali
forniti dagli interessati saranno raccolti presso il C.N.R. - Direzione Centrale del
Personale Reparto VI - Previdenza, Assistenza e Tutela della Salute, per le finalità di
gestione del beneficio e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la
gestione del beneficio medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione pena l'esclusione dalla graduatoria. Le medesime informazioni potranno
essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico-economica del richiedente.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge tra i quali figura il
diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonchè alcuni diritti complementari tra cui
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti
o raccolti in termini non conformi alla legge, nonchè il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
Roma, 9 ottobre 1997
| IL DIRIGENTE |
Consiglio Nazionale delle Ricerche
Direzione Centrale del Personale
Reparto V - Previdenza, Assistenza e Tutela della Salute
Posiz. 320.9.2.2 - Prot. N. 1606211
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 59, primo comma, punto 2, del D.P.R. n. 509/1979 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la deliberazione della G.A. in data 7 giugno 1985;
Vista la deliberazione della G.A. in data 29 aprile 1988;
Ritenuta l'opportunità di provvedere;
d i s p o n e
Art. 1
E' indetto un concorso per titoli per l'assegnazione di 1070 (millesettanta) borse di studio per i figli e gli orfani dei dipendenti del C.N.R. (di ruolo, a contratto ex art. 36 della Legge n. 70/1975 e a contratto ex art. 23 del D.P.R. n. 171/1971) che abbiano frequentato le Scuole superiori statali, pareggiate o legalmente riconosciute, nell'anno scolastico 1996/1997.
Art. 2
L'importo della borsa di studio è di lire 450.000 (quattrocentocinquantamila).
Art. 3
Possono partecipare al concorso gli studenti che, nello scrutinio o nella sessione di
esame, abbiano ottenuto:
- la promozione alla classe successiva,
- oppure, il conseguimento della maturità.
Art. 4
Le domande, complete delle notizie e della documentazione di
cui al successivo articolo, devono essere indirizzate alla Direzione Centrale del
Personale - Reparto VI Previdenza, Assistenza e Tutela della Salute - P.le Aldo Moro, 7 -
00100 Roma - e pervenire entro 60 (sessanta) giorni dalla data del presente bando.
La data di arrivo sarà quella risultante dal timbro a calendario apposto dal competente
Ufficio del C.N.R. Le domande potranno essere inoltrate anche per raccomandata con
avviso di ricevimento: in tal caso farà fede la data del timbro apposto sulla busta
dal competente Ufficio postale.
Le domande presentate fuori termine, incomplete o non corrispondenti esattamente alle
norme del presente bando, non saranno in alcun modo prese in considerazione.
Art. 5
Nella domanda, redatta in carta semplice sulla base del modello
allegato al presente bando, lo studente dovrà, tra l'altro:
- indicare il proprio codice fiscale;
- dichiarare, ai fini fiscali, se dispone o meno di un proprio reddito annuo imponibile
superiore a L. 8.700.000 (ottomilionisettecentomila).
La domanda dovrà essere sottoscritta, oltre che dallo studente, anche dal genitore
dipendente del C.N.R. o da chi ne fa le veci, il quale nella domanda stessa dovrà:
- specificare il proprio numero di matricola, il cognome ed il nome, la sede di lavoro
(nel caso degli orfani indicare il genitore ex dipendente);
- dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, il reddito complessivo annuo
imponibile del nucleo familiare;
- indicare il nome dei familiari a carico, ivi compresi i figli maggiorenni qualora
conviventi e sprovvisti di reddito proprio;
- dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che il figlio la cui domanda
controfirma, non beneficia e non beneficerà, con riferimento all'anno scolastico 1996/97,
di analoghe erogazioni da parte di altri Enti o Istituzioni.
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti, redatti in carta semplice:
1) certificato di stato di famiglia rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella della domanda o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 della Legge n.
15/1968;
2) copia della dichiarazione dei redditi 1996 del dipendente, nonchè del coniuge, non
legalmente separato, che sia possessore di reddito (mod. 740, mod. 730 o se non presentati
copia del mod. 101, 201)
3) copia della scheda di valutazione o certificazione della Scuola, presso la quale lo
studente è stato iscritto, dalla quale risulti il giudizio finale e/o complessivo da lui
riportato nello scrutinio o nella sessione di esame dell'anno scolastico 1996/97;
Art. 6
L'assegnazione delle borse sarà effettuata sulla base di apposite graduatorie formate
in base ad un prodotto tra la valutazione di merito scolastico ed il coefficiente numerico
assegnato al reddito complessivo della famiglia di ciascun concorrente tenuto conto della
composizione del nucleo familiare.
Ai fini dell'individuazione del merito scolastico, nella votazione media complessiva non
verranno calcolati i voti riportati in educazione fisica, condotta e religione, fatta
eccezione per gli Istituti Magistrali per i quali, ai sensi dell'art. 4 della Legge n.
88/1958, il voto di educazione fisica è computabile ai fini del calcolo della media
stessa.
Le borse saranno erogate in un'unica soluzione, per i ragazzi maggiorenni si provvederà
con mandato di pagamento intestato allo studente medesimo.
Art. 7
Trattamento dei dati:
ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali
forniti dagli interessati saranno raccolti presso il C.N.R. - Direzione Centrale del
Personale Reparto VI - Previdenza, Assistenza e Tutela della Salute, per le finalità di
gestione del beneficio e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la
gestione del beneficio medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione pena l'esclusione dalla graduatoria.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del richiedente.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge tra i quali figura il
diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonchè alcuni diritti complementari tra cui
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti
o raccolti in termini non conformi alla legge, nonchè il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
Roma, 9 ottobre 1997
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