Consiglio Nazionale delle Ricerche
Direzione Centrale del Personale
Reparto II - Stato Giuridico
Circolare n. 35/1997
Pos. n. 300.8 - Prot. n. 1606811
Roma, 13 ottobre 1997
Ai Direttori degli Istituti, Centri di studio, Aree di ricerca,
Progetti Finalizzati ed altre strutture del CNR
Ai Dirigenti delle Direzioni Centrali, dei Reparti
ed uffici della Sede Centrale
LORO SEDI
Oggetto: Art. 7 del C.C.N.L del Comparto Ricerca del 7 Ottobre 1996 in vigore per il personale dei livelli IV - X: fruizione delle ferie.
Disposizioni generali
Con circolare n. 28/96 del 5 novembre 1996 la srivente Direzione ha diramato le prime istruzioni per l'applicazione di alcuni istituti contrattuali disciplinati dal C.C.N.L. indicato in oggetto, stipulato il 7 ottobre 1996. Ciò al fine di consentire ai dipendenti ed ai responsabili delle strutture operative di pianificare l'attività 1997 in coerenza con le disposizioni contrattuali.
Poiché pervengono, comunque, numerosi quesiti in merito alla fruizione delle ferie, si ritiene necessario ricordare che il C.C.N.L. vigente stabilisce che le ferie stesse debbano essere fruite, in via ordinaria, nel corso dell'anno solare (1 gennaio - 31 dicembre) nel quale sono state maturate.
Il rinvio al 30 giugno dell'anno successivo è ammesso in casi di comprovata impossibilità derivante:
a) da esigenze di servizio; in tal caso, l'impossibilità deve essere dichiarata con
ordinanza del responsabile della struttura il quale è tenuto, comunque, a pianificare
l'attività in modo che le ferie siano interamente fruite entro il termine tassativo del
30 giugno successivo avranno solare di riferimento;
b) da esigenze personali o/o familiari del dipendente; in tal caso, l'impossibilità deve
risultare da comunicazione scritta del dipendente, conservata agli atti della struttura e
valutata dal responsabile della struttura medesima, che autorizzerà o non il rinvio.
E' opportuno, infine, ricordare ai responsabili delle strutture che, una volta venuta a cessare l'esigenza di servizio oppure l'esigenza personale e/o familiare che ha determinato il rinvio di parte delle ferie al primo semestre dell'anno successivo viene meno contestualmente ogni giustificazione di ulteriore proroga delle ferie residue relative all'anno precedente; queste, pertanto, debbono essere fatte fruire dal dipendente senza attendere il compimento del semestre.
Disposizioni per il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato prossimo alla cessazione dal servizio.
Il personale dimissionario e quello che abbia raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo (65/67 anni) deve necessariamente fruire delle ferie residue entro la data di cessazione del rapporto di lavoro e la mancata fruizione non da luogo alla corresponsione di compensi sostitutivi.
Il responsabile della struttura può negare l'autorizzazione, solo alla fruizione delle ferie relative all'anno in corso, per particolari esigenze lavorative che impongano la presenza in servizio del dipendente, motivando con atto scritto le ragioni di necessità e convenienza del diniego.
La mancata fruizione delle ferie relative all'anno in corso, motivata e documentata nei modi sopra descritti comporterà la monetizzazione delle stesse dietro espressa richiesta, del responsabile della struttura, che deve essere inviata al Reparto II della Direzione Centrale del Personale prima della data prevista per la cessazione del rapporto di lavoro.
Disposizioni per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.
Per il personale assunto a termine valgono le regole fin qui esposte per il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Si evidenzia, in ogni caso, che la fruizione delle ferie dell'anno in corso potrà essere motivatamente negata solo al dipendente assunto con contratto di durata superiore ad un anno, purché abbia goduto di almeno 15 giorni lavorativi di ferie relative all'ultimo anno contrattuale.
Il diritto al compenso sostitutivo delle ferie così come la riduzione del numero di giorni di ferie per i neo assunti decorre dal 7 ottobre 1996 data di entrata in vigore del nuovo C.C.N.L.
Le SS.LL. sono incaricate di informare i dipendenti di quanto sopra disposto e di curarne la corretta applicazione.
| IL DIRIGENTE GENERALE Capo del Personale |