Consiglio Nazionale delle Ricerche
Direzione Centrale Ragioneria
Bilancio e riscontro - Unità operativa fisco

Circolare n. 33/1997

Pos. n. 5.9 - Prot. n. 099037

Roma, 6 ottobre 1997

Direttori di Istituti, Centri di studio, Aree di ricerca,
Progetti Finalizzati ed altre strutture equiparate del CNR

Dirigenti delle Direzioni Centrali, dei Reparti
e degli uffici della Sede Centrale

Oggetto: Variazione aliquote IVA

Con il decreto legge 29 Settembre 1997, n. 328 sono state apportate alcune modifiche alle aliquote IVA. L'aliquota ordinaria del 19% è stata elevata al 20%, mentre l'aliquota del 16% e' stata soppressa e le operazioni ad essa soggette vengono ricondotte in parte all'aliquota ridotta del 1O% e in parte all'aliquota ordinaria del 20%.
A partire dal 1 ottobre 1997, quindi, le aliquote IVA da applicare sugli acquisti e cessioni di beni e servizi sono: 4% - 10% - 20% (Cfr.tabelle allegate) (omissis).

Inoltre, l'art. 1, comma 5 del sopracitato decreto legge, dispone: "Le variazione delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto di cui ai commi 1, 2, e 6, lettera b), numero 16 non si applicano alle operazioni nei confronti dello Stato e degli enti e istituti indicati nel quinto comma dell'articolo 6 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali alla data del 31 dicembre 1997, sia stata emessa e registrata la fattura ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 del predetto decreto, ancorchè alla data stessa il comspettivo non sia stato ancora pagato".
Pertanto, tutti gli acquisti effettuati dal C.N.R., anche con ordini disposti successivamente all'entrata in vigore del citato decreto legge (1 ottobre 1997), scontano fino al 31 dicembre 1997 le aliquote IVA precedenti ( 4%-10%-16%-19%), a condizione che il cedente o prestatore del servizio emetta la fattura definitiva entro lo stesso periodo (31/12/97).

Alla luce di quanto sopra esposto, si riportano, per un maggior chiarimento, le ricadute delle modifiche sopraindicate sulle operazioni e disposizioni che interessano maggiormente il C.N.R.:

  1. ACQUISTO DI APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE
    L'aliquota IVA per gli acquisti di apparecchiature scientifiche la cui esclusiva destinazione alla ricerca sia stata accertata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche è stata elevata al 20%.
    Tale variazione si applica per le fatture emesse dal 1.1.98.
  2. ACQUISTI INTRACOMUNITARI
    Gli acquisti intracomunitari si considerano effettuati nel momento della spedizione o consegna del beni o al pagamento del corrispettivo, se effettuato antecedentemente alla consegna o spedizione del bene.

    Pertanto, al fine di stabilire quale aliquota debba applicarsi in sede di integrazione della fattura di acquisto, è importante determinare la data in cui è pervenuto o è stato spedito il bene o del pagamento anticipato del corrispettivo.
    Es. :
    2.1 ACQUISIZIONE DELL'IVA CON LE ALIQUOTE PRECEDENTI (4%-10%-16%-19%)
    Qualora l'acquisizione e registrazione della fattura avvenga entro il 31 dicembre 1997;

    2.2. ACQUISIZIONE DELL'IVA CON LE NUOVE ALIQUOTE (4%-10%-20%)
    Qualora l'acquisizione e registrazione della fattura avvenga successivamente al 31 dicembre 1997.

  3. FATTURA IN SOSPENSIONE
    L'art. 16 del DPR. 633/72 nonché le recenti circolari ministeriali hanno stabilito che le fatture emesse nei confronti dello Stato (in questo si identifica anche il CNR) ed annotate nel registro "ordinario" delle fatture emesse debbono essere ritenute definitive, e quindi, non causare alcuna rettifica in relazione alla variazione dell'aliquota IVA al momento del pagamento del corrispettivo.
    Conseguentemente, le fatture in sospeso sono soggette a variazioni dell'aliquota IVA al momento del pagamento.
    In relazione alle recenti variazioni delle aliquote IVA, si riportano di seguito alcuni esempi, al fine di un maggior chiarimento sull'applicazione della normativa.

    3.1 PAGAMENTO DELLA FATTURA IN SOSPESO ENTRO IL 31.12.97
    In questo caso il fomitore deve annotare la fattura sul registro "ordinario" della fatture emesse, scaricandola da quello delle fatture in "sospeso", senza emettere alcuna fattura integrativa.

    3.2 PAGAMENTO DELLA FATTURA IN SOSPESO SUCCESIVAMENTE AL 31.12.97
    All'operazione si deve applicare le nuove aliquote (4% - 10% - 20%).
    Pertanto si rende necessario emettere da parte del fornitore una fattura integrativa per la variazione dell'aliquota IVA.

IL DIRIGENTE GENERALE F.F.