Consiglio Nazionale delle Ricerche
Direzione Centrale Ragioneria
Bilancio e riscontro - Unità operativa fisco
Circolare n. 33/1997
Pos. n. 5.9 - Prot. n. 099037
Roma, 6 ottobre 1997
Direttori di Istituti, Centri di studio, Aree di ricerca,
Progetti Finalizzati ed altre strutture equiparate del CNR
Dirigenti delle Direzioni Centrali, dei Reparti
e degli uffici della Sede Centrale
Oggetto: Variazione aliquote IVA
Con il decreto legge 29 Settembre 1997, n. 328 sono state apportate alcune modifiche
alle aliquote IVA. L'aliquota ordinaria del 19% è stata elevata al 20%, mentre l'aliquota
del 16% e' stata soppressa e le operazioni ad essa soggette vengono ricondotte in parte
all'aliquota ridotta del 1O% e in parte all'aliquota ordinaria del 20%.
A partire dal 1 ottobre 1997, quindi, le aliquote IVA da applicare sugli acquisti e
cessioni di beni e servizi sono: 4% - 10% - 20% (Cfr.tabelle allegate) (omissis).
Inoltre, l'art. 1, comma 5 del sopracitato decreto legge, dispone: "Le variazione
delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto di cui ai commi 1, 2, e 6, lettera b),
numero 16 non si applicano alle operazioni nei confronti dello Stato e degli enti e
istituti indicati nel quinto comma dell'articolo 6 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, per le
quali alla data del 31 dicembre 1997, sia stata emessa e registrata la fattura ai sensi
degli articoli 21, 23 e 24 del predetto decreto, ancorchè alla data stessa il comspettivo
non sia stato ancora pagato".
Pertanto, tutti gli acquisti effettuati dal C.N.R., anche con ordini disposti
successivamente all'entrata in vigore del citato decreto legge (1 ottobre 1997), scontano
fino al 31 dicembre 1997 le aliquote IVA precedenti ( 4%-10%-16%-19%), a condizione che il
cedente o prestatore del servizio emetta la fattura definitiva entro lo stesso periodo
(31/12/97).
Alla luce di quanto sopra esposto, si riportano, per un maggior chiarimento, le ricadute delle modifiche sopraindicate sulle operazioni e disposizioni che interessano maggiormente il C.N.R.:
Pertanto, al fine di stabilire quale aliquota debba
applicarsi in sede di integrazione della fattura di acquisto, è importante determinare la
data in cui è pervenuto o è stato spedito il bene o del pagamento anticipato del
corrispettivo.
Es. :
2.1 ACQUISIZIONE DELL'IVA CON LE ALIQUOTE PRECEDENTI (4%-10%-16%-19%)
Qualora l'acquisizione e registrazione della fattura avvenga entro il 31 dicembre 1997;
2.2. ACQUISIZIONE DELL'IVA CON LE NUOVE ALIQUOTE (4%-10%-20%)
Qualora l'acquisizione e registrazione della fattura avvenga successivamente al 31
dicembre 1997.
3.1
PAGAMENTO DELLA FATTURA IN SOSPESO ENTRO IL 31.12.97
In questo caso il fomitore deve annotare la fattura sul registro "ordinario"
della fatture emesse, scaricandola da quello delle fatture in "sospeso", senza
emettere alcuna fattura integrativa.
3.2 PAGAMENTO DELLA FATTURA IN SOSPESO SUCCESIVAMENTE AL 31.12.97
All'operazione si deve applicare le nuove aliquote (4% - 10% - 20%).
Pertanto si rende necessario emettere da parte del fornitore una fattura integrativa per
la variazione dell'aliquota IVA.
| IL DIRIGENTE GENERALE F.F. |