Consiglio Nazionale delle Ricerche
Direzione Centrale del Personale
Reparto II Stato Giuridico
Circolare n. 31/1997
Posiz. 300.5 - Prot. N. 1604161
Roma, 29 settembre 1997
Ai Direttori degli Istituti, Centri di Studio,
Aree di Ricerca, Progetti Finalizzati
ed altre Strutture del CNR
Ai Dirigenti delle Direzioni Centrali,
dei Reparti e degli Uffici della Sede Centrale del CNR
LORO SEDI
Oggetto: Applicazione art. 4 della legge 8 marzo 1989 n. 101. Calendario festività religiose ebraiche per il 1998 - G.U. Serie Generale n. 187 del 12/8/1997.
Si trasmette allegato alla presente, copia del decreto 28 luglio
1997 del Ministero dell'Interno "Determinazione del calendario delle festività
religiose ebraiche per l'anno 1998".
Il diritto di fruire del riposo sabbatico come riposo settimanale, compete ai dipendenti
che ne facciano richiesta, ed è esercitato - restando comunque salve le imprescindibili
esigenze dei servizi essenziali previsti dall'Ordinamento dell'Ente - nel quadro della
flessibilità dell'organizzazione del lavoro e recuperando le ore lavorative non prestate
nei giorni di riposo in altri giorni lavorativi, senza diritto ad alcun compenso
straordinario.
Si rammenta che l'orario flessibile, definito in sede di contrattazione decentrata, consiste nel posticipare l'orario di inizio del lavoro, ovvero nell'anticipare l'orario di uscita o dell'avvalersi di entrambe le facoltà.
Nella fascia comune di orario obbligatorio deve essere comunque assicurata la
contemporanea presenza di tutto il personale addetto alla medesima Struttura.
Si fa rilevare che si dovrà tenere conto dell'esigenza del rispetto del riposo sabbatico
anche nel fissare il diario di prove di concorso.
Si fa presente, infine, che il calendario delle festività religiose ebraiche verrà reso
noto ogni anno a seguito della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
| IL DIRIGENTE GENERALE CAPO DEL PERSONALE |
| 12-8-1997 | GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA | Serie Generale - n. 187 |
|---|
DECRETO 28 luglio 1997
Determinazione del calendario delle festività religiose ebraiche per l'anno 1998
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 8 marzo 1989, n. 101, recante norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle comunità ebraiche italiane sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987;
Visto l'art. 4 della citata legge il quale dispone:
1) La Repubblica italiana riconosce agli ebrei il diritto di osservare il riposo sabbatico che va mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un'ora dopo il tramonto del sabato.
2) Gli ebrei dipendenti dallo Stato, da enti pubblici o da privati o che esercitano attività autonoma o commerciale, i militari e coloro che siano assegnati al servizio civile sostitutivo, hanno diritto di fruire, su loro richiesta, del riposo sabbatico come riposo settimanale. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. In ogni altro caso le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico.
3) Nel fissare il diario di prove di concorso le autorità competenti terranno conto dell'esigenza del rispetto del riposo sabbatico. Nel fissare il diario degli esami le autorità scolastiche adotteranno in ogni caso opportuni accorgimenti onde consentire ai candidati ebrei che ne facciano richiesta di sostenere in altro giorno prove di esame fissate in giorno di sabato.
4) Si considerano giustificate le assenze degli alunni ebrei dalla scuola nel giorno di sabato su richiesta dei genitori o dell'alunno se maggiorenne.";
Visto il successivo art. 5, che elenca le festività religiose ebraiche alle quali si applicano le disposizioni relative al riposo sabbatico e prescrive che entro il 30 giugno di ogni anno il calendario delle festività è comunicato dalI'Unione al Ministero dell'interno, che ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
Vista la comunicazione dell'Unione;
Decreta:
Il calendario delle festività religiose ebraiche è determinato, per il 1998, come segue:
tutti i sabati;
10, 11, 12, 17, 18 aprile, Pesach (Pasqua);
31 maggio e 1° giugno, Shavuoth (Pentecoste);
2 agosto, Digiuno del 9 di Av;
21, 22 settembre, Rosh Ha Shanà (Capodanno);
29, 30 settembre, Vigilia e digiuno di espiazione (Kippur);
5, 6, 11, 12 ottobre, Succoth (Festa delle Capanne);
13 ottobre, Simhat Torà (Festa della Legge).
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 luglio 1997
| Il Ministro: NAPOLITANO |