Consiglio Nazionale delle Ricerche
Direzione Centrale del Personale

Circolare n. 24/1997

Pos. n. 331.29 - Prot. n. 1593311

Roma, 29 luglio 1997

Ai Direttori degli Istituti, dei Centri di Studio, Gruppi di ricerca,
Aree di ricerca, Progetti Finalizzati
LORO SEDI

e, p.c.
Ai Dirigenti Generali delle
Direzioni Centrali
SEDE

Oggetto: Costituzione del Servizio Ispettivo

Si comunica che a seguito di deliberazione n. 692.371.92 adottata dalla Giunta Amministrativa nell'esercizio delle funzioni di Consiglio d'amministrazione nella riunione dell'11 giugno 1997, mediante provvedimento n. 1589143 in data 14 luglio 1997, allegato alla presente, è stato costituito il Servizio Ispettivo per l'espletamento dei compiti indicati nel provvedimento stesso; si unisce anche copia dell'art. 1 commi da 56 a 65 della Legge n. 662/1996. I Direttori/Dirigenti in indirizzo sono invitati a prestare, allorché dovesse essere richiesta, la massima collaborazione.

IL DIRIGENTE GENERALE
Capo del Personale
(firmato: P. Marini)

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Pos. 331.29
Prot. 1589143
Data 14 LUG. 1997

Costituzione del Servizio Ispettivo

IL DIRIGENTE GENERALE
CAPO DEL PERSONALE

d i s p o n e

Art. 1

E' costituito, nell'ambito della Direzione Centrale del Personale, il Servizio Ispettivo previsto dall'art. 1 comma 62 della legge n. 662/1996 indicata in premessa.

Il predetto Servizio dovrà effettuare verifiche a campione finalizzate all'osservanza da parte dei dipendenti del CNR, delle disposizioni di cui ai commi da 56 a 65 della legge n. 662/1996. Gli accertamenti riguarderanno, in particolare:

Art. 2

Al predetto Servizio saranno anche affidate funzioni di accertamento e controllo su specifiche materie concernenti la gestione del personale (controllo presenze, assenze, ecc.).

Art. 3

Il predetto Servizio è coordinato dal Vicario del Dirigente Generale della Direzione Centrale del Personale e si avvale dell'opera dei seguenti dipendenti:

Art. 4

Il Dirigente coordinatore del Servizio riferirà al Dirigente Generale - Capo del Personale sull'esito delle verifiche effettuate, anche ai fini dell'esercizio di eventuali azioni di responsabilità.

IL DIRIGENTE GENERALE
Capo del Personale
(firmato: P. Marini)

                       Legge 23 dicembre 1996, n. 662
             MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA.

                                  Art. 1.
    (Misure in materia di sanita', pubblico impiego, istruzione, finanza
              regionale e locale, previdenza e assistenza).

                                  .......

   56. Le disposizioni di cui all'articolo  58, comma 1, del decreto legisla-
tivo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, non-
che' le  disposizioni  di legge e di regolamento che vietano  l'iscrizione in
albi professionali non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministra-
zioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non
superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno.                           
   57. Il rapporto di lavoro a tempo parziale puo'  essere costituito relati-
vamente a tutti i profili professionali appartenenti alle varie qualifiche  o
livelli   dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni,  ad esclusione  del
personale militare, di quello  delle  forze  di polizia e del corpo nazionale
dei vigili del fuoco.                                                         
   58. La trasformazione del rapporto di  lavoro da  tempo pieno a tempo par-
ziale avviene automaticamente entro sessanta giorni dalla domanda, nella qua-
le e' indicata l'eventuale attivita' di lavoro subordinato  o autonomo che il
dipendente intende svolgere.                                                 
   L'amministrazione,  entro il predetto  termine, nega la trasformazione del
rapporto nel caso in cui l'attivita' lavorativa di lavoro autonomo o subordi-
nato comporti un conflitto di interessi con la specifica attivita'  di servi-
zio svolta dal dipendente ovvero, nel caso in cui la trasformazione comporti,
in relazione  alle mansioni  e alla posizione organizzativa ricoperta dal di-
pendente, grave pregiudizio alla  funzionalita' dell'amministrazione  stessa,
puo' con provvedimento motivato differire la trasformazione del  rapporto  di
lavoro a tempo parziale per un periodo non superiore a sei mesi. La  trasfor-
mazione non puo' essere  comunque concessa qualora  l'attivita' lavorativa di
lavoro subordinato debba intercorrere con un'amministrazione pubblica. Il di-
pendente e' tenuto, inoltre, a comunicare, entro quindici giorni, all'ammini-
strazione nella quale presta servizio, l'eventuale successivo inizio o la va-
riazione dell'attivita' lavorativa. Fatte salve le esclusioni di cui al comma
57, per il restante  personale che esercita competenze istituzionali in mate-
ria di giustizia,  di difesa e di sicurezza dello Stato, di ordine e di sicu-
rezza pubblica, con esclusione del personale di polizia municipale e  provin-
ciale, le modalita' di costituzione dei rapporti  di lavoro  a tempo parziale
ed i contingenti massimi del personale che puo' accedervi sono  stabiliti con
decreto  del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la Funzione
Pubblica e con il Ministro del Tesoro.                                       
   59. I risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di la-
voro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni da   tempo pieno a  tempo
parziale costituiscono per il 30 per cento economie di bilancio. Un quota pa-
ri al 50 per  cento dei predetti risparmi puo' essere utilizzata per incenti-
vare la mobilita'  del personale delle pubbliche amministrazioni,  ovvero, e-
sperite inutilmente le procedure per la  mobilita', per nuove assunzioni, an-
che in deroga alle  disposizioni dei commi da 45 a 55. L'ulteriore  quota del
20 per cento e' destinata, secondo le  modalita' ed i criteri stabiliti dalla
contrattazione decentrata, al miglioramento della produttivita' individuale e
collettiva. I risparmi eventualmente non utilizzati per le predette finalita'
costituiscono ulteriori economie di bilancio.                                
   60.  Al di fuori dei casi previsti al comma 56, al personale e' fatto  di-
vieto di  svolgere qualsiasi altra attivita' di lavoro subordinato o autonomo
tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione ri-
lasciata dall'amministrazione  di appartenenza e l'autorizzazione   sia stata
concessa. La richiesta di  autorizzazione inoltrata dal dipendente si intende
accolta ove entro trenta giorni dalla presentazione non venga adottato un mo-
tivato provvedimento di diniego.                                             
   61. La violazione del divieto di cui al comma 60, la mancata comunicazione
di cui al comma 58,  nonche' le comunicazioni risultate non veritiere anche a
seguito di  accertamenti ispettivi  dell'amministrazione costituiscono giusta
causa di recesso per i rapporti di lavoro disciplinati  dai contratti collet-
tivi nazionali di lavoro e costituiscono causa di decadenza dall'impiego  per
il restante personale, sempreche' le prestazioni  per le attivita' di  lavoro
subordinato o autonomo svolte al di fuori del rapporto di impiego con l'ammi-
nistrazione di appartenenza non siano rese a titolo gratuito, presso associa-
zioni  di  volontariato o cooperative a carattere   socio-assistenziale senza
scopo di lucro. Le procedure per l'accertamento delle  cause  di recesso o di
decadenza devono svolgersi in contraddittorio fra le parti.                   
   62. Per effettuare verifiche a campione sui dipendenti delle pubbliche am-
ministrazioni, finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle disposizio-
ni di cui ai commi da 56 a 65, le amministrazioni si avvalgono dei rispettivi
servizi ispettivi, che, comunque, devono  essere costituiti entro il  termine
perentorio di  trenta  giorni dalla data di entrata in  vigore della presente
legge.                                                                       
   Analoghe  verifiche sono  svolte  dal Dipartimento della Funzione Pubblica
che puo' avvalersi, d'intesa con le amministrazioni interessate, dei predetti
servizi ispettivi, nonche', d'intesa con il  Ministero delle Finanze ed anche
ai fini dell'accertamento delle violazioni  tributarie,  della Guardia di Fi-
nanza.                                                                       
   63. Le  disposizioni di cui ai commi 61 e 62 entrano  in vigore il 1 marzo
1997. Entro tale termine devono cessare tutte le attivita' incompatibili  con
il divieto di cui al comma 60 e a tal fine gli atti di rinuncia all'incarico,
comunque denominati, producono effetto dalla data della relativa comunicazio-
ne.                                                                          
   64. per quanto disposto dai precedenti commi, viene data precedenza ai fa-
miliari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore  al 70 per
cento, malati di mente,  anziani non autosufficienti, nonche' ai genitori con
figli minori in relazione al loro numero.                                    
   65.  I commi da 56 a 65 non trovano applicazione negli enti locali che non
versino in situazioni  strutturalmente  deficitarie e la cui  pianta organica
preveda un numero di dipendenti inferiore alle cinque unita'.                

                                  .......