Consiglio Nazionale delle Ricerche
Direzione Centrale del Personale
Reparto IV
Formazione, Addestramento del Personale e Concorsi

Circolare n. 23/1997

Posiz. 300.8 - Prot. N. 1590160

Roma, 16 luglio 1997

Ai Direttori degli Istituti, Centri di studio,
Progetti Finalizzati, Gruppi di ricerca
LORO SEDI

e, p.c.
Ai Dirigenti generali delle Direzioni centrali
SEDE

Ai Presidenti dei Comitati Nazionali di Consulenza
SEDE

Oggetto: Disciplina per la sostituzione personale con contratto di lavoro a tempo determinato, con oneri a carico dei fondi ordinari, organi di ricerca ed altre iniziative scientifiche

Con deliberazione del Consiglio di Presidenza (n. 90 del 13 febbraio 1997) e della Giunta Amministrativa nell'esercizio delle funzioni di Consiglio di Amministrazione del Personale (n. 690.152.97 del 5 aprile 1997) è stata dettata la nuova disciplina procedurale per la sostituzione di personale con contratto a termine con oneri a carico dei fondi ordinari. Tale disciplina sostituisce ogni disposizione emanata in precedenza ed, in particolare, quella contenuta nella circolare n. 20 del 3 agosto 1993 concernente il personale con contratto di lavoro a termine ai sensi dell'art. 36 della Legge n. 70/1975. Le richiamate deliberazioni stabiliscono quanto segue:

  1. il contratto a termine interrotto prima della naturale scadenza per dimissioni del beneficiario o perchè quest'ultimo è risultato vincitore di concorso a posto di ruolo presso un organo CNR diverso da quello destinatario del contratto, può essere sostituito con altro contratto per chiamata diretta o per selezione, di durata corrispondente al periodo residuo del contratto interrotto, purché tale periodo residuo sia superiore ad un anno.
    La relativa proposta del Direttore, corredata dal parere del Consiglio Scientifico dell'Organo interessato, sarà istruita, ai sensi del D.Lgs. n. 29/1993, dal competente Reparto della Direzione Centrale del Personale, che provvederà ad acquisire il necessario parere del Comitato Nazionale competente e quindi all'assunzione o alla indizione dell'avviso di selezione;
  2. il contratto a termine interrotto entro un anno dalla naturale scadenza per dimissioni del beneficiario oppure perché quest'ultimo è, risultato vincitore di concorso a posto di ruolo presso l'Organo CNR destinatario del contratto medesimo, non può essere sostituito con altro contratto. All'inizio di ciascun anno, il competente Reparto della Direzione Centrale del Personale informerà, il Consiglio di Presidenza dei contratti interrotti per le motivazioni di cui al presente punto 2, nonché di altri contratti interrotti per cause diverse, affinché il Consiglio di Presidenza possa programmare, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, eventuali nuove assunzioni con contratto a termine.
Con separata circolare sarà successivamente comunicata la disciplina concernente la sostituzione di contratti a termine presso l'Amministrazione Centrale e le Aree della ricerca.
IL DIRIGENTE GENERALE
Capo del Personale
(firmato: P. Marini)