Consiglio Nazionale delle Ricerche
Direzione Centrale del Personale

Circolare n. 17/1997

Pos. n. 329.4 - Prot. n. 1579651

Roma, 5 giugno 1997

Ai Direttori degli Istituti, dei Centri di Studio,
delle Aree di Ricerca, dei Gruppi Nazionali,
dei Progetti Finalizzati ed altre Strutture CNR
LORO SEDI

Ai Dirigenti Generali delle
Direzioni Centrali del CNR

Al Direttore del Centro Elaborazione Dati
e Reti di Comunicazione del CNR

Al Direttore della Biblioteca Centrale del CNR

e p.c.
Alle OO.SS.

LORO SEDI

Oggetto: [Trattenuta fiscale sulle somme corrisposte ai dipendenti al momento della cessazione dal servizio (ndr)]

Si rende noto che numerosi dipendenti del CNR e talune OO.SS. hanno chiesto di sospendere la trattenuta fiscale sulle somme corrisposte ai dipendenti stessi al momento della cessazione dal servizio titolo di interessi maturati sui buoni postali fruttiferi. Ciò perché tale operato configurerebbe una doppia imposizione sommandosi a quella operata dall'Ente Poste.
Sull'argomento, lo scrivente si è espresso a fronte di singole richieste, ribadendo la correttezza dell'operato dell'Ente. Peraltro, per maggior tutela anche dei dipendenti, si è provveduto a sottoporre la questione al Ministero delle Finanze il quale, con risoluzione n. 130/E del 26 maggio 1997 (Prot. n. 5-741/97) del Dipartimento delle Entrate - Servizio III - Divisione 5^ ha confermato la legittimità dell'operato dell'Ente, osservando quanto segue.

"L'investimento in titoli obbligazionari viene effettuato dal CNR a titolo di provvista; ciò comporta che la titolarità delle obbligazioni e dei loro frutti è esclusivamente dell'Ente e che le relative disponibilità costituiscono i mezzi necessari per assolvere all'obbligo giuridico di corrispondere agli aventi diritto la predetta indennità allorquando se ne verifichino i presupposti.
In tale configurazione, le ritenute alla fonte applicate sui frutti dei predetti titoli rappresentano l'obbligazione tributaria dell'Ente investitore e, come tali, non svolgono alcun effetto nei confronti dei dipendenti in relazione all'indennità ad essi spettante.
Sta di fatto che la natura giuridica dell'indennità di anzianità non muta per effetto della circostanza che il datore di lavoro abbia investito la provvista in titoli, in quanto l'indennità stessa rappresenta comunque una erogazione correlata alla cessazione del rapporto di lavoro, commisurata alla durata del rapporto stesso.
Pertanto, l'intero ammontare dell'importo attribuito ai dipendenti - costituito dalla quota capitale dei titoli e dai relativi interessi (al netto delle ritenute subite dall'Istituto), costituisce un "unicum" da assoggettare interamente a tassazione ai sensi del combinato disposto dagli articoli 16, comma 1, lettera a), e 17, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. "

Si pregano le SS.LL. di portare a conoscenza di tutto il personale dipendente il contenuto della presente circolare.

IL DIRIGENTE GENERALE
(dott. Piero Marini)