Consiglio Nazionale delle Ricerche
Direzione Centrale del Personale
Circolare n. 17/1997
Pos. n. 329.4 - Prot. n. 1579651
Roma, 5 giugno 1997
Ai Direttori degli Istituti, dei Centri di Studio,
delle Aree di Ricerca, dei Gruppi Nazionali,
dei Progetti Finalizzati ed altre Strutture CNR
LORO SEDI
Ai Dirigenti Generali delle
Direzioni Centrali del CNR
Al Direttore del Centro Elaborazione Dati
e Reti di Comunicazione del CNR
Al Direttore della Biblioteca Centrale del CNR
e p.c.
Alle OO.SS.
LORO SEDI
Oggetto: [Trattenuta fiscale sulle somme corrisposte ai dipendenti al momento della cessazione dal servizio (ndr)]
Si rende noto che numerosi dipendenti del CNR e talune OO.SS. hanno chiesto di
sospendere la trattenuta fiscale sulle somme corrisposte ai dipendenti stessi al momento
della cessazione dal servizio titolo di interessi maturati sui buoni postali fruttiferi.
Ciò perché tale operato configurerebbe una doppia imposizione sommandosi a quella
operata dall'Ente Poste.
Sull'argomento, lo scrivente si è espresso a fronte di singole richieste, ribadendo la
correttezza dell'operato dell'Ente. Peraltro, per maggior tutela anche dei dipendenti, si
è provveduto a sottoporre la questione al Ministero delle Finanze il quale, con
risoluzione n. 130/E del 26 maggio 1997 (Prot. n. 5-741/97) del Dipartimento delle Entrate
- Servizio III - Divisione 5^ ha confermato la legittimità dell'operato dell'Ente,
osservando quanto segue.
"L'investimento in titoli obbligazionari viene effettuato dal CNR a titolo di
provvista; ciò comporta che la titolarità delle obbligazioni e dei loro frutti è
esclusivamente dell'Ente e che le relative disponibilità costituiscono i mezzi necessari
per assolvere all'obbligo giuridico di corrispondere agli aventi diritto la predetta
indennità allorquando se ne verifichino i presupposti.
In tale configurazione, le ritenute alla fonte applicate sui frutti dei predetti titoli
rappresentano l'obbligazione tributaria dell'Ente investitore e, come tali, non svolgono
alcun effetto nei confronti dei dipendenti in relazione all'indennità ad essi spettante.
Sta di fatto che la natura giuridica dell'indennità di anzianità non muta per effetto
della circostanza che il datore di lavoro abbia investito la provvista in titoli, in
quanto l'indennità stessa rappresenta comunque una erogazione correlata alla cessazione
del rapporto di lavoro, commisurata alla durata del rapporto stesso.
Pertanto, l'intero ammontare dell'importo attribuito ai dipendenti - costituito dalla
quota capitale dei titoli e dai relativi interessi (al netto delle ritenute subite
dall'Istituto), costituisce un "unicum" da assoggettare interamente a tassazione
ai sensi del combinato disposto dagli articoli 16, comma 1, lettera a), e 17, comma 1 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. "
Si pregano le SS.LL. di portare a conoscenza di tutto il personale dipendente il contenuto della presente circolare.
| IL DIRIGENTE GENERALE (dott. Piero Marini) |