Consiglio Nazionale delle Ricerche
Direzione Centrale del Personale
Circolare n. 14/1997
Posiz. 354 P.G. - Prot. N. 1566837
Roma, 16 aprile 1997
Ai Direttori degli Istituti, Centri di Studio,
Gruppi di ricerca, Aree di ricerca,
Progetti Finalizzati
LORO SEDI
e p.c.
Ai Dirigenti Generali delle
Direzioni Centrali
SEDE
Oggetto: Assunzioni di personale a contratto
La Giunta Amministrativa nell'esercizio delle funzioni di Consiglio di Amministrazione
per il Personale, nella riunione del 29 gennaio 1997, ha approvato il
testo del disciplinare riportato in allegato relativo alla procedura per le assunzioni
di personale a contratto ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 29/1993, la cui spesa dovrà
gravare su finanziamenti derivanti da contratti attivi.
Si forniscono al riguardo i seguenti chiarimenti:
- La fonte normativa (l'art. 36 del D.Lgs. n. 29/1993 da non confondere con l'art. 36
della legge n. 70/1975) consente agli enti di ricerca e di sperimentazione di costituire
rapporti di lavoro a tempo determinato per periodi superiori a tre mesi.
- Per finanziamenti derivanti da contratti attivi devono intendersi tutte le entrate
acquisite dall'ente in ragione di contratti o convenzioni stipulati con terzi, ivi
comprese quelle per le cosiddette "prestazioni conto terzi", nonché quelle dei
Progetti finalizzati, come a suo tempo deliberato dagli organi direttivi. Sono invece
esclusi i finanziamenti erogati direttamente dal CNR quali le dotazioni ordinarie e le
assegnazioni straordinarie, ivi comprese quelle per la partecipazione a Progetti
strategici o altro. La spesa per il personale, che non potrà in nessun caso superare il
50% delle somme accertate, potrà essere addebitata - diversamente da quanto avviene per
il personale che viene assunto ai sensi dell'art. 23 del DPR n. 171/1991 Per singoli
programmi di ricerca - anche su più contratti.
- Le assunzioni in questione devono essere effettuate per sopperire alle maggiori esigenze
connesse allo svolgimento dei contratti, allorché, evidentemente, a tali esigenze non sia
possibile far fronte con il personale in servizio presso la struttura. Le assunzioni, da
effettuarsi esclusivamente a chiamata diretta, sono riferite a "personale
tecnico-scientifico di elevato livello ed esperienza" e, quindi con professionalità
equivalenti a quelle previste per i profili di ricercatore o tecnologo (I, II e III
livello) o di collaboratore tecnico degli enti di ricerca (VI livello). I contratti di
lavoro dovranno avere durata non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno e
prevedere l'impegno a tempo pieno o a tempo parziale. Il trattamento economico sarà
quello iniziale dei profili professionali sopra indicati e gli oneri che dovranno gravare
sui finanziamenti ricevuti sono quelli di cui alla tabella
allegata. Nel caso di lavoro a tempo parziale dovrà essere indicata la percentuale
dell'attività lavorativa richiesta rispetto a quella a tempo pieno e la tipologia
relativa (verticale o orizzontale); la spesa per il personale dovrà essere calcolata in
relazione alla percentuale di tempo impegno.
- I contratti in questione non sono rinnovabili e perciò non potrà essere stipulato con
la stessa persona un nuovo contratto di lavoro.
- Le proposte di assunzioni dovranno essere corredate, oltre che di tutta la
documentazione indicata nell'art. 4 del disciplinare, anche del parere del Consiglio
Scientifico o Comitato d'Area. A tal fine alla proposta dovrà essere allegato l'estratto
integrale del verbale della riunione contenente tutti gli elementi della proposta motivata
e documentata. Si precisa che il parere dell'organo collegiale non potrà essere
sostituito dal parere espresso da singoli componenti.
- Si ricorda infine che la Giunta Amministrativa, con deliberazione adottata in data 11
febbraio 1997 e allegata alla circolare n. 12/97 in data 12 marzo
1997, ha raccomandato, fra l'altro, che i direttori, nell'esercizio dei loro autonomi
poteri di contrattazione, si attengano al criterio che i rapporti di lavoro a tempo
determinato, a carico delle entrate derivanti dai contratti in questione, siano attivati
per una durata che non vada oltre l'oggettiva vigenza dei contratti stessi e comunque in
osservanza del criterio di un costante equilibrio tra flussi di incassi e pagamenti
connessi alle obbligazioni contrattuali.
- Le modalità di assunzione di personale con contratto a tempo determinato ai sensi
dell'art. 36 della legge n. 70/1975 e dell'art. 23 del DPR n. 171/1991 restano confermate
per prestazioni di durata superiore ad un anno.
- Il Reparto IV della Direzione Centrale del Personale è a disposizione per eventuali
ulteriori chiarimenti.
IL DIRIGENTE GENERALE
(firmato: P. Marini) |