Consiglio Nazionale delle Ricerche
Direzione Centrale del Personale

Circolare n. 14/1997

Posiz. 354 P.G. - Prot. N. 1566837

Roma, 16 aprile 1997

Ai Direttori degli Istituti, Centri di Studio,
Gruppi di ricerca, Aree di ricerca,
Progetti Finalizzati
LORO SEDI

e p.c.
Ai Dirigenti Generali delle
Direzioni Centrali
SEDE

Oggetto: Assunzioni di personale a contratto

La Giunta Amministrativa nell'esercizio delle funzioni di Consiglio di Amministrazione per il Personale, nella riunione del 29 gennaio 1997, ha approvato il testo del disciplinare riportato in allegato relativo alla procedura per le assunzioni di personale a contratto ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 29/1993, la cui spesa dovrà gravare su finanziamenti derivanti da contratti attivi.

Si forniscono al riguardo i seguenti chiarimenti:

  1. La fonte normativa (l'art. 36 del D.Lgs. n. 29/1993 da non confondere con l'art. 36 della legge n. 70/1975) consente agli enti di ricerca e di sperimentazione di costituire rapporti di lavoro a tempo determinato per periodi superiori a tre mesi.
  2. Per finanziamenti derivanti da contratti attivi devono intendersi tutte le entrate acquisite dall'ente in ragione di contratti o convenzioni stipulati con terzi, ivi comprese quelle per le cosiddette "prestazioni conto terzi", nonché quelle dei Progetti finalizzati, come a suo tempo deliberato dagli organi direttivi. Sono invece esclusi i finanziamenti erogati direttamente dal CNR quali le dotazioni ordinarie e le assegnazioni straordinarie, ivi comprese quelle per la partecipazione a Progetti strategici o altro. La spesa per il personale, che non potrà in nessun caso superare il 50% delle somme accertate, potrà essere addebitata - diversamente da quanto avviene per il personale che viene assunto ai sensi dell'art. 23 del DPR n. 171/1991 Per singoli programmi di ricerca - anche su più contratti.
  3. Le assunzioni in questione devono essere effettuate per sopperire alle maggiori esigenze connesse allo svolgimento dei contratti, allorché, evidentemente, a tali esigenze non sia possibile far fronte con il personale in servizio presso la struttura. Le assunzioni, da effettuarsi esclusivamente a chiamata diretta, sono riferite a "personale tecnico-scientifico di elevato livello ed esperienza" e, quindi con professionalità equivalenti a quelle previste per i profili di ricercatore o tecnologo (I, II e III livello) o di collaboratore tecnico degli enti di ricerca (VI livello). I contratti di lavoro dovranno avere durata non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno e prevedere l'impegno a tempo pieno o a tempo parziale. Il trattamento economico sarà quello iniziale dei profili professionali sopra indicati e gli oneri che dovranno gravare sui finanziamenti ricevuti sono quelli di cui alla tabella allegata. Nel caso di lavoro a tempo parziale dovrà essere indicata la percentuale dell'attività lavorativa richiesta rispetto a quella a tempo pieno e la tipologia relativa (verticale o orizzontale); la spesa per il personale dovrà essere calcolata in relazione alla percentuale di tempo impegno.
  4. I contratti in questione non sono rinnovabili e perciò non potrà essere stipulato con la stessa persona un nuovo contratto di lavoro.
  5. Le proposte di assunzioni dovranno essere corredate, oltre che di tutta la documentazione indicata nell'art. 4 del disciplinare, anche del parere del Consiglio Scientifico o Comitato d'Area. A tal fine alla proposta dovrà essere allegato l'estratto integrale del verbale della riunione contenente tutti gli elementi della proposta motivata e documentata. Si precisa che il parere dell'organo collegiale non potrà essere sostituito dal parere espresso da singoli componenti.
Si ricorda infine che la Giunta Amministrativa, con deliberazione adottata in data 11 febbraio 1997 e allegata alla circolare n. 12/97 in data 12 marzo 1997, ha raccomandato, fra l'altro, che i direttori, nell'esercizio dei loro autonomi poteri di contrattazione, si attengano al criterio che i rapporti di lavoro a tempo determinato, a carico delle entrate derivanti dai contratti in questione, siano attivati per una durata che non vada oltre l'oggettiva vigenza dei contratti stessi e comunque in osservanza del criterio di un costante equilibrio tra flussi di incassi e pagamenti connessi alle obbligazioni contrattuali.
Le modalità di assunzione di personale con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 36 della legge n. 70/1975 e dell'art. 23 del DPR n. 171/1991 restano confermate per prestazioni di durata superiore ad un anno.
Il Reparto IV della Direzione Centrale del Personale è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
IL DIRIGENTE GENERALE
(firmato: P. Marini)