Allegato - Circolare n. 11/1997
Posiz. 300.8 - Prot. N. 1555597

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 giugno 1996.

Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione - ai sensi dell’art. 51 comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 - del testo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del comparto del personale delle "Istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione", di cui all’art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593. relativo al periodo 1 gennaio 1994/31 dicembre 1997, per gli aspetti normativi, ed il periodo 1 gennaio 1994/31 dicembre 1995, per gli aspetti retributivi, concordato il 17 maggio 1996 tra l’ARAN e le confederazioni sindacali CGIIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISAL, CISNAL, CIDA, CONFEDIR, RDB/CUB, UNIONQUADRI ed USPPI e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL/SNR, CISL/RICERCA, UIL/FURG e USI-AIT/RICERCA.

Testo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione.

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Art. 9

Permessi retribuiti

  1. A domanda del dipendente e sulla base di apposita documentazione sono concessi permessi retribuiti per i seguenti casi:
  2. A domanda del dipendente possono inoltre essere concessi, nell'anno 3 giorni di permesso complessivi per nascita dei figli o per gravi motivi personali o familiari debitamente documentati.
  3. Il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
  4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nell'anno solare, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.
  5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione esclusi i compensi per il lavoro straordinario e le indennità legate all'effettiva prestazione.
  6. I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie.