Allegato - Circolare n. 11/1997
Posiz. 300.8 - Prot. N. 1555597
PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 giugno 1996.
Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione - ai sensi dellart. 51 comma 1,
del decreto legislativo n. 29/1993 - del testo del contratto collettivo nazionale di
lavoro del comparto del comparto del personale delle "Istituzioni e degli enti di
ricerca e sperimentazione", di cui allart. 8 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593. relativo al periodo 1 gennaio 1994/31
dicembre 1997, per gli aspetti normativi, ed il periodo 1 gennaio 1994/31 dicembre 1995,
per gli aspetti retributivi, concordato il 17 maggio 1996 tra lARAN e le
confederazioni sindacali CGIIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISAL, CISNAL, CIDA, CONFEDIR,
RDB/CUB, UNIONQUADRI ed USPPI e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL/SNR,
CISL/RICERCA, UIL/FURG e USI-AIT/RICERCA.
Testo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale delle
istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione.
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Art. 9
Permessi retribuiti
- A domanda del dipendente e sulla base di apposita documentazione sono concessi permessi
retribuiti per i seguenti casi:
- partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove:
giorni otto all'anno
- lutti per coniuge, parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado: giorni
tre consecutivi per evento;
- A domanda del dipendente possono inoltre essere concessi, nell'anno 3 giorni di permesso
complessivi per nascita dei figli o per gravi motivi personali o familiari debitamente
documentati.
- Il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in occasione
del matrimonio.
- I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nell'anno solare,
non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.
- Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione esclusi i compensi
per il lavoro straordinario e le indennità legate all'effettiva prestazione.
- I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 non sono
computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non
riducono le ferie.