Allegato - Circolare n. 11/1997
Posiz. 300.8 - Prot. N. 1555597
DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 1996, n. 645.
Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento
della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti,
puerpere o in periodo di allattamento.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 34 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante
delega al Governo per il recepimento della direttiva 92/85/CEE in
materia di sicurezza e salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti,
puerpere o in periodo di allattamento;
Visto l'articolo 6, comma 3, della legge 6 febbraio 1996, n. 52,
legge comunitaria 1994, recante proroga dei termini della delega
legislativa contemplata dall'articolo 34 della citata legge n. 146
del 1994;
Vista la legge 30 dicembre 1971, n. 1204;
Vista la legge 9 dicembre 1977, n. 903;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969,
n. 1335;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'11 ottobre 1996;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 novembre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro,
della sanita', per la funzione pubblica e gli affari regionali, per
le pari opportunita' e per la solidarieta' sociale;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela
della sicurezza e della salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o
in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, che hanno
informato il datore di lavoro del proprio stato, conformemente alle
disposizioni vigenti.
Art. 2.
Linee direttrici
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro della sanita', sentita la Commissione
consultiva permanente di cui all'articolo 26 del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni,
sono recepite le linee direttrici elaborate dalla Commissione
dell'Unione europea, concernenti la valutazione degli agenti chimici,
fisici e biologici, nonche' dei processi industriali ritenuti
pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici di cui
all'articolo 1 e riguardanti anche i movimenti, le posizioni di
lavoro, la fatica mentale e fisica e gli altri disagi fisici e
mentali connessi con l'attivita' svolta dalle predette lavoratrici.
2. Con la stessa procedura di cui al comma 1, si provvede ad
adeguare ed integrare la disciplina contenuta nel decreto di cui al
comma 1, in conformita' alle modifiche alle linee direttrici adottate
dalla Commissione dell'Unione europea.
Art. 3.
Divieto di esposizione
1. I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, di cui all'articolo
3, primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, includono
anche tutti quelli che comportano il rischio di esposizione agli
agenti ed alle condizioni di lavoro che sono indicati nell'allegato
II.
Art. 4.
Valutazione e informazione
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3, primo comma,
della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come integrato dall'articolo
3, e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, il datore di
lavoro, nell'ambito ed agli effetti della valutazione di cui
all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, valuta i rischi
per la sicurezza e la salute delle lavoratrici di cui all'articolo 1,
in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o
biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all'allegato I nel
rispetto delle linee direttrici stabilite con i decreti di cui
all'articolo 2, individuando le misure di prevenzione e protezione da
adottare.
2. L'obbligo di informazione stabilito dall'articolo 21 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed
integrazioni, comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro
rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione di
cui al comma 1 e sulle conseguenti misure di protezione e di
prevenzione adottate.
Art. 5.
Misure di protezione e di prevenzione
1. Qualora i risultati della valutazione di cui all'articolo 4,
comma 1, rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle
lavoratrici di cui all'articolo 1, il datore di lavoro adotta le
misure necessarie affinche' l'esposizione al rischio delle
lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni
o l'orario di lavoro.
2. Ove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia
possibile per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro
applica quanto stabilito dall'articolo 3, secondo, terzo e quarto
comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, dandone contestuale
informazione scritta all'ispettorato provinciale del lavoro
competente per territorio, anche ai fini di quanto stabilito
dall'articolo 5, primo comma, lettera c), della legge n. 1204 del
1971.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione al di
fuori dei casi di divieto sanciti dall'articolo 3, primo comma, della
legge n. 1204 del 1971, come integrato dall'articolo 3.
4. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1 e' punita
con la sanzione di cui all'articolo 31, primo comma, della legge n.
1204 del 1971.
Art. 6.
Lavoro notturno
1. In materia di lavoro notturno, per le lavoratrici di cui
all'articolo 1 restano ferme le vigenti disposizioni legislative,
regolamentari e contrattuali.
Art. 7.
Esami prenatali
1. Le lavoratrici gestanti di cui all'articolo 1 hanno diritto a
permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali,
accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso
in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro.
2. Per la fruizione dei permessi di cui al comma 1 le lavoratrici
presentano al datore di lavoro apposita istanza e successivamente
presentano la relativa documentazione giustificativa attestante la
data e l'orario di effettuazione degli esami.
Art. 8.
Aggiornamento allegati
1. Con la procedura di cui all'articolo 2, comma 1, possono essere
modificati o integrati gli elenchi di cui agli allegati I e II in
conformita' alle modifiche adottate in sede comunitaria.
Art. 9.
Disposizioni finali
1. Per quanto non diversamente previsto dal presente decreto,
restano ferme le disposizioni recate dal decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni,
dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nonche' da ogni altra
disposizione in materia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 25 novembre 1996
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
TREU, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
DINI, Ministro degli affari esteri
FLICK, Ministro di grazia e
giustizia
CIAMPI, Ministro del tesoro
BINDI, Ministro della sanita'
BASSANINI, Ministro per la funzione
pubblica e gli affari regionali
FINOCCHIARO, Ministro per le pari
opportunita'
TURCO, Ministro per la solidarieta'
sociale
Visto, il Guardasigilli: FLICK
________
ALLEGATO I
ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI
PROCESSI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 4
A. Agenti.
1. Agenti fisici, allorche' vengono considerati come agenti che
comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco
della placenta, in particolare:
a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano
rischi, soprattutto dorsolombari;
c) rumore;
d) radiazioni ionizzanti;
e) radiazioni non ionizzanti;
f) sollecitazioni termiche;
g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno
sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri
disagi fisici connessi all'attivita' svolta dalle lavoratrici di cui
all'art. 1.
2. Agenti biologici.
Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art.
75 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui sia noto che tali
agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo
la salute delle gestanti e del nascituro, sempreche' non figurino
ancora nell'allegato II.
3. Agenti chimici.
Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che
mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro,
sempreche' non figurino ancora nell'allegato II:
a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della
direttiva n. 67/548/CEE, purche' non figurino ancora nell'allegato
II;
b) agenti chimici che figurano nell'allegato VIII del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed
integrazioni;
c) mercurio e suoi derivati;
d) medicamenti antimitotici;
e) monossido di carbonio;
f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.
B. Processi.
Processi industriali che figurano nell'allegato VIII del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed
integrazioni.
C. Condizioni di lavoro.
Lavori sotterranei di carattere minerario.
________
ALLEGATO II
ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI
E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 3
A. Lavoratrici gestanti di cui all'art. 1.
1. Agenti:
a) agenti fisici:
lavoro in atmosfera di sovrapressione elevata, ad esempio in
camere sotto pressione, immersione subacquea;
b)agenti biologici:
toxoplasma;
virus della rosolia,
a meno che sussista la prova che la lavoratrice e' sufficientemente
protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;
c) agenti chimici:
piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti
possono essere assorbiti dall'organismo umano.
2. Condizioni di lavoro:
lavori sotterranei di carattere minerario.
B. Lavoratrici in periodo di allattamento di cui all'art. 1.
1. Agenti:
a) agenti chimici:
piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono
essere assorbiti dall'organismo umano.
2. Condizioni di lavoro:
lavori sotterranei di carattere minerario.
N O T E
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria
1993. L'art. 34 cosi' recita:
"Art. 34 (Sicurezza e salute dei lavoratori durante il
lavoro). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare i decreti
legislativi di attuazione delle direttive particolari gia'
adottate successivamente alla legge 19 febbraio 1992, n.
142, e successive modificazioni, ad eccezione delle
direttive 92/57/CEE, 92/58/CEE, 92/85/CEE, 92/91/CEE e
92/104/CEE, comprese negli elenchi di cui agli allegati A e
B richiamati dall'art. 1 della presente legge, o che
saranno adottate entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge dal Consiglio delle Comunita'
europee, ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della
direttiva 89/391/CEE, con le stesse modalita' e con gli
stessi criteri di cui agli articoli 1, 2 e 43 della legge
19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni,
nonche' all'art. 27 della legge 19 dicembre 1992, n. 489.
2. I decreti legislativi di attuazione delle direttive
particolari gia' adottate ai sensi dell'art. 16, paragrafo
1, della direttiva 89/391/CEE successivamente alla legge 19
febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni, sono
emanati entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge. I decreti legislativi di attuazione delle
direttive particolari che saranno adottate entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge dal
Consiglio delle Comunita' europee, ai sensi del citato art.
16, paragrafo 1, della stessa direttiva 89/391/CEE, sono
emanati entro due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
3. All'art. 43, comma 1, della legge 19 febbraio 1992,
n. 142, dopo le parole: "90/679/CEE" sono aggiunte le
seguenti: "nonche' 91/383/CEE".
- La direttiva 92/85/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 348
del 28 novembre 1992.
- La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria
1994. L'art. 6, comma 3, cosi' recita: "3. I termini di cui
all'art. 34, comma 2, della legge 22 febbraio 1994, n. 146,
sono differiti di nove mesi a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge, salvo per quanto
concerne le direttive 92/57/CEE e 92/58/CEE, per
l'attuazione delle quali dovra' provvedersi con decreto
legislativo da emanare entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge. I decreti per l'attuazione
delle direttive di cui al presente comma sono sottoposti al
parere delle commissioni parlamentari competenti per
materia".
- La legge 30 dicembre 1971, n. 1204, reca norme per la
tutela delle lavoratrici madri.
- La legge 9 dicembre 1977, n. 903, disciplina la
parita' di trattamento tra uomini e donne in materia di
lavoro.
- Il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, reca attuazione
delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,
89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
dei lavoratori sul luogo di lavoro.
- Il D.P.R. 30 dicembre 1969, n. 1335, reca norme in
materia di indicazioni e contrassegni da apportare sui
recipienti nei quali sono conservati prodotti o materie
pericolosi o nocivi.
Nota all'art. 2:
- Per il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, vedi note
alle premesse. L'art. 26 modifica il D.P.R. 27 aprile 1995,
n. 547. In particolare il comma 1 sostituisce l'art. 393
del predetto D.P.R.; il comma 2 sostituisce l'art. 394; il
comma 3 sopprime l'art. 395. Il testo vigente degli
articoli 393 e 394 e' il seguente:
"Art. 393 (Costituziane della commissione). - 1. Presso
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e'
istituita una commissione consultiva permanente per la
prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro. Essa
e' presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale o dal direttore generale della Direzione generale
dei rapporti di lavoro da lui delegato, ed e' composta da:
a) cinque funzionari esperti designati dal Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di cui tre ispettori
del lavoro, laureati uno in ingegneria, uno in medicina e
chirurgia e uno in chimica o fisica;
b) il direttore e tre funzionari dell'Istituto
superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro;
c) un funzionario dell'Istituto superiore di sanita';
d) il direttore generale competente del Ministero
della sanita' ed un funzionario per ciascuno dei seguenti
Ministeri: industria, commercio ed artigianato; interno;
difesa; trasporti; risorse agricole alimentari e forestali;
ambiente e della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e degli affari
regionali;
e) sei rappresentanti delle regioni e province
autonome designati dalla Conferenza Stato-regioni;
f) un rappresentante dei seguenti organismi: Istituto
nazionale assicurazioni e infortuni sul lavoro; Corpo
nazionale dei vigili del fuoco; Consiglio nazionale delle
ricerche; UNI; CEI; Agenzia nazionale protezione ambiente;
Istituto italiano di medicina sociale;
g) otto esperti nominati dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale su designazione delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente
rappresentative a livello nazionale;
h) otto esperti nominati dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale su designazione delle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, anche
dell'artigianato e della piccola e media impresa,
maggiormente rappresentative a livello nazionale;
i) un esperto nominato dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale su designazione delle organizzazioni
sindacali dei dirigenti d'azienda maggiormente
rappresentative a livello nazionale.
Ai predetti componenti, per le riunioni o giornate di
lavoro, non spetta il gettone di presenza di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e
successive modificazioni.
2. Per ogni rappresentante effettivo e' designato un
membro supplente.
3. All'inizio di ogni mandato la commissione puo'
istituire comitati speciali permanenti dei quali determina
la composizione e la funzione.
4. La commissione puo' chiamare a far parte dei comitati
di cui al comma 3 persone particolarmente esperte, anche su
designazione delle associazioni professionali,
dell'universita' e degli enti di ricerca, in relazione alle
materie trattate.
5. Le funzioni inerenti alla segreteria della
commissione sono disimpegnate da due funzionari del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
6. I componenti della commissione consultiva permanente
ed i segretari sono nominati con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale su designazione degli
organismi competenti e durano in carica tre anni".
"Art. 394 (Compiti della commissione). - 1. La
commissione consultiva permanente ha il compito di:
a) esaminare i problemi applicativi della normativa in
materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro e
predisporre una relazione annuale al riguardo;
b) formulare proposte per lo sviluppo e il
perfezionamento della legislazione vigente e per il suo
coordinamento con altre disposizioni concernenti la
sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori,
nonche' per il coordinamento degli organi preposti alla
vigilanza;
c) esaminare le problematiche evidenziate dai comitati
regionali sulle misure preventive e di controllo dei rischi
adottate nei luoghi di lavoro;
d) proporre linee guida applicative della normativa di
sicurezza;
e) esprimere parere sugli adeguamenti di natura
strettamente tecnica relativi alla normativa CEE da attuare
a livello nazionale;
f) esprimere parere sulle richieste di deroga previste
dall'art. 48 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.
277;
g) esprimere parere sulle richieste di deroga previste
dall'art. 8 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.
77;
h) esprimere parere sul riconoscimento della
conformita' alle vigenti norme per la sicurezza e la salute
dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di
sicurezza;
i) esprimere il parere sui ricorsi avverso le
disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro
nell'esercizio della vigilanza, sulle attivita' comportanti
rischi particolarmente elevati, individuate ai sensi
dell'art. 43, comma 1, lettera g), n. 4, della legge 19
febbraio 1991, n. 142, secondo le modalita' di cui all'art.
402;
l) esprimere parere, su richiesta del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale o del Ministero della
sanita' o delle regioni, su qualsiasi questione relativa
alla sicurezza del lavoro e alla protezione della salute
dei lavoratori.
2. La relazione di cui al comma precedente, lettera a),
e' resa pubblica ed e' trasmessa alle commissioni
parlamentari competenti ed ai presidenti delle regioni.
3. La commissione, per l'espletamento dei suoi compiti,
puo' chiedere dati o promuovere indagini e, su richiesta o
autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, effettuare sopralluoghi".
Nota all'art. 3:
- Per la legge 30 dicembre 1971, n. 1204, vedi note alle
premesse. L'art. 3, primo comma, cosi' recita: "E' vietato
adibire al trasporto e al sollevamento di pesi, nonche' ai
lavori pericolosi, faticosi ed insalubri le lavoratrici
durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo
il parto. In attesa della pubblicazione del regolamento di
esecuzione della presente legge, i lavori pericolosi,
faticosi ed insalubri restano determinati dalla tabella
annessa al decreto del Presidente della Repubblica 21
maggio 1953, n. 568".
Note all'art. 4:
- Per l'art. 3, primo comma, della legge 30 dicembre
1971, n. 1204, vedi nota all'art. 3.
- Il D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026, reca il
regolamento di esecuzione della legge 30 dicembre 1971, n.
1204. L'art. 5 cosi' recita:
"Art. 5. - Il divieto di cui all'art. 3, primo comma,
della legge si intende riferito al trasporto, sia a braccia
e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida,
e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e
ogni altra operazione connessa.
I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai
sensi dello stesso articolo, sono i seguenti:
a) quelli previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1976, n. 432,
recante la determinazione dei lavori pericolosi, faticosi e
insalubri ai sensi dell'art. 6 della legge 17 ottobre 1967,
n. 977, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli
adolescenti;
b) quelli indicati nella tabella allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per
i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e
periodiche: durante la gestazione e per sette mesi dopo il
parto;
c) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi,
nonche' alle altre malattie professionali di cui agli
allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni:
durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il parto;
d) i lavori che comportano l'esposizione alle
radiazioni ionizzanti di cui all'art. 65 del decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185:
durante la gestazione e per sette mesi dopo il parto;
e) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse:
durante la gestazione e fino al termine del periodo di
interdizione dal lavoro;
f) i lavori di manovalanza pesante: durante la
gestazione e fino al termine del periodo di interdizione
dal lavoro;
g) i lavori che comportano una stazione in piedi per
piu' di meta' dell'orario o che obbligano ad una posizione
particolarmente affaticante: durante la gestazione e fino
al termine di interdizione dal lavoro;
h) i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a
pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o
esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al
termine del periodo di interdizione dal lavoro;
i) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che
trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e
fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
l) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei
sanatori e nei reparti per malattie infettive e per
malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per
sette mesi dopo il parto;
m) i lavori agricoli che implicano la manipolazione e
l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella
concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante
la gestazione e per sette mesi dopo il parto;
n) i lavori di monda e trapianto del riso: durante la
gestazione e fino al termine del periodo di interdizione
dal lavoro;
o) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei
treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione
in moto: durante la gestazione e fino al termine del
periodo di interdizione dal lavoro.
Il periodo per il quale e' previsto, ai sensi del terzo
comma dell'art. 3 della legge, che la lavoratrice possa
essere spostata ad altre mansioni, puo' essere frazionato
in periodi minori anche rinnovabili, su disposizione
dell'ispettorato del lavoro, tenuto anche conto dello stato
di salute dell'interessata.
L'ispettorato del lavoro puo' ritenere che sussistano
condizioni ambientali sfavorevoli agli effetti dell'art. 3,
terzo comma, e dell'art. 5, lettera b) della legge anche
quando vi siano periodi di contagio derivanti alla
lavoratrice dai contatti di lavoro con il pubblico o con
particolari strati di popolazione, specie in periodi di
epidemia.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il
certificato medico di gravidanza dovra' essere presentato
il piu' presto possibile. Ad ogni modo, eventuali ritardi
non comportano la perdita dei diritti derivanti dalle norme
di tutela fisica, le quali pero' diventano operanti
soltanto dopo la presentazione di detto documento".
- Per il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, vedi nota
alle premesse. L'art. 4, comma 1, cosi' recita: "1. Il
datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attivita'
dell'azienda ovvero dell'unita' produttiva, valuta, nella
scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei
preparati chimici impiegati, nonche' nella sistemazione dei
luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute
dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di
lavoratori esposti a rischi particolari".
- L'art. 21 del predetto decreto cosi' recita:
"Art. 21 (Informazione dei lavoratori). - 1. Il datore
di lavoro provvede affinche' ciascun lavoratore riceva
un'adeguata informazione su:
a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi
all'attivita' dell'impresa in generale;
b) le misure e le attivita' di protezione e
prevenzione adottate;
c) i rischi specifici cui e' esposto in relazione
all'attivita' svolta, le normative di sicurezza e le
disposizioni aziendali in materia;
d) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei
preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di
sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di
buona tecnica;
e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la
lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;
f) il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione ed il medico competente;
g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare
le misure di cui agli articoli 12 e 15.
2. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui
al comma 1, lettere a), b), c), anche ai lavoratori di cui
all'art. 1, comma 3".
Note all'art. 5:
- Per la legge 30 dicembre 1971, n. 1204, vedi nota alle
premesse. L'art. 3, secondo, terzo e quarto comma, cosi'
recita:
"Le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni per il
periodo per il quale e' previsto il divieto di cui al comma
precedente.
Le lavoratrici saranno, altresi', spostate ad altre
mansioni durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il
parto nei casi in cui l'ispettorato del lavoro accerti che
le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli
alla salute della donna.
Le lavoratrici che vengano adibite a mansioni inferiori
a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente
alle mansioni precedentemente svolte, nonche' la qualifica
originale. Si applicano le norme di cui all'art. 13 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora le lavoratrici
vengano adibite a mansioni equivalenti o superiori".
- L'art. 5, primo comma, della predetta legge cosi'
recita:
"L'ispettorato del lavoro puo' disporre, sulla base di
accertamento medico, l'interdizione dal lavoro delle
lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di
astensione di cui alla lettera a) del precedente articolo,
per uno o piu' periodi, la cui durata sara' determinata
dall'ispettorato stesso, per i seguenti motivi:
a) nel caso di gravi complicanze della gestazione o di
preesistenti forme morbose che si presume possano essere
aggravate dallo stato di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano
ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del
bambino;
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad
altre mansioni, secondo il disposto del precedente art. 3".
- L'art. 31, primo comma, della medesima legge cosi'
recita: "1. L'inosservanza delle disposizioni contenute
negli articoli 3, primo, secondo e terzo comma, 4 e 5 e'
punita con l'arresto fino a sei mesi".
Note all'art. 9:
- Per il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, vedi note
alle premesse.
- Per la legge 30 dicembre 1971, n. 1204, vedi note alle
premesse.
Note all'allegato I:
- Per il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, vedi note
alle premesse. L'art. 75 cosi' recita:
"Art. 75 (Classificazione degli agenti biologici). - 1.
Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro
gruppi a seconda del rischio di infezione:
a) agente biologico del gruppo 1: un agente che
presenta poche probabilita' di causare malattie in soggetti
umani;
b) agente biologico del gruppo 2: un agente che puo'
causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio
per i lavoratori; e' poco probabile che si propaga nella
comunita'; sono di norma disponibili efficaci misure
profilattiche o terapeutiche;
c) agente biologico del gruppo 3: un agente che puo'
causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un
serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico puo'
propagarsi nella comunita', ma di norma sono disponibili
efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico
che puo' provocare malattie gravi in soggetti umani e
costituisce un serio rischio per i lavoratori e puo'
presentare un elevato rischio di propagazione nella
comunita'; non sono disponibili, di norma, efficaci misure
profilattiche o terapeutiche.
2. Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di
classificazione non puo' essere attribuito in modo
inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso
va classificato nel gruppo di rischio piu' elevato tra le
due possibilita'.
3. L'allegato XI riporta l'elenco degli agenti biologici
classificati nei gruppi 2, 3, 4".
- L'allegato VIII del medesimo decreto e' cosi'
formulato:
ALLEGATO VIII
ELENCO DI SISTEMI, PREPARATI
E PROCEDIMENTI
1. Produzione di auramina col metodo Michler.
2. Lavori che espongono agli idrocarburi policiclici
aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame, nella
pece, nel fumo o nelle polveri di carbone.
3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie
prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature
elevate.
4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di
alcool isopropilico".
- La direttiva n. 67/548/CEE e' pubblicata in GUCE n. L
196 del 16 agosto 1967.