Allegato - Circolare n. 11/1997
Posiz. 300.8 - Prot. N. 1555597

DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 1996, n. 645.

  Recepimento  della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento
della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti,
puerpere o in periodo di allattamento.

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

  Visto l'articolo 34 della legge 22 febbraio 1994, n.  146,  recante
delega  al  Governo  per  il recepimento della direttiva 92/85/CEE in
materia di sicurezza e salute sul lavoro delle lavoratrici  gestanti,
puerpere o in periodo di allattamento;

  Visto  l'articolo  6,  comma 3, della legge 6 febbraio 1996, n. 52,
legge comunitaria 1994, recante  proroga  dei  termini  della  delega
legislativa  contemplata  dall'articolo  34 della citata legge n. 146
del 1994;

  Vista la legge 30 dicembre 1971, n. 1204;

  Vista la legge 9 dicembre 1977, n. 903;

  Visto  il  decreto  legislativo  19  settembre  1994,  n.  626,   e
successive modifiche ed integrazioni;

  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969,
n. 1335;

  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione dell'11 ottobre 1996;

  Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 21 novembre 1996;

  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale,  di  concerto  con  i
Ministri  degli  affari  esteri,  di  grazia e giustizia, del tesoro,
della sanita', per la funzione pubblica e gli affari  regionali,  per
le pari opportunita' e per la solidarieta' sociale;

                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
                        Campo di applicazione

  1.  Il  presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela
della sicurezza e della salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o
in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, che hanno
informato il datore di lavoro del proprio stato,  conformemente  alle
disposizioni vigenti.

                               Art. 2.
                          Linee direttrici

  1.  Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro della  sanita',  sentita  la  Commissione
consultiva  permanente di cui all'articolo 26 del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni,
sono  recepite  le  linee  direttrici  elaborate  dalla   Commissione
dell'Unione europea, concernenti la valutazione degli agenti chimici,
fisici   e  biologici,  nonche'  dei  processi  industriali  ritenuti
pericolosi  per  la  sicurezza  o  la salute delle lavoratrici di cui
all'articolo 1 e riguardanti  anche  i  movimenti,  le  posizioni  di
lavoro,  la  fatica  mentale  e  fisica  e  gli altri disagi fisici e
mentali connessi con l'attivita' svolta dalle predette lavoratrici.
  2. Con la stessa procedura di  cui  al  comma  1,  si  provvede  ad
adeguare  ed  integrare la disciplina contenuta nel decreto di cui al
comma 1, in conformita' alle modifiche alle linee direttrici adottate
dalla Commissione dell'Unione europea.

                               Art. 3.
                       Divieto di esposizione

  1. I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, di cui  all'articolo
3,  primo  comma,  della  legge  30 dicembre 1971, n. 1204, includono
anche tutti quelli che comportano  il  rischio  di  esposizione  agli
agenti  ed  alle condizioni di lavoro che sono indicati nell'allegato
II.

                               Art. 4.
                     Valutazione e informazione

  1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo  3,  primo  comma,
della  legge  30 dicembre 1971, n. 1204, come integrato dall'articolo
3, e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto  del
Presidente  della  Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, il datore di
lavoro,  nell'ambito  ed  agli  effetti  della  valutazione  di   cui
all'articolo  4,  comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, valuta  i  rischi
per la sicurezza e la salute delle lavoratrici di cui all'articolo 1,
in  particolare  i  rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o
biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all'allegato I  nel
rispetto  delle  linee  direttrici  stabilite  con  i  decreti di cui
all'articolo 2, individuando le misure di prevenzione e protezione da
adottare.
  2. L'obbligo di informazione stabilito dall'articolo 21 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni  ed
integrazioni,  comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro
rappresentanti per la sicurezza sui risultati  della  valutazione  di
cui  al  comma  1  e  sulle  conseguenti  misure  di  protezione e di
prevenzione adottate.

                               Art. 5.
                Misure di protezione e di prevenzione

  1. Qualora i risultati della valutazione  di  cui  all'articolo  4,
comma  1,  rivelino  un  rischio  per  la sicurezza e la salute delle
lavoratrici di cui all'articolo 1, il  datore  di  lavoro  adotta  le
misure   necessarie   affinche'   l'esposizione   al   rischio  delle
lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le  condizioni
o l'orario di lavoro.
  2. Ove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia
possibile  per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro
applica quanto stabilito dall'articolo 3,  secondo,  terzo  e  quarto
comma,  della  legge  30  dicembre 1971, n. 1204, dandone contestuale
informazione   scritta   all'ispettorato   provinciale   del   lavoro
competente  per  territorio,  anche  ai  fini  di  quanto   stabilito
dall'articolo  5,  primo  comma,  lettera c), della legge n. 1204 del
1971.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione al di
fuori dei casi di divieto sanciti dall'articolo 3, primo comma, della
legge n. 1204 del 1971, come integrato dall'articolo 3.
  4. L'inosservanza della disposizione di cui al comma  1  e'  punita
con  la  sanzione di cui all'articolo 31, primo comma, della legge n.
1204 del 1971.

                               Art. 6.
                           Lavoro notturno

  1. In materia  di  lavoro  notturno,  per  le  lavoratrici  di  cui
all'articolo  1  restano  ferme  le vigenti disposizioni legislative,
regolamentari e contrattuali.

                               Art. 7.
                           Esami prenatali

  1. Le lavoratrici gestanti di cui all'articolo 1  hanno  diritto  a
permessi   retribuiti   per   l'effettuazione   di  esami  prenatali,
accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche,  nel  caso
in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro.
  2.  Per  la fruizione dei permessi di cui al comma 1 le lavoratrici
presentano al datore di lavoro  apposita  istanza  e  successivamente
presentano  la  relativa  documentazione giustificativa attestante la
data e l'orario di effettuazione degli esami.

                               Art. 8.
                       Aggiornamento allegati

  1. Con la procedura di cui all'articolo 2, comma 1, possono  essere
modificati  o  integrati  gli  elenchi di cui agli allegati I e II in
conformita' alle modifiche adottate in sede comunitaria.

                               Art. 9.
                         Disposizioni finali

  1. Per quanto  non  diversamente  previsto  dal  presente  decreto,
restano  ferme  le  disposizioni  recate  dal  decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni  ed  integrazioni,
dalla  legge  30  dicembre  1971,  n.  1204,  nonche'  da  ogni altra
disposizione in materia.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 25 novembre 1996

                              SCALFARO

                                  PRODI, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  TREU,  Ministro  del lavoro e della
                                  previdenza sociale
                                  DINI, Ministro degli affari esteri
                                  FLICK,   Ministro   di   grazia   e
                                  giustizia
                                  CIAMPI, Ministro del tesoro
                                  BINDI, Ministro della sanita'
                                  BASSANINI, Ministro per la funzione
                                  pubblica e gli affari regionali
                                  FINOCCHIARO,  Ministro  per le pari
                                  opportunita'
                                  TURCO, Ministro per la solidarieta'
                                  sociale
Visto, il Guardasigilli: FLICK
                              ________
                                                           ALLEGATO I

                   ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI
          PROCESSI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 4

                             A. Agenti.

   1. Agenti fisici, allorche' vengono considerati  come  agenti  che
comportano  lesioni  del  feto e/o rischiano di provocare il distacco
della placenta, in particolare:
     a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
     b) movimentazione manuale  di  carichi  pesanti  che  comportano
rischi, soprattutto dorsolombari;
     c) rumore;
     d) radiazioni ionizzanti;
     e) radiazioni non ionizzanti;
     f) sollecitazioni termiche;
     g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno
sia  all'esterno  dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri
disagi fisici connessi all'attivita' svolta dalle lavoratrici di  cui
all'art. 1.

    2. Agenti biologici.

   Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art.
75  del  decreto  legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui sia noto che  tali
agenti  o  le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo
la salute delle gestanti e del  nascituro,  sempreche'  non  figurino
ancora nell'allegato II.

   3. Agenti chimici.

   Gli  agenti  chimici  seguenti,  nella  misura in cui sia noto che
mettono in  pericolo  la  salute  delle  gestanti  e  del  nascituro,
sempreche' non figurino ancora nell'allegato II:
     a)  sostanze  etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della
direttiva n. 67/548/CEE, purche' non  figurino  ancora  nell'allegato
II;
     b)  agenti  chimici  che figurano nell'allegato VIII del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni  ed
integrazioni;
     c) mercurio e suoi derivati;
     d) medicamenti antimitotici;
     e) monossido di carbonio;
     f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.

                            B. Processi.

   Processi  industriali  che figurano nell'allegato VIII del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni  ed
integrazioni.

                      C. Condizioni di lavoro.

   Lavori sotterranei di carattere minerario.
                              ________
                                                          ALLEGATO II

                   ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI
              E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 3

A. Lavoratrici gestanti di cui all'art. 1.

   1. Agenti:

     a) agenti fisici:
     lavoro  in  atmosfera  di  sovrapressione elevata, ad esempio in
camere sotto pressione, immersione subacquea;
     b)agenti biologici:
     toxoplasma;
     virus della rosolia,
a meno che sussista la prova che la lavoratrice  e'  sufficientemente
protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;
     c) agenti chimici:
     piombo  e  suoi  derivati,  nella  misura  in  cui questi agenti
possono essere assorbiti dall'organismo umano.

   2. Condizioni di lavoro:

    lavori sotterranei di carattere minerario.

B. Lavoratrici in periodo di allattamento di cui all'art. 1.

   1. Agenti:
     a) agenti chimici:
     piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti  possono
essere assorbiti dall'organismo umano.
   2. Condizioni di lavoro:
    lavori sotterranei di carattere minerario.

                        N O T E

AVVERTENZA:

   Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
   Per  le  direttive  CEE  vengono  forniti gli estremi di
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
europee (GUCE).

Note alle premesse:

   -  L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
   -  L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
   - La legge 22 febbraio 1994, n. 146,  reca  disposizioni
per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle  Comunita'  europee  -  legge  comunitaria
1993. L'art. 34 cosi' recita:
   "Art.  34  (Sicurezza e salute dei lavoratori durante il
lavoro). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare  i  decreti
legislativi  di attuazione delle direttive particolari gia'
adottate successivamente alla legge 19  febbraio  1992,  n.
142,   e   successive  modificazioni,  ad  eccezione  delle
direttive  92/57/CEE,  92/58/CEE,  92/85/CEE,  92/91/CEE  e
92/104/CEE, comprese negli elenchi di cui agli allegati A e
B  richiamati  dall'art.  1  della  presente  legge,  o che
saranno adottate entro un anno dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  presente legge dal Consiglio delle Comunita'
europee,  ai  sensi  dell'art.  16,  paragrafo   1,   della
direttiva  89/391/CEE,  con  le  stesse modalita' e con gli
stessi criteri di cui agli articoli 1, 2 e 43  della  legge
19  febbraio  1992,  n.  142,  e  successive modificazioni,
nonche' all'art.  27 della legge 19 dicembre 1992, n. 489.
   2. I decreti legislativi di attuazione  delle  direttive
particolari  gia' adottate ai sensi dell'art. 16, paragrafo
1, della direttiva 89/391/CEE successivamente alla legge 19
febbraio 1992, n. 142,  e  successive  modificazioni,  sono
emanati entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente  legge.  I decreti legislativi di attuazione delle
direttive particolari che saranno adottate  entro  un  anno
dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge dal
Consiglio delle Comunita' europee, ai sensi del citato art.
16, paragrafo 1, della stessa  direttiva  89/391/CEE,  sono
emanati  entro  due  anni  dalla  data di entrata in vigore
della presente legge.
   3. All'art. 43, comma 1, della legge 19  febbraio  1992,
n.  142,  dopo  le  parole:  "90/679/CEE"  sono aggiunte le
seguenti: "nonche' 91/383/CEE".
   - La direttiva 92/85/CEE e' pubblicata in GUCE n. L  348
del 28 novembre 1992.
   - La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca disposizioni per
l'adempimento  degli  obblighi  derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle  Comunita'  europee  -  legge  comunitaria
1994. L'art. 6, comma 3, cosi' recita: "3. I termini di cui
all'art. 34, comma 2, della legge 22 febbraio 1994, n. 146,
sono  differiti  di  nove  mesi  a  decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge,  salvo  per  quanto
concerne   le   direttive   92/57/CEE   e   92/58/CEE,  per
l'attuazione delle quali  dovra'  provvedersi  con  decreto
legislativo da emanare entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.  I decreti per l'attuazione
delle direttive di cui al presente comma sono sottoposti al
parere   delle   commissioni  parlamentari  competenti  per
materia".
   - La legge 30 dicembre 1971, n. 1204, reca norme per  la
tutela delle lavoratrici madri.
   -  La  legge  9  dicembre  1977,  n.  903, disciplina la
parita' di trattamento tra uomini e  donne  in  materia  di
lavoro.
   -  Il  D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, reca attuazione
delle   direttive   89/391/CEE,   89/654/CEE,   89/655/CEE,
89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
dei lavoratori sul luogo di lavoro.
   -  Il  D.P.R.  30  dicembre 1969, n. 1335, reca norme in
materia di indicazioni  e  contrassegni  da  apportare  sui
recipienti  nei  quali  sono  conservati prodotti o materie
pericolosi o nocivi.

Nota all'art. 2:

   - Per il D.Lgs. 19 settembre 1994,  n.  626,  vedi  note
alle premesse. L'art. 26 modifica il D.P.R. 27 aprile 1995,
n.  547.  In  particolare il comma 1 sostituisce l'art. 393
del predetto D.P.R.; il comma 2 sostituisce l'art. 394;  il
comma  3  sopprime  l'art.  395.  Il  testo  vigente  degli
articoli 393 e 394 e' il seguente:
   "Art. 393 (Costituziane della commissione). - 1.  Presso
il  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza sociale e'
istituita una  commissione  consultiva  permanente  per  la
prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro. Essa
e'  presieduta  dal  Ministro del lavoro e della previdenza
sociale o dal direttore generale della  Direzione  generale
dei rapporti di lavoro da lui delegato, ed e' composta da:
     a)  cinque  funzionari  esperti designati dal Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di cui tre ispettori
del lavoro, laureati uno in ingegneria, uno in  medicina  e
chirurgia e uno in chimica o fisica;
     b)   il   direttore  e  tre  funzionari  dell'Istituto
superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro;
     c) un funzionario dell'Istituto superiore di sanita';
     d) il  direttore  generale  competente  del  Ministero
della  sanita'  ed un funzionario per ciascuno dei seguenti
Ministeri: industria, commercio  ed  artigianato;  interno;
difesa; trasporti; risorse agricole alimentari e forestali;
ambiente  e  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento  della  funzione  pubblica  e   degli   affari
regionali;
     e)   sei   rappresentanti  delle  regioni  e  province
autonome designati dalla Conferenza Stato-regioni;
     f) un rappresentante dei seguenti organismi:  Istituto
nazionale  assicurazioni  e  infortuni  sul  lavoro;  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco; Consiglio  nazionale  delle
ricerche;  UNI; CEI; Agenzia nazionale protezione ambiente;
Istituto italiano di medicina sociale;
     g) otto esperti nominati dal  Ministro  del  lavoro  e
della    previdenza    sociale    su   designazione   delle
organizzazioni  sindacali   dei   lavoratori   maggiormente
rappresentative a livello nazionale;
     h)  otto  esperti  nominati  dal Ministro del lavoro e
della   previdenza   sociale    su    designazione    delle
organizzazioni   sindacali  dei  datori  di  lavoro,  anche
dell'artigianato  e  della   piccola   e   media   impresa,
maggiormente rappresentative a livello nazionale;
     i) un esperto nominato dal Ministro del lavoro e della
previdenza  sociale  su  designazione  delle organizzazioni
sindacali    dei    dirigenti    d'azienda     maggiormente
rappresentative a livello nazionale.
   Ai  predetti  componenti,  per le riunioni o giornate di
lavoro, non spetta il gettone di presenza di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956,  n.  5,  e
successive modificazioni.
   2.  Per  ogni  rappresentante  effettivo e' designato un
membro supplente.
   3.  All'inizio  di  ogni  mandato  la  commissione  puo'
istituire  comitati speciali permanenti dei quali determina
la composizione e la funzione.
   4. La commissione puo' chiamare a far parte dei comitati
di cui al comma 3 persone particolarmente esperte, anche su
designazione     delle     associazioni      professionali,
dell'universita' e degli enti di ricerca, in relazione alle
materie trattate.
   5.   Le   funzioni   inerenti   alla   segreteria  della
commissione  sono  disimpegnate  da  due   funzionari   del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
   6.  I componenti della commissione consultiva permanente
ed i segretari sono nominati con decreto del  Ministro  del
lavoro  e  della  previdenza  sociale su designazione degli
organismi competenti e durano in carica tre anni".
   "Art.  394  (Compiti  della  commissione).   -   1.   La
commissione consultiva permanente ha il compito di:
     a) esaminare i problemi applicativi della normativa in
materia  di  sicurezza  e  salute  sul  posto  di  lavoro e
predisporre una relazione annuale al riguardo;
     b)  formulare  proposte   per   lo   sviluppo   e   il
perfezionamento  della  legislazione  vigente  e per il suo
coordinamento  con  altre   disposizioni   concernenti   la
sicurezza  e  la  protezione  della  salute dei lavoratori,
nonche' per il coordinamento  degli  organi  preposti  alla
vigilanza;
     c) esaminare le problematiche evidenziate dai comitati
regionali sulle misure preventive e di controllo dei rischi
adottate nei luoghi di lavoro;
     d) proporre linee guida applicative della normativa di
sicurezza;
     e)   esprimere  parere  sugli  adeguamenti  di  natura
strettamente tecnica relativi alla normativa CEE da attuare
a livello nazionale;
     f) esprimere parere sulle richieste di deroga previste
dall'art.  48 del decreto legislativo 15  agosto  1991,  n.
277;
     g) esprimere parere sulle richieste di deroga previste
dall'art.    8  del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.
77;
     h)   esprimere   parere   sul   riconoscimento   della
conformita' alle vigenti norme per la sicurezza e la salute
dei  lavoratori  sul  luogo di lavoro di mezzi e sistemi di
sicurezza;
     i)  esprimere  il  parere  sui  ricorsi   avverso   le
disposizioni   impartite   dagli   ispettori   del   lavoro
nell'esercizio della vigilanza, sulle attivita' comportanti
rischi  particolarmente  elevati,  individuate   ai   sensi
dell'art.  43,  comma  1,  lettera g), n. 4, della legge 19
febbraio 1991, n. 142, secondo le modalita' di cui all'art.
402;
     l) esprimere parere, su richiesta  del  Ministero  del
lavoro  e  della  previdenza  sociale o del Ministero della
sanita' o delle regioni, su  qualsiasi  questione  relativa
alla  sicurezza  del  lavoro e alla protezione della salute
dei lavoratori.
   2. La relazione di cui al comma precedente, lettera  a),
e'   resa   pubblica   ed  e'  trasmessa  alle  commissioni
parlamentari competenti ed ai presidenti delle regioni.
   3. La commissione, per l'espletamento dei suoi  compiti,
puo'  chiedere dati o promuovere indagini e, su richiesta o
autorizzazione del Ministero del lavoro e della  previdenza
sociale, effettuare sopralluoghi".

Nota all'art. 3:

   - Per la legge 30 dicembre 1971, n. 1204, vedi note alle
premesse.  L'art. 3, primo comma, cosi' recita: "E' vietato
adibire  al trasporto e al sollevamento di pesi, nonche' ai
lavori pericolosi, faticosi  ed  insalubri  le  lavoratrici
durante  il  periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo
il parto. In attesa della pubblicazione del regolamento  di
esecuzione  della  presente  legge,  i  lavori  pericolosi,
faticosi ed insalubri  restano  determinati  dalla  tabella
annessa  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 21
maggio 1953, n. 568".

Note all'art. 4:

   - Per l'art. 3, primo comma,  della  legge  30  dicembre
1971, n.  1204, vedi nota all'art. 3.
   -   Il  D.P.R.  25  novembre  1976,  n.  1026,  reca  il
regolamento di esecuzione della legge 30 dicembre 1971,  n.
1204. L'art. 5 cosi' recita:
   "Art.  5.  -  Il divieto di cui all'art. 3, primo comma,
della legge si intende riferito al trasporto, sia a braccia
e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su  guida,
e  al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e
ogni altra operazione connessa.
   I  lavori  faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai
sensi dello stesso articolo, sono i seguenti:
     a) quelli previsti dagli articoli 1 e  2  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica 20 gennaio 1976, n. 432,
recante la determinazione dei lavori pericolosi, faticosi e
insalubri ai sensi dell'art. 6 della legge 17 ottobre 1967,
n. 977, sulla tutela  del  lavoro  dei  fanciulli  e  degli
adolescenti;
      b)  quelli indicati nella tabella allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303,  per
i  quali  vige  l'obbligo delle visite mediche preventive e
periodiche: durante la gestazione e per sette mesi dopo  il
parto;
     c) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi,
nonche'  alle  altre  malattie  professionali  di  cui agli
allegati 4 e 5 al decreto del Presidente  della  Repubblica
30  giugno  1965,  n.  1124,  e  successive  modificazioni:
durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il parto;
     d)  i  lavori  che   comportano   l'esposizione   alle
radiazioni  ionizzanti  di  cui all'art. 65 del decreto del
Presidente della  Repubblica  13  febbraio  1964,  n.  185:
durante la gestazione e per sette mesi dopo il parto;
     e)  i  lavori  su scale ed impalcature mobili e fisse:
durante la gestazione e fino  al  termine  del  periodo  di
interdizione dal lavoro;
     f)   i  lavori  di  manovalanza  pesante:  durante  la
gestazione e fino al termine del  periodo  di  interdizione
dal lavoro;
     g)  i  lavori che comportano una stazione in piedi per
piu' di meta' dell'orario o che obbligano ad una  posizione
particolarmente  affaticante:  durante la gestazione e fino
al termine di interdizione dal lavoro;
     h) i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a
pedale, quando il ritmo  del  movimento  sia  frequente,  o
esiga  un  notevole sforzo: durante la gestazione e fino al
termine del periodo di interdizione dal lavoro;
     i) i lavori con macchine scuotenti o con utensili  che
trasmettono  intense  vibrazioni:  durante  la gestazione e
fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
     l) i lavori di assistenza e  cura  degli  infermi  nei
sanatori  e  nei  reparti  per  malattie  infettive  e  per
malattie nervose e mentali:   durante la gestazione  e  per
sette mesi dopo il parto;
     m)  i lavori agricoli che implicano la manipolazione e
l'uso  di  sostanze  tossiche  o  altrimenti  nocive  nella
concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante
la gestazione e per sette mesi dopo il parto;
     n)  i lavori di monda e trapianto del riso: durante la
gestazione e fino al termine del  periodo  di  interdizione
dal lavoro;
     o)  i  lavori  a  bordo  delle  navi, degli aerei, dei
treni, dei pullman e di ogni altro mezzo  di  comunicazione
in  moto:  durante  la  gestazione  e  fino  al termine del
periodo di interdizione dal lavoro.
   Il periodo per il quale e' previsto, ai sensi del  terzo
comma  dell'art.  3  della  legge, che la lavoratrice possa
essere spostata ad altre mansioni, puo'  essere  frazionato
in   periodi  minori  anche  rinnovabili,  su  disposizione
dell'ispettorato del lavoro, tenuto anche conto dello stato
di salute dell'interessata.
   L'ispettorato del lavoro puo'  ritenere  che  sussistano
condizioni ambientali sfavorevoli agli effetti dell'art. 3,
terzo  comma,  e  dell'art. 5, lettera b) della legge anche
quando  vi  siano  periodi  di  contagio   derivanti   alla
lavoratrice  dai  contatti  di lavoro con il pubblico o con
particolari strati di popolazione,  specie  in  periodi  di
epidemia.
   Ai  fini  dell'applicazione  del  presente  articolo, il
certificato medico di gravidanza dovra'  essere  presentato
il  piu'  presto possibile. Ad ogni modo, eventuali ritardi
non comportano la perdita dei diritti derivanti dalle norme
di  tutela  fisica,  le  quali  pero'  diventano   operanti
soltanto dopo la presentazione di detto documento".
   -  Per  il  D.Lgs.  19 settembre 1994, n. 626, vedi nota
alle premesse. L'art. 4, comma  1,  cosi'  recita:  "1.  Il
datore  di  lavoro, in relazione alla natura dell'attivita'
dell'azienda ovvero dell'unita' produttiva,  valuta,  nella
scelta  delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei
preparati chimici impiegati, nonche' nella sistemazione dei
luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute
dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti  gruppi  di
lavoratori esposti a rischi particolari".
   - L'art. 21 del predetto decreto cosi' recita:
   "Art.  21  (Informazione dei lavoratori). - 1. Il datore
di lavoro  provvede  affinche'  ciascun  lavoratore  riceva
un'adeguata informazione su:
     a)  i  rischi  per  la  sicurezza e la salute connessi
all'attivita' dell'impresa in generale;
     b)  le  misure  e  le  attivita'   di   protezione   e
prevenzione adottate;
     c)  i  rischi  specifici  cui  e' esposto in relazione
all'attivita'  svolta,  le  normative  di  sicurezza  e  le
disposizioni aziendali in materia;
     d)  i  pericoli  connessi all'uso delle sostanze e dei
preparati pericolosi sulla base delle schede  dei  dati  di
sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di
buona tecnica;
     e)  le procedure che riguardano il pronto soccorso, la
lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;
     f) il  responsabile  del  servizio  di  prevenzione  e
protezione ed il medico competente;
     g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare
le misure di cui agli articoli 12 e 15.
   2.  Il  datore di lavoro fornisce le informazioni di cui
al comma 1, lettere a), b), c), anche ai lavoratori di  cui
all'art. 1, comma 3".

Note all'art. 5:

   - Per la legge 30 dicembre 1971, n. 1204, vedi nota alle
premesse.    L'art. 3, secondo, terzo e quarto comma, cosi'
recita:
   "Le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni per il
periodo per il quale e' previsto il divieto di cui al comma
precedente.
   Le lavoratrici  saranno,  altresi',  spostate  ad  altre
mansioni  durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il
parto nei casi in cui l'ispettorato del lavoro accerti  che
le  condizioni  di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli
alla salute della donna.
   Le lavoratrici che vengano adibite a mansioni  inferiori
a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente
alle  mansioni precedentemente svolte, nonche' la qualifica
originale. Si applicano le norme di cui all'art.  13  della
legge  20  maggio  1970,  n.  300,  qualora  le lavoratrici
vengano adibite a mansioni equivalenti o superiori".
   - L'art. 5, primo  comma,  della  predetta  legge  cosi'
recita:
   "L'ispettorato  del  lavoro puo' disporre, sulla base di
accertamento  medico,  l'interdizione  dal   lavoro   delle
lavoratrici  in  stato  di  gravidanza,  fino al periodo di
astensione di cui alla lettera a) del precedente  articolo,
per  uno  o  piu'  periodi, la cui durata sara' determinata
dall'ispettorato stesso, per i seguenti motivi:
     a) nel caso di gravi complicanze della gestazione o di
preesistenti forme morbose che si  presume  possano  essere
aggravate dallo stato di gravidanza;
     b)  quando  le condizioni di lavoro o ambientali siano
ritenute pregiudizievoli alla  salute  della  donna  e  del
bambino;
     c)  quando la lavoratrice non possa essere spostata ad
altre mansioni, secondo il disposto del precedente art. 3".
   - L'art. 31, primo comma,  della  medesima  legge  cosi'
recita:  "1.    L'inosservanza delle disposizioni contenute
negli articoli 3, primo, secondo e terzo comma, 4  e  5  e'
punita con l'arresto fino a sei mesi".

Note all'art. 9:

   -  Per  il  D.Lgs.  19 settembre 1994, n. 626, vedi note
alle premesse.
   - Per la legge 30 dicembre 1971, n. 1204, vedi note alle
premesse.

Note all'allegato I:

   - Per il D.Lgs. 19 settembre 1994,  n.  626,  vedi  note
alle premesse. L'art. 75 cosi' recita:
   "Art.  75 (Classificazione degli agenti biologici). - 1.
Gli agenti biologici sono ripartiti  nei  seguenti  quattro
gruppi a seconda del rischio di infezione:
     a)  agente  biologico  del  gruppo  1:  un  agente che
presenta poche probabilita' di causare malattie in soggetti
umani;
      b)  agente biologico del gruppo 2: un agente che puo'
causare malattie in soggetti umani e costituire un  rischio
per  i  lavoratori;  e' poco probabile che si propaga nella
comunita';  sono  di  norma  disponibili  efficaci   misure
profilattiche o terapeutiche;
     c)  agente  biologico del gruppo 3: un agente che puo'
causare malattie gravi in soggetti umani e  costituisce  un
serio  rischio  per  i  lavoratori; l'agente biologico puo'
propagarsi nella comunita', ma di  norma  sono  disponibili
efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
     d)  agente biologico del gruppo 4: un agente biologico
che puo' provocare  malattie  gravi  in  soggetti  umani  e
costituisce  un  serio  rischio  per  i  lavoratori  e puo'
presentare  un  elevato  rischio  di   propagazione   nella
comunita';  non sono disponibili, di norma, efficaci misure
profilattiche o terapeutiche.
   2.  Nel  caso  in  cui  l'agente  biologico  oggetto  di
classificazione   non   puo'   essere  attribuito  in  modo
inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati,  esso
va  classificato  nel gruppo di rischio piu' elevato tra le
due possibilita'.
   3. L'allegato XI riporta l'elenco degli agenti biologici
classificati nei gruppi 2, 3, 4".
   -  L'allegato  VIII  del  medesimo  decreto   e'   cosi'
formulato:

                                              ALLEGATO VIII

               ELENCO DI SISTEMI, PREPARATI
                      E PROCEDIMENTI

   1. Produzione di auramina col metodo Michler.
   2.  Lavori  che  espongono  agli idrocarburi policiclici
aromatici presenti  nella  fuliggine,  nel  catrame,  nella
pece, nel fumo o nelle polveri di carbone.
   3.  Lavori  che  espongono  alle  polveri, fumi e nebbie
prodotti durante il raffinamento del nichel  a  temperature
elevate.
   4.  Processo  agli  acidi  forti  nella fabbricazione di
alcool isopropilico".
   - La direttiva n. 67/548/CEE e' pubblicata in GUCE n.  L
196 del 16 agosto 1967.