Allegato - Circolare n. 10/1997
Posiz. 300.8 - Prot. N. 1555596

                             PRESIDENZA
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
                DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 19 febbraio 1977, n. 3/97.
  Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 56/65, tempo parziale
e disciplina delle incompatibilita'.


                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri - Segretariato generale
                                  Al    Consiglio    di    Stato    -
                                  Segretariato generale
                                  Alla Corte dei conti - Segretariato
                                  generale
                                  All'Avvocatura generale dello Stato
                                  - Segretariato generale
                                  A  tutti  i Ministeri - Gabinetto -
                                  Direz. gen. AA.GG. e personale
                                  Alle  Aziende  ed   Amministrazioni
                                  autonome dello Stato
                                  A   tutti  gli  enti  pubblici  non
                                  economici
                                  All'ISTAT - Direzione generale
                                  Al CNEL - Segretariato generale
                                  All'Istituto    superiore     della
                                  sanita'  -  servizi  amministrativi
                                  del personale
                                  A tutte le regioni
                                  A tutte le province
                                  A tutti i comuni
                                  A tutte  le  camere  di  commercio,
                                  industria,       artigianato      e
                                  agricoltura
                                  A tutte le comunita' montane
                                  Alla   Scuola    superiore    della
                                  pubblica amministrazione
                                  All'A.RA.N.
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla  Presidenza della Repubblica -
                                  Segretariato generale
                                  Ai commissari di Governo presso  le
                                  regioni e province autonome
                                  All'A.N.C.I.
                                  All'U.P.I.
                                  All'U.N.C.E.M.
                                  All'Unioncamere


  La   legge   662   del   23   dicembre   u.s.,   sulle   misure  di
razionalizzazione   della   finanza   pubblica,    contiene    alcune
disposizioni  (art.  1,  commi  da  56  a 65) relative al rapporto di
lavoro a tempo  parziale  e  al  regime  delle  incompatibilita'.  La
presente  circolare  fornisce  alcune  indicazioni per l'applicazione
tempestiva ed uniforme delle norme.

  Le  nuove  disposizioni  modificano  la   preesistente   disciplina
dell'istituto del part time.

  Le  novita'  vogliono  favorire  una piu' ampia diffusione del part
time,  attenuando  i  vincoli  che  limitavano   e   rendevano   poco
conveniente  la  trasformazione  del  rapporto da tempo pieno a tempo
parziale. Resta  invariata  la  preesistente  disciplina  di  origine
legislativa   o   contrattuale  per  le  parti  non  espressamente  o
implicitamente abrogate, quali il trattamento giuridico ed economico,
le modalita' di ritorno al tempo pieno,  i  contingenti  massimi  per
qualifica.

1. Allargamento dell'ambito dei destinatari (comma 57).

  La  prima,  significativa,  innovazione e' quella dell'allargamento
dei potenziali fruitori del part time. Tutto il personale dipendente,
appartenente alle varie qualifiche o livelli,  escluso  il  personale
con  qualifica  dirigenziale,  puo'  chiedere  il  passaggio al tempo
parziale. Possono quindi chiedere il part time  anche  le  qualifiche
piu'  elevate  (che  svolgono  funzioni  ispettive, di direzione o di
coordinamento di unita' organiche centrali o periferiche o che  hanno
l'obbligo  della  resa del conto giudiziale), che erano escluse dalla
disciplina precedente.

  Non possono chiedere il part time: il personale militare, le  Forze
di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 2. Presentazione ed accoglimento della domanda (comma 58).

  Altra disposizione coerente con l'obiettivo di estendere il ricorso
al  part  time  e'  quella che prevede un termine ridotto (60 giorni)
dalla  domanda  da  parte  dell'interessato  trascorso  il  quale  si
determina  comunque  la trasformazione del rapporto. E' stata percio'
superata  la  preesistente  disciplina  generale  che   regolava   la
presentazione e l'accoglimento delle domande, caratterizzata da tempi
molto  piu' dilatati e cadenzati annualmente alla data del 30 aprile,
e soprattutto  dal  potere  discrezionale  di  concedere  o  meno  la
trasformazione.

  Gli  interessati  possono  presentare  domanda in qualsiasi periodo
dell'anno. E' appena il  caso,  quindi,  di  richiamare  l'attenzione
sulla   necessita'   di  provvedere  immediatamente  alle  operazioni
organizzative eventualmente necessarie per far  fronte  di  volta  in
volta   alle   richieste   (es.:   spostamenti  di  altro  personale,
affidamento  di  compiti  non  incompatibili   con   la   prestazione
temporalmente  ridotta,  ecc  .) ricorrendo al potere di differimento
solo se strettamente necessario.

3. Forma scritta.

  Le  modalita'  di  svolgimento   della   prestazione   (part   time
orizzontale   o   verticale,  modulazione  specifica  dell'orario  in
relazione a quello ordinario) dovranno essere concordate per iscritto
nell'ambito dei criteri e delle modalita' che saranno stabiliti dalla
contrattazione   collettiva.   Nell'attesa   della   suddetta    fase
contrattuale,  qualora  il dipendente non intenda adattare la propria
richiesta   alle   esigenze   dichiarate   dall'amministrazione,   la
trasformazione  avverra' secondo le modalita' indicate dal dipendente
stesso,    fermo    restando    il     potere     di     differimento
dell'amministrazione.
  Per  accelerare  i  tempi  di  svolgimento  della fase contrattuale
verranno quanto prima impartite all'Aran apposite direttive.
  Nell'eventualita' che il termine dei sessanta giorni dalla  domanda
dovesse  decorrere in assenza di espliciti atti dell'amministrazione,
la trasformazione si produrrebbe secondo le modalita' che  lo  stesso
dipendente  avra'  avuto  cura  di  indicare. Anche in questo caso e'
comunque   necessario   l'atto  scritto  per  formalizzare  le  nuove
modalita' di svolgimento della prestazione.

4. Differimento della trasformazione (comma 58, secondo periodo).

  L'amministrazione puo' rinviare la trasformazione del rapporto  per
un periodo non superiore a sei mesi dalla scadenza del termine per la
costituzione  automatica  dello  stesso  quando  da essa derivi grave
pregiudizio alla funzionalita' del servizio. Questa  situazione  puo'
configurarsi,  per esempio, in quei casi in cui la trasformazione sia
chiesta   dal   personale   di   piu'   elevata   ovvero    specifica
professionalita'  e  in quelli in cui le modalita' di svolgimento non
siano state concordate.

 5. Numero delle posizioni a tempo parziale consentite.

  Uno dei punti della precedente disciplina su cui il legislatore ora
non  e'  intervenuto  riguarda  il  limite  massimo  ammissibile   di
posizioni  di  lavoro  a  tempo  parziale.  Pertanto,  i  contingenti
massimi, nella misura a suo tempo stabilita legislativamente (art. 22
L. 724/94) e poi ribadita  dai  CCNL  di  comparto,  non  sono  stati
modificati.

  Nella  prima  applicazione  delle nuove disposizioni l'osservazione
sistematica dell'entita' delle trasformazioni  potra'  fornire  utili
informazioni per modificare eventualmente, mediante la contrattazione
collettiva, i contingenti massimi di rapporti a tempo parziale.

  La   mancanza  di  discrezionalita'  dell'amministrazione  ai  fini
dell'accoglimento  della  domanda  di  trasformazione  del   rapporto
determina  che non possono piu' essere definiti contingenti inferiori
ai tetti massimi stabiliti dai contratti. Solo in alcuni  settori  e'
prevista   espressamente  una  procedura  apposita  per  stabilire  i
contingenti (si veda la previsione, al comma 58, ultimo  periodo,  di
appositi  decreti interministeriali per i settori giustizia, difesa e
sicurezza  dello  Stato,  ordine  e  sicurezza  pubblica).   Con   le
amministrazioni  centrali  interessate  sono  in  corso  contatti per
individuare il personale che esercita  competenze  istituzionali  nei
settori  considerati,  definire  i  relativi contingenti massimi e le
modalita' di costituzione del rapporto.

  L'amministrazione e' quindi tenuta ad accogliere le domande fino  a
raggiungere il limite dei contingenti massimi per ciascuna qualifica.

  Le  nuove  norme  prevedono che le amministrazioni possono assumere
personale anche in deroga al divieto di assumere disposto per  l'anno
1997  dalla  stessa  legge n. 662/1996, alle condizioni stabilite dal
comma 59 dell'articolo 1. A tale proposito e' bene ricordare che:

   prima di procedere alle assunzioni occorre esperire  le  procedure
di  mobilita',  che  consistono  innanzitutto nella riallocazione del
proprio  personale  dislocato  in  sedi  diverse.  In   mancanza   di
situazioni  di  esubero da riassorbire mediante mobilita' interna, le
amministrazioni avranno cura di comunicare le disponibilita' di posti
che si  intendono  coprire  con  assunzioni  in  modo  da  consentire
l'eventuale  reperimento  di  personale  attraverso  i  canali  della
mobilita' intercompartimentale. Trascorsi inutilmente  trenta  giorni
dalla richiesta sara' possibile avviare le procedure di reclutamento;

la  contrattazione  collettiva  nazionale stabilira' le forme e le
modalita' di utilizzo della quota parte (50 per cento) delle  risorse
disponibili  a  seguito  delle  trasformazioni da tempo pieno a tempo
parziale, ai fini dell'incentivazione dei processi di mobilita';

   le  assunzioni,  se  effettuate  con  un  contratto part time, non
possono superare il tetto dei contingenti massimi;

   le amministrazioni dovranno tenere conto delle risorse finanziarie
risparmiate annualmente dalle trasformazioni dei  rapporti  da  tempo
pieno  a tempo parziale, cosi' come ripartite in base alla previsione
del citato comma 59.

  La deroga al blocco delle assunzioni, consentita nei  limiti  della
ripartizione  dei  risparmi  ora descritti, e' esercitabile anche per
assumere personale a tempo pieno. Restano naturalmente ferme le altre
situazioni gia' consentite di deroga al blocco delle  assunzioni  (si
veda  comma  46  dello  stesso  articolo 1) per la copertura di altri
posti eventualmente vacanti.

  In merito alla questione dei  contingenti,  calcolati  su  ciascuna
qualifica,  la  legge prevede il diritto di precedenza (comma 64) per
coloro che assistono handicappati gravi, malati di mente, anziani non
autosufficienti nonche' per i genitori con figli minori in  relazione
al  loro  numero.  Poiche'  le  domande potranno essere presentate in
qualsiasi periodo dell'anno occorrera' innanzitutto tenere conto, nei
sessanta giorni  di  tempo  previsti  per  la  trasformazione,  della
contestuale  presenza di domande presentate da chi puo' far valere la
precedenza; queste domande hanno la precedenza nell'ambito dei  posti
trasformabili.

  Si  chiarisce  infine  che  il personale gia' in part time ai sensi
della disciplina previgente va conteggiato ai fini  del  calcolo  del
numero massimo di trasformazioni ammesse.

6.  Limiti  allo svolgimento di altre attivita' lavorative (commi 56,
60 e 61).

  Le innovazioni piu' consistenti si rinvengono  proprio  nel  regime
delle  incompatibilita',  che  viene  ora  reso, qualora l'orario non
superi il 50  per  cento  di  quello  pieno,  ancor  piu'  flessibile
rispetto  alla  disciplina  precedente sul part time. In questo caso,
infatti, e' consentito svolgere anche un'altra attivita'  lavorativa,
subordinata (purche' questa non intercorra con altra amministrazione)
o  autonoma,  anche  mediante  iscrizione  ad  albi, a condizione che
l'ulteriore  attivita'  non  sia  in  conflitto  con  gli   interessi
dell'amministrazione.  Secondo  la  precedente  disciplina  invece le
altre prestazioni erano consentite solo se non interferivano  con  le
esigenze  di  servizio  e  non  erano  incompatibili con le attivita'
svolte. L'impegno a non svolgere attivita' che possano  concretamente
confliggere  con  quelle  istituzionali della propria amministrazione
dovra' essere formalizzato nel contratto individuale.

  Questa significativa attenuazione del dovere di  esclusivita',  per
il quale la regola e' che la doppia attivita' e' consentita mentre il
diniego  ha  ora  carattere  chiaramente  residuale, e' pero' ammessa
soltanto quando l'orario di lavoro non  superi  la  meta'  di  quello
ordinario.

  In  tutti  gli  altri  casi, cioe' nelle situazioni di part time ad
orario maggiore del 50 per  cento  (anche  se  gia'  esistenti  prima
dell'entrata  in  vigore della legge 662) ed in quelle di prestazioni
ad orario pieno rese dal  restante  personale,  senza  eccezioni,  il
tradizionale  dovere  di  esclusivita'  resta  confermato  nella  sua  
portata  generale, salvo i  casi  di deroga consentiti da  specifiche
disposizioni  riferentisi  a  settori  ben individuati.

  Risultano  invece  chiaramente  rafforzate  le sanzioni, poiche' e'
diventata  giusta  causa   di   licenziamento   (per   il   personale
contrattualizzato,  ovvero  la decadenza per il personale tuttora non
contrattualizzato) la violazione del divieto  di  svolgere  attivita'
ulteriore   non   autorizzata  (comma  61).  Quando  risulti  che  un
dipendente svolge  altra  attivita'  lavorativa  senza  la  richiesta
autorizzazione,  le  amministrazioni  possono ricorrere alla sanzione
disciplinare del licenziamento,  secondo  le  procedure  di  garanzia
previste  dai contratti collettivi. Costituisce violazione del dovere
di esclusivita' anche la mancata comunicazione di imminente inizio di
nuova attivita' da parte  di  chi  gia'  stia  in  regime  di  orario
ridotto,  poiche' la disposizione citata prevede di comunicare "entro
15 giorni" l'eventuale successivo inizio di attivita'.

  Data  la  severita'  degli  effetti   che   possono   derivare   da
comportamenti  omissivi  o  non  veritieri,  e'  opportuno richiamare
l'attenzione  dei  dipendenti  sulla  necessita'  di  richiedere   la
prescritta  autorizzazione anche quando essi intendano svolgere altri
lavori   occasionali.   L'autorizzazione,   continuera'   ad   essere
rilasciata  nei limiti e alle condizioni ricavabili dalla consolidata
prassi applicativa della disciplina generale (risalente  all'articolo
60  del  DPR  3/1957  e  confermata anche dall'articolo 58 del D.Lgs.
29/1993)  ovvero  da  quella  speciale  esistente   per   particolari
categorie  (per  esempio, il personale docente e il personale medico)
per le quali il regime  speciale  delle  attivita'  consentite  opera
invece al di fuori della descritta disciplina del part time.

  Il  richiamo  all'osservanza della nuova disposizione e' tanto piu'
opportuno se  si  considera  che  l'entrata  in  vigore  delle  nuove
sanzioni,  fissata  al  1  marzo  prossimo,  e'  posteriore  a quello
dell'intera legge. Entro tale data  dovranno  cessare  le  situazioni
vietate, per non ricadere nella sanzione sopra indicata.

  Data la novita' del regime sanzionatorio sara' opportuno richiamare
l'attenzione  dei  dipendenti sulla normativa in argomento e far loro
prendere visione della presente circolare, possibilmente prima  della
scadenza del suddetto termine.

  Viste  le  numerose  richieste  di chiarimenti, si ribadisce che le
attivita'   consentite   sono   comunque    tali    se    autorizzate
dall'amministrazione,  la  quale  continuera'  ad attenersi ai propri
consolidati indirizzi. Si rammenta soltanto,  in  questa  sede,  che,
fatti salvi i regimi speciali previsti da fonti normative settoriali,
le  attivita'  extra istituzionali sono da considerarsi incompatibili
quando:

   1. oltrepassano i limiti della saltuarieta' e occasionalita';

   2. si riferiscono allo svolgimento di libere professioni.  Restano
ferme  le  deroghe  gia'  previste da particolari disposizioni che in
taluni casi (ad esempio per gli psicologi) ammettono l'iscrizione  in
elenchi speciali ovvero anche in quelli ordinari.

  Le  attivita'  consentite  sono, comunque, un'eccezione rispetto al
prevalente e generale principio di incompatibilita'  Per  questo,  il
potere di autorizzazione delle amministrazioni deve essere esercitato
secondo  criteri  oggettivi  e  idonei a verificare la compatibilita'
dell'attivita' extra istituzionale in base alla natura della  stessa,
alle  modalita'  di  svolgimento e all'impegno richiesto. Si rammenta
che  l'autorizzazione si intende accolta se il provvedimento motivato
di diniego non sia emanato entro trenta giorni dalla richiesta.

  Sono escluse dalle sanzioni, e quindi anche dalla necessita'  della
preventiva  autorizzazione,  le  attivita'  rese  a  titolo  gratuito
esclusivamente presso associazioni di volontariato  o  cooperative  a
carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro.

  Le  attivita'  gratuite  che  siano  espressione  di  diritti della
personalita'  costituzionalmente  garantiti,  quali  la  liberta'  di
associazione   e   la   manifestazione  del  pensiero  (per  esempio,
partecipazione ad associazioni, comitati scientifici,  pubblicistica,
relazioni  per convegni, collaborazioni giornalistiche, ecc.) sono da
ritenersi senz'altro esercitabili. Si tratta di  attivita'  che  sono
comunque  consentite  purche'  non interferiscano con le esigenze del
servizio  e  che,  se  a  titolo  oneroso,   sono   assoggettate   ad
autorizzazione.   Per   altre  attivita'  svolte  a  titolo  gratuito
occorrera' valutare caso per  caso  la  loro  compatibilita'  con  il
rapporto  di  lavoro  in  essere  per  cui  resta  fermo l'obbligo di
chiedere ugualmente la prescritta autorizzazione.

  Non si ha inoltre motivo di ritenere modificata la disciplina delle
autorizzazioni  quando  si   tratti   di   incarichi   conferiti   da
amministrazioni   pubbliche   (ad  esempio:  commissioni  tributarie,
consulenze tecniche, consigli di amministrazione, collegi  sindacali,
comitati  di vigilanza, ecc.). Questa continuera' ad essere applicata
secondo gli indirizzi consolidati.

  La disciplina delle incompatibilita' non riguarda il  personale  in
distacco  o  aspettativa  sindacale  o per cariche elettive quando le
attivita'  sono   connesse   all'esercizio   del   proprio   mandato,
presumendosi  in  questi  casi la non interferenza con le esigenze di
servizio.

7. Trasformazione a tempo pieno.

  Le legge 662 non modifica i  precedenti  criteri  che  regolano  la
cessazione  del  part  time  e  il  passaggio a tempo pieno. Restano,
dunque valide le previsioni dell'art. 7 del  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117, che fissa, in linea
generale,  il decorso di un triennio per poter chiedere il ritorno al
tempo  pieno, che avverra'  con  precedenza  su  qualsiasi  forma  di
acquisizione  di personale.    Nell'attesa    dell'eventuale  diversa
definizione contrattuale della materia, per non vanificare il diritto
al  ritorno al  tempo  pieno  sara'  comunque  cura  del   dipendente
presentare la relativa domanda con congruo  anticipo, per  consentire
all'amministrazione la tempestivita' dei successivi adempimenti.

8. Servizi ispettivi.

  Occorre  segnalare,  infine,  la  necessita' che le innovazioni ora
introdotte,  sia  sotto  il  profilo  dei  limiti   di   orario   che
condizionano  lo  svolgimento  di  attivita'  lavorative  estranee al
contratto di lavoro con l'amministrazione sia con riguardo al  regime
generale delle incompatibilita' valido anche per il personale a tempo
pieno,  siano  sottoposte ad attenta osservazione, tramite gli uffici
ispettivi richiamati dal comma 62. Detta  funzione  ispettiva  potra'
essere  svolta  anche  da  un  ufficio  della  propria struttura gia'
abilitato  a  compiti  di  controllo,  al  quale  sara'   formalmente
conferita anche tale specifica funzione.

  La  necessita'  di attivare controlli e' assolutamente prioritaria,
come emerge chiaramente dal tenore del comma 62, il quale prevede non
solo l'obbligo per ciascuna amministrazione di effettuare verifiche a
campione sul rispetto delle disposizioni in argomento,  ma  anche  il
coinvolgimento  attivo  di  questo dipartimento e del ministero delle
finanze.

9. Enti locali esclusi.

  Il comma 65 prevede una particolare deroga per i piccoli comuni con
meno  di  cinque  dipendenti,  purche'  non   si   tratti   di   enti
strutturalmente  deficitari.  Dal tenore letterale della disposizione
sembra doversi  totalmente  escludere  il  personale  degli  enti  in
questione  da qualsiasi regime di part time, fermi restando eventuali
rapporti in essere,  che  saranno  ricondotti  alle  regole  generali
finora descritte.

                           ------------

  Data la novita' delle disposizioni in argomento ed i riflessi anche
di  ordine  finanziario  attesi,  si  reputa  necessario  il costante
monitoraggio della diffusione del ricorso  al  part  time,  al  quale
provvedera'  il  Ministero  del  tesoro  -  Ragioneria generale dello
Stato, ai sensi del titolo V del D.Lgs. n. 29/1993.

  Si coglie infine l'occasione per comunicare  che  e'  in  corso  di
predisposizione  il  decreto interministeriale previsto dal comma 187
dell'articolo in argomento, sul cumulo del part time con la  pensione
di anzianita'.
                                               Il Ministro: BASSANINI