Consiglio Nazionale delle Ricerche
Direzione Centrale del Personale - Rep. II
Stato Giuridico e Trattamento Economico

Circolare n. 9/1997

Posiz. 300.8 - Prot. N. 1552972

Roma, 27 febbraio 1997

Ai Dirigenti delle Direzioni Centrali,
dei Reparti, degli Uffici ed altre
Unità Operative
LORO SEDI

Ai Direttori degli Istituti, Centri di Studio, Aree di Ricerca,
Progetti Finalizzati ed altre Strutture CNR
LORO SEDI

Oggetto: Integrazioni alla circolare n. 28/96: attribuzione buono pasto

Si fa seguito alla circolare n. 28 del 5 novembre 1996 con la quale si sono fornite le istruzioni per l'applicazione di alcuni degli istituti contrattuali contenuti nel testo del CCNL del personale degli Enti di Ricerca e di Sperimentazione, autorizzato con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7.6.1996 e pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 189 alla G.U. n. 259 del 5.11.1996, per fornire alcuni chiarimenti in merito all'art. 6 del CCNL predetto.

Detta norma pattizia stabilisce:

1)
per il personale che osserva un orario di lavoro articolato su cinque giorni settimanali si applica il primo comma dell'art. 11 del DPR 509/79. Ove non sia funzionante un adeguato servizio mensa, sono attivate convenzioni per la utilizzazione dei buoni pasto;
2)
il buono pasto viene attribuito per la singola giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, con la relativa pausa;
3)
il buono pasto viene attribuito anche per la giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua, immediatamente dopo l'orario ordinario, almeno tre ore di lavoro straordinario, nel rispetto della pausa prevista all'interno della quale va consumato il pasto.
Quanto sopra premesso, il buono pasto è attribuito, a prescindere dall'articolazione dell'orario di lavoro, per ogni giornata lavorativa nella quale il dipendente si trovi nelle condizioni di cui al punto 3 sopra riportato.
Va precisato che la richiesta di prestazione di lavoro straordinario al personale che osservi un orario di lavoro su sei giorni dovrà essere rigorosamente limitata a casi assolutamente eccezionali, tenuto conto che tale articolazione dell'orario di lavoro ordinario risponde a specifiche esigenze personali e familiari del personale stesso, ritenute meritevoli di tutela.
Si ritiene, inoltre, opportuno rammentare che:
-
il lavoro straordinario non può essere utilizzato come strumento ordinario di programmazione del lavoro;
-
le prestazioni di lavoro straordinarie devono essere autorizzate dal Dirigente/Direttore nell'ambito del contingente orario assegnato alla struttura;
-
le Ammministrazioni pubbliche sono tenute a ridurre il ricorso al lavoro straordinario;
-
l'art. 9 della legge 30 dicembre 1991, n. 421 dispone che le Amministrazioni pubbliche non possono ricorrere al lavoro straordinario se presso di esse non sono regolarmente operanti strumenti o procedure di accertamento della effettiva durata della prestazione di lavoro.
IL DIRIGENTE GENERALE
Capo del Personale
(firmato: P. Marini)