Consiglio Nazionale delle Ricerche
Direzione Centrale Attività Scientifiche
Circolare n. 8/1996
Posiz. 113.0 - Prot. N. 020831
Roma, 5 marzo 1996
Ai Direttori degli Organi di Ricerca
Loro sedi
epc DCAG - IV Reparto
Affari giuridici e legali
Sede
epc Dirigenti Generali
Sede
Oggetto: Debitori insolventi
Da una recente verifica effettuata sui residui attivi derivanti dall'attività conto terzi si è dovuto constatare che molti utenti, contraenti di contratti di ricerca o usufruitori di prestazioni a tariffario, risultati insolventi o addirittura con contenzioso legale in corso, hanno potuto continuare ad usufruire delle suddette prestazioni facendo lievitare la mole della loro esposizione debitoria nei confronti del C.N.R. Essendo ciò al di fuori di ogni corretta logica gestionale si prega di bloccare qualsiasi tipo di prestazione a quegli utenti che risultano non aver ancora sanato la loro posizione nei riguardi dell'Ente; all'uopo si allega, per ogni singolo Organo, l'elenco dei debitori che risultano insolventi da più esercizi fìnanziarii e per i quali è stato interessato anche il Reparto Affari Legali.
Ai fini di una più attenta gestione delle attività conto terzi, si invitano gli Organi ammessi alla gestione sperimentale del nuovo Regolamento di Contabilità, e per ciò deputati all'emissione diretta delle fatture relative alla propria attività conto terzi, ad indicare sulle fatture chiaramente il termine massimo entro cui deve essere effettuato il pagamento ed, inoltre, ad inviare le stesse tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, (documento comprovante, in caso di contenzioso, l'avvenuta ricezione e la data relativa). Trascorso il termine indicato in fattura, senza che dalla sede centrale del C.N.R. sia stata data comunicazione dell'avvenuto incasso è opportuno, dopo le necessarie verifiche, inviare la pratica inerente tale credito alla Direzione Centrale Affari Generali - Reparto IV Affari Giuridici e Legali affinchè siano intraprese le azioni atte al recupero del medesimo, avendo cura di non effettuare più alcuna prestazione all'utente intestatario della suddetta fattura non pagata fino all'avvenuta estinzione di ogni pendenza.
Peraltro, considerando quanto predetto, si consigliano gli Organi che effettuano prestazioni a tariffario di emettere fattura contestualmente alla consegna dei certificati o delle attestazioni di prove, a fronte di pagamenti già effettuati tramite banca o con versamento su conto corrente postale.
Per quel che riguarda gli Organi, non in regime di sperimentazione, per i quali quindi la fatturazione continua, almeno per il 1996, ad essere effettuata dalla Sede Centrale, sarà cura del Reparto Affari Giuridici e Legali comunicare agli Istituti interessati eventuali azioni intraprese nei riguardi di debitori morosi in modo da poter rendere agevole il blocco delle prestazioni da parte dello stesso.
Si coglie l'occasione per rammentare che l'art. 18 del Regolamento di Contabilità testualmente recita: "I Dirigenti degli Uffici che hanno gestione di entrate curano, nei limiti delle rispettive attribuzioni e sotto la personale loro responsabilità, che l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate siano fatti prontamente ed integralmente".
Cordiali saluti
IL DIRETTORE GENERALE
(firmato: Nunzio De Rensis)