Consiglio Nazionale delle Ricerche
Direzione Centrale del Personale - Rep. II
Stato Giuridico e Trattamento Economico
Circolare n. 29/1996
Posiz. 300.8 - Prot. N. 1523398
Roma, 6 novembre 1996
Ai Direttori degli Organi di Ricerca,
delle Direzioni Centrali e
dei Reparti del CNR
LORO SEDI
Ai Direttori dei Progetti Finalizzati
LORO SEDI
Oggetto: Dimissioni volontarie - Assunzione presso altra Amministrazione Pubblica
Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulle disposizioni recate dal CCNL del comparto "Ricerca", stipulato il 7 ottobre u.s. per il personale dal IV al X livello professionale, in materia di cessazione del rapporto di lavoro o di opzione per altro impiego.
A) DIMISSIONI VOLONTARIE (ARTT. 18 e 19).
In caso di dimissioni volontarie, il dipendente deve darne comunicazione per iscritto all'Ente (Art. 18, comma 1). Al fine di facilitare la corretta compilazione della predetta comunicazione, si è predisposto l'allegato modello (All. 1) che dovrà essere utilizzato dal dipendente e trasmesso all'Amministrazione con i seguenti termini di preavviso (Art. 19, comma 2):
- 30 giorni, se l'anzianità di servizio è pari o inferiore a 5 anni; - 45 giorni, se l'anzianità di servizio è compresa tra 5 e 10 anni; - 60 giorni, se l'anzianità di servizio è superiore a 10 anni.
Si ricorda che l'inosservanza dei predetti termini di preavviso comporta la corresponsione all'Ente, da parte del dipendente, di una indennità pari all'importo della retribuzione corrispondente al periodo di mancato preavviso. Detto importo sarà trattenuto dall'Ente sulle somme dovute al dipendente a titolo di trattamento di fine rapporto.
I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese (Art. 19, comma 3). E' necessario, pertanto, che il dipendente abbia cura di inoltrare la domanda di dimissioni volontarie con congruo anticipo rispetto al termine prescelto per la decorrenza del preavviso. Per le domande presentate o pervenute nei periodi intermedi, il preavviso decorrerà dal primo termine utile successivo. L'Ente ha facoltà di risolvere il rapporto di lavoro, previo consenso del dipendente, sia all'inizio che durante il periodo di preavviso.
Il dipendente dovrà inoltrare la domanda di dimissioni volontarie tramite:
- consegna della stessa all'Ufficio Accettazione della Sede Centrale, che apporrà il timbro di ricezione, oppure - raccomandata con avviso di ricevimento.
All'inoltro con le modalità sopra indicate potrà seguire la trasmissione a mezzo fax (n. 06-49933697) della copia della domanda corredata, se del caso, della copia della ricevuta postale.
Il dipendente in prova può recedere dal rapporto di lavoro mediante comunicazione scritta delle proprie dimissioni senza obbligo di preavviso, purchè sia decorsa la metà del periodo di prova (Art. 4, comma 6).
B) ASSUNZIONE PRESSO ALTRA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (art.4 comma 11)
Al dipendente in servizio a tempo indeterminato, che risulti vincitore di concorso presso altra amministrazione italiana o degli altri Stati membri dell'Unione Europea o presso le istituzioni dell'Unione Europea, è concesso un periodo di aspettativa, senza retribuzione e decorrenza dell'anzianità, per la durata del periodo di prova connesso al nuovo impiego (Art. 4, comma 11). A tal fine, il dipendente dovrà trasmettere il modello allegato (All. 2), compilato in ogni sua parte. Alla scadenza del periodo di prova, che dovrà essere comunicata al CNR mediante trasmissione del modello allegato (All. 3), nel caso in cui il dipendente non intenda riprendere servizio presso il CNR, il rapporto di lavoro con il CNR stesso sarà risoluto per accettazione del nuovo impiego (opzione).
Le SS.LL. sono invitate a dare la massima diffusione della presente circolare.
| IL DIRIGENTE GENERALE Capo del Personale (firmato: P. Marini) |