Consiglio Nazionale delle Ricerche
Direzione Centrale del Personale

Circolare n. 26/1996

Posiz. 300.8 - Prot. N. 1521649

Roma, 28 ottobre 1996

Ai Direttori degli Organi di Ricerca,
dei Progetti Finalizzati,
delle Aree di Ricerca e dei Gruppi Nazionali
della Protezione Civile
LORO SEDI

Ai Dirigenti delle Direzioni Centrali,
dei Reparti, degli Uffici e delle
Strutture equiparate
SEDE

Al Direttore della Biblioteca Centrale
SEDE

Al Direttore del CED
SEDE

Oggetto: Contributo previdenziale del 10% - Legge 335/1995

Con riferimento alle numerose richieste di chiarimenti in merito all'applicazione, in ambito CNR, delle disposizioni di cui alla Legge n. 335/1995, concernenti gli adempimenti connessi al contributo previdenziale del 10%, si precisa quanto segue.

L'art. 2, commi da 26 a 32, della legge 8 agosto 1995, n. 335 recante "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare", ha previsto l'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invaliditą, la vecchiaia e i superstiti, attraverso l'iscrizione in apposita gestione separata presso l'INPS, nei confronti dei:

Per l'applicazione della predetta normativa in ambito CNR, occorre analizzare separatamente le diverse tipologie di rapporti di lavoro autonomo posti in essere dall'Ente per le esigenze istituzionali:

A. Incarichi di ricerca e di collaborazione tecnica

A1. I compensi e le indennitą di missione, corrisposti a personale dipendente dalle Universitą, da altri Istituti di istruzione superiore e da altre Amministrazioni o Enti Pubblici, sono inquadrati come redditi assimilati al lavoro dipendente di cui all'art. 47 del "Testo Unico delle Imposte sui Redditi".

Pertanto, il trattamento fiscale da applicare ai compensi sopra indicati č il seguente:

A2. I compensi e le indennitą di missione, corrisposti ai pensionati dello Stato o di Enti Pubblici, sono inquadrati come redditi di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49 del "Testo Unico delle Imposte sui Redditi".

Pertanto, il trattamento fiscale da applicare ai compensi sopra indicati č il seguente:

B. Incarichi di collaborazione professionale (Cfr. circ. 28/94 prot. 1392261 del 17/10/94)

Detti incarichi possono essere attribuiti, per quanto concerne le persone fisiche:

B1. Incarichi di collaborazione professionale conferiti a soggetti titolari di partita IVA

I compensi corrisposti a titolari di incarichi di collaborazione professionale muniti di partita IVA sono assoggettati al seguente trattamento fiscale:

Si precisa che l'assoggettamento al contributo previdenziale riguarda esclusivamente:

- le prestazioni effettuate dal 1° aprile 1996 da coloro che risultano non iscritti ad altre forme previdenziali;
- le prestazioni effettuate dal 30 giugno 1996 da coloro che risultano iscritti ad altre forme previdenziali.

B2. Incarichi di collaborazione professionale conferiti a soggetti iscritti ad Albi professionali e non titolari di partita IVA
(Attivitį occasionali di cui all'art. 81 del "Testo Unico" delle Imposte sui Redditi")

I compensi corrisposti in seguito al conferimento di tali incarichi sono assoggettati al seguente trattamento fiscale (all. 3):

C. Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ivi compresi i contratti di prestazione d'opera intellettuale di cui alla Legge 29 aprile 1988 n. 142

I compensi e le indennitą di missione, corrisposti a tale titolo, devono essere assoggettati al seguente trattamento fiscale (all. 1):

Si precisa che le disposizioni di cui alla Legge n. 335/1995, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno definito talune esenzioni soggettive ed oggettive dal contributo previdenziale del 10%, che vengono nel seguito specificate:

IL DIRIGENTE GENERALE
(firmato: P. Marini)