Consiglio Nazionale delle Ricerche
Direzione Centrale del Personale
Circolare n. 26/1996
Posiz. 300.8 - Prot. N. 1521649
Roma, 28 ottobre 1996
Ai Direttori degli Organi di Ricerca,
dei Progetti Finalizzati,
delle Aree di Ricerca e dei Gruppi Nazionali
della Protezione Civile
LORO SEDI
Ai Dirigenti delle Direzioni Centrali,
dei Reparti, degli Uffici e delle
Strutture equiparate
SEDE
Al Direttore della Biblioteca Centrale
SEDE
Al Direttore del CED
SEDE
Oggetto: Contributo previdenziale del 10% - Legge 335/1995
Con riferimento alle numerose richieste di chiarimenti in merito all'applicazione, in
ambito CNR, delle disposizioni di cui alla Legge n. 335/1995, concernenti gli adempimenti
connessi al contributo previdenziale del 10%, si precisa quanto segue.
L'art. 2, commi da 26 a 32, della legge 8 agosto 1995, n. 335 recante "Riforma del
sistema pensionistico obbligatorio e complementare", ha previsto l'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invaliditą, la vecchiaia e i superstiti,
attraverso l'iscrizione in apposita gestione separata presso l'INPS, nei confronti dei:
- soggetti che esercitano per professione abituale attivitą di lavoro autonomo ai sensi
del comma 1 dell'art. 49 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle Imposte sui
Redditi);
- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi del comma 2,
lettera a) del citato art. 49.
Per l'applicazione della predetta normativa in ambito CNR, occorre analizzare
separatamente le diverse tipologie di rapporti di lavoro autonomo posti in essere
dall'Ente per le esigenze istituzionali:
- titolari incarichi di ricerca e di collaborazione tecnica;
- titolari di incarichi di collaborazione professionale;
- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, compresi i titolari di
contratti di prestazione d'opera intellettuale ai sensi della Legge 29 aprile 1988 n. 143
A. Incarichi di ricerca e di collaborazione tecnica
A1. I compensi e le indennitą di missione, corrisposti a personale dipendente
dalle Universitą, da altri Istituti di istruzione superiore e da altre Amministrazioni o
Enti Pubblici, sono inquadrati come redditi assimilati al lavoro dipendente di cui
all'art. 47 del "Testo Unico delle Imposte sui Redditi".
Pertanto, il trattamento fiscale da applicare ai compensi sopra indicati č il
seguente:
- Aliquota fiscale a titolo di ritenuta di acconto: 15%;
- Codice ritenuta fiscale: "63";
- Contributo previdenziale del 10% di cui all'art. 2 della Legge n. 335/1995: non
dovuto.
A2. I compensi e le indennitą di missione, corrisposti ai pensionati dello Stato o
di Enti Pubblici, sono inquadrati come redditi di collaborazione coordinata e
continuativa di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49 del "Testo Unico delle
Imposte sui Redditi".
Pertanto, il trattamento fiscale da applicare ai compensi sopra indicati č il
seguente:
- Aliquota fiscale a titolo di ritenuta di acconto: 19%;
- Codice ritenuta fiscale: "65";
- Contributo previdenziale del 10%: dovuto (all. 1), con
le seguenti modalitą:
- -
- 1/3 a carico del titolare del contratto con applicazione della ritenuta (3,33%)
al momento del pagamento del corrispettivo;
- -
- la ritenuta del 3,33% va applicata sul 95% dell'ammontare dei compensi percepiti nel
periodo di imposta sino a L. 100.000.000 e sull'intero ammontare per la parte eccedente i
100.000.000 e fino a L. 137.000.000;
- -
- codice ritenuta del contributo previdenziale: "68";
- -
- 2/3 a carico del CNR, con versamento, per l'intero importo del contributo del 10%
(1/3 + 2/3), da eseguirsi, sempre a carico dell'Ente, entro il giorno 20 del mese
successivo al pagamento del compenso;
- -
- il titolare del contratto ha l'obbligo di comunicare al CNR l'eventuale raggiungimento
del limite massimo di versamenti, pari a L. 13.200.000, al fine di evitare l'ulteriore
applicazione delle ritenuta (all. 4).
B. Incarichi di collaborazione professionale (Cfr. circ. 28/94 prot. 1392261 del
17/10/94)
Detti incarichi possono essere attribuiti, per quanto concerne le persone fisiche:
- a soggetti titolari di partita IVA, iscritti o meno ad Albi professionali,
indipendentemente dall'applicazione dell'imposta per esenzioni a diverso titolo
(operazioni esenti o non imponibili);
- a soggetti non titolari di partita IVA, ma iscritti comunque ad un Albo professionale.
B1. Incarichi di collaborazione professionale conferiti a soggetti titolari di partita
IVA
I compensi corrisposti a titolari di incarichi di collaborazione professionale muniti
di partita IVA sono assoggettati al seguente trattamento fiscale:
- contributo previdenziale del 10% a carico del professionista (all.
2), senza applicazione della relativa ritenuta al momento del pagamento del
corrispettivo;
- addebito in parcella di una rivalsa a titolo definitivo nella misura del 4%
dell'onorario;
- sull'importo complessivo deve essere calcolata, oltre l'IVA, anche la ritenuta di
acconto IRPEF del 19% (circolare n. 109/E del Ministero delle Finanze dell'11 luglio
1996);
- Codice ritenuta fiscale IRPEF: "66".
Si precisa che l'assoggettamento al contributo previdenziale riguarda esclusivamente:
- - le prestazioni effettuate dal 1° aprile 1996 da coloro che risultano non iscritti
ad altre forme previdenziali;
- - le prestazioni effettuate dal 30 giugno 1996 da coloro che risultano iscritti
ad altre forme previdenziali.
B2. Incarichi di collaborazione professionale conferiti a soggetti iscritti ad Albi
professionali e non titolari di partita IVA
(Attivitį occasionali di cui all'art. 81 del "Testo Unico" delle Imposte sui
Redditi")
I compensi corrisposti in seguito al conferimento di tali incarichi sono assoggettati
al seguente trattamento fiscale (
all. 3):
- aliquota fiscale a titolo di ritenuta di acconto IRPEF del 19%;
- codice ritenuta IRPEF "66";
- contributo previdenziale del 10%: non dovuto
C. Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ivi compresi i contratti
di prestazione d'opera intellettuale di cui alla Legge 29 aprile 1988 n. 142
I compensi e le indennitą di missione, corrisposti a tale titolo, devono essere
assoggettati al seguente trattamento fiscale (all. 1):
- ritenuta fiscale a titolo di ritenuta di acconto IRPEF del 19%;
- codice ritenuta IRPEF "65";
- contributo previdenziale del 10%: dovuto, con le seguenti modalitą:
- -
- 1/3 a carico del titolare del contratto con applicazione della ritenuta (3,33%)
al momento del pagamento del corrispettivo;
- -
- la ritenuta del 3,33% va applicata sul 95% dell'ammontare dei compensi percepiti nel
periodo di imposta sino a L. 100.000.000 e sull'intero ammontare per la parte eccedente i
100.000.000 e fino a L. 137.000.000;
- -
- codice ritenuta del contributo previdenziale: "68";
- -
- 2/3 a carico del CNR, con versamento, per l'intero importo del contributo del 10%
(1/3 + 2/3), da eseguirsi, sempre a carico dell'Ente, entro il giorno 20 del mese
successivo al pagamento del compenso;
- -
- il titolare del rapporto ha l'obbligo di comunicare al CNR l'eventuale raggiungimento
del limite massimo di versamenti, pari a L. 13.200.000, al fine di evitare l'ulteriore
applicazione delle ritenuta (all. 4).
Si precisa che le disposizioni di cui alla Legge n. 335/1995, e successive
modificazioni ed integrazioni, hanno definito talune esenzioni soggettive ed oggettive dal
contributo previdenziale del 10%, che vengono nel seguito specificate:
- soggetti non residenti, che non abbiano stabilito il proprio domicilio fiscale in Italia
e che comunque non siano obbligati alla presentazione della denuncia dei redditi in
Italia;
- soggetti residenti, che abbiano superato il 65° anno di etą e che abbiano optato per
la non iscrizione alla apposita gestione separata presso l'INPS (all.
5);
- prestazioni effettuate fino al 31 marzo 1996 da coloro che non risultano iscritti
ad altre forme previdenziali;
- prestazioni effettuate fino al 29 giugno 1996 da coloro che risultano iscritti ad
altre forme previdenziali.
IL DIRIGENTE GENERALE
(firmato: P. Marini) |