Consiglio Nazionale delle Ricerche
Direzione Centrale del Personale
Reparto II
Stato Giuridico e Trattamento Economico
Circolare n. 2/1996
Posiz. 300.5 - Prot. N. 1470422
Roma, 12 gennaio 1996
Ai Direttori degli Istituti, Centri di Studio, Aree di Ricerca, Progetti Finalizzati e
Strutture equiparate
LORO SEDI
Ai Dirigenti delle Direzioni Centrali
SEDE
Al Direttore del Centro Elaborazione Dati e Reti di Comunicazione
SEDE
Al Direttore della Biblioteca Centrale
SEDE
Oggetto: Congedo ordinario
Si fa seguito alle circolari 22/95 e 23/95 del 29.5.95 riguardanti, rispettivamente, "Principi generali di impostazione dell'orario di servizio, dell'orario di lavoro e della rilevazione delle presenze del personale del CNR" e "Orario di servizio e di lavoro e criteri di rilevazione delle presenze per il personale della Sede Centrale del CNR e delle dipendenze periferiche in Roma", per fornire precisazioni in merito alla fruizione del congedo ordinario e nell'intento di risolvere i più ricorrenti quesiti che pervengono all'Amministrazione.
Premesso che per tutti gli aspetti relativi all'istituto delle "ferie" si rinvia alla vigente normativa contrattuale in materia, si evidenzia che il punto 2.6 della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 1995 n.7/95 (pubblicata nella G.U. supplemento ordinario 73 del 28 marzo 1995) testualmente recita:
"... omissis ... l'articolazione dell'orario di lavoro d'obbligo settimanale su cinque giornate lavorative, ovvero su sei giorni ... omissis ... comporta la fruizione, da parte dei dipendenti pubblici, di un diverso periodo di "ferie annuali"."
Pertanto lo svolgimento dell'orario di lavoro settimanale su cinque giornate lavorative comporta il godimento, oltre che delle quattro giornate di riposo di cui alla L. 937/77, di n. 28 giorni lavorativi di congedo ordinario annuale comprensivi dei due giorni previsti all'art. 1 comma 1, lett.a), della L. 23/12/1977 N. 937, da conteggiare dal lunedì al venerdì di ogni settimana qualora lavorativi.
Nulla è variato per il personale che continuerà a svolgere l'orario di lavoro articolato su sei giorni.
Si coglie l'occasione per sottolineare che nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata del congedo ordinario è determinata in proporzione al servizio prestato.
CONGEDO ORDINARIO FRUITO O MATURATO NEL 1995
Per una disciplina uniforme dei procedimenti di gestione del numero dei giorni di congedo ordinario fruito o maturato nel 1995 si applicano i seguenti principi.
I giorni di congedo ordinario maturati nellanno solare 1994, la cui fruizione sia stata differita per eccezionali e motivate esigenze di servizio anche dopo il secondo semestre 1995, rimangono numericamente invariati.
I giorni di congedo ordinario, maturati per l'anno 1995, sia per coloro che abbiano iniziato ad espletare l'orario di lavoro articolato in cinque giorni dal 5 giugno 1995 sia per coloro che abbiano osservato il predetto orario successivamente al 5 giugno, ammontano a 30 giorni lavorativi comprensivi dei due giorni previsti dall'art. 1, comma 1, lett. a) della Legge 937/77.
Tutto il personale ha, inoltre, diritto al godimento di 4 giorni ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della Legge n. 937/77.
Le SS.LL. sono incaricate di informare di quanto sopra tutti i dipendenti e di curarne, sotto la personale responsabilità, la corretta applicazione.
IL DIRIGENTE GENERALE
(firmato: P. Marini)