Consiglio Nazionale delle Ricerche
Direzione Centrale del Personale
Circolare n. 19/1996
Posiz. 300.15.1 - Prot. N. 1494290
Roma, 17 maggio 1996
Ai Dirigenti delle Direzioni Centrali
dei Reparti, degli Uffici e di altre Unità
operative della Sede Centrale
Ai Direttori degli Istituti,
Centri di studio, Aree di ricerca,
Progetti finalizzati ed altre strutture equiparate
LORO SEDI
Oggetto: Compensi di incentivazione per lanno 1996 (art. 16 - DPR 171/91).
Si comunica che la Giunta Amministrativa nell'esercizio delle funzioni di Consiglio di Amministrazione per il personale, nella seduta del 16 aprile 1996, ha recepito l'accordo sindacale in materia di gestione del "Fondo per il miglioramento dell'efficienza" (FME) e degli istituti contrattuali che ad esso fanno riferimento.
In considerazione del fatto che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) degli Enti Pubblici di Ricerca, siglato di recente, prevede un'articolazione diversa dell'utilizzo del Fondo rispetto a quella di cui all'accordo sopra riportato, è stata autorizzata l'attuazione del suddetto accordo limitatamente ai seguenti compensi incentivanti, che prevedono scadenze ravvicinate:
1 - indennità annua di "incentivazione e funzionalità", rapportata per ciascun livello professionale agli importi previsti dall'art. 29, comma 2, del DPR n. 568/1987, che sarà erogata nel mese di luglio 1996 con le stesse modalità adottate per l'anno 1995 e con importi rapportati al relativo stanziamento previsto per il corrente anno, pari a L. 18 miliardi;
2 - acconto sul compenso di incentivazione, da corrispondersi nel mese di luglio 1996 al personale avente titolo, senza demerito (criteri precedenti accordi: coefficienti 1-0). L'eventuale attribuzione del coefficiente zero deve essere adeguatamente motivata con provvedimento scritto.
Pertanto, per una adeguata documentazione del compenso di incentivazione di cui al precedente punto 2, i Direttori/Dirigenti faranno riferimento ai programmi ed obbiettivi previsti per il 1996 al fine di ottenere il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività istituzionali, con la partecipazione di tutto il personale che può accedere ai compensi previsti. I programmi già avviati dovranno essere portati a conoscenza delle rappresentanze sindacali locali, mediante l'attivazione della procedura prevista dall'art. 10 del decreto legislativo n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni.
Ciò premesso, ai fini della corresponsione dell'acconto sul compenso di incentivazione relativo al periodo 1 gennaio - 31 maggio 1996, si trasmette il tabulato relativo al personale che risulta in servizio presso codesta sede di lavoro.
Il tabulato dovrà essere compilato secondo le modalità di seguito indicate e restituito, esclusivamente mediante raccomandata, al "Reparto II - Stato giuridico e trattamento economico del personale" della Direzione Centrale del Personale, entro e non oltre il 10 giugno 1996.
Si richiama l'attenzione dei Direttori in indirizzo sulla necessità di rispettare il predetto termine.
CRITERI DI EROGAZIONE E MODALITA' DI COMPILAZIONE DEL TABULATO AI FINI DELLA CORRESPONSIONE DELL'ACCONTO PRECITATO.
1 - Il tabulato comprende i nominativi dei dipendenti di ruolo e dei dipendenti assunti ai sensi dell'art. 36 della legge n. 70/1975 con esclusione: del personale menzionato nell'art. 17 comma 11 del DPR 171/91 (profili: dirigente, ricercatore, tecnologo), dei dipendenti ex art. 36 L.70/75 ed ex art. 23 DPR 171/91 con trattamento equiparato a quello dei primi tre livelli professionali, profili di ricercatore e tecnologo, e del personale straordinario ex Art. 6 L. 70/75.
2 - Nella penultima colonna dovrà essere indicato il numero dei giorni di presenza in servizio di ciascun dipendente. Nel caso di dipendenti che, a giudizio del Dirigente/Direttore, abbiano demeritato e quindi sono proposti per l'esclusione dal compenso di cui trattasi, nella stessa colonna va indicato "NO". Come già contemplato nell'Accordo, le proposte di esclusione dovranno essere accompagnate da una specifica e motivata relazione e di tali proposte si dovrà dare contestuale comunicazione, da parte del Direttore/Dirigente, agli interessati.
I dipendenti proposti per l'incentivazione riceveranno il compenso in questione in misura proporzionale alle presenze in servizio ed al parametro stipendiale.
3 - Nel caso di dipendente trasferito o distaccato da una sede ad altra durante il periodo in esame, i dati relativi al numero complessivo dei giorni di presenza in servizio per il periodo considerato saranno registrati dal Dirigente/Direttore nel cui tabulato figura il nominativo del dipendente in questione.
4 - I giorni lavorativi per le unità funzionali il cui orario di lavoro è articolato in cinque giornate sono 106, per le altre sono 126. Per i dipendenti che hanno osservato un orario di lavoro diverso da quanto indicato sul tabulato, si prega di rettificare il valore dei giorni lavorativi.
Il computo dei giorni di presenza in servizio include anche:
a) il periodo di prova dei neo assunti effettuato dal 1/1 al 31/05/1996, qualora superato (si ricorda che gli assunti in ruolo già titolari di contratto di cui all'art. 36 L. 70/1975 e all'art. 23 DPR 171/91 sono esonerati dal periodo di prova qualora abbiano prestato servizio in questa ultima posizione per almeno tre mesi);
b) i giorni di assenza usufruiti a titolo di recupero o riposo compensativo;
c) i giorni di assenza, riconosciuti dall'Ente, quale infortunio sul lavoro o in itinere o quale malattia dipendente da causa di servizio;
d) i giorni di congedo ordinario e di permesso ai sensi della legge n. 937/1977;
e) i giorni di assenza per l'esercizio di funzioni presso gli uffici elettorali (art. 11 legge 21/3/1990 n. 53) e quelli conseguenti a convocazioni da parte di pubbliche autorità (cfr. allegato 1);
f) i giorni di assenza usufruiti ai sensi degli artt. 57 e 58 del DPR 411/1976 (congedi-permessi sindacali e partecipazione ad assemblee) e dell'art. 17, ultimo comma, del DPR 509/1979 (permessi per il personale professionalmente esposto ai rischi di radiazioni ionizzanti);
g) i giorni di astensione obbligatoria delle lavoratrici madri, a norma della legge n. 1204/1971 e dall'art. 27 del DPR 12.2.91 n. 171; per quanto riguarda l'astensione facoltativa prevista dalla medesima normativa dovranno essere indicati il numero di giorni con la percentuale di riduzione del trattamento economico prevista;
h) i giorni di assenza, ove previsto da specifiche norme, per donazioni di carattere socio-sanitario (sangue, midollo, ecc.).
Si raccomanda di osservare scrupolosamente il computo dei giorni di presenza secondo le modalità di cui ai precedenti punti da a) a h).
Per quanto riguarda le missioni o i distacchi per programmi finanziati da leggi o disposizioni speciali (ad es. progetto "Antartide"), che comportano la corresponsione di una apposita indennità giornaliera, a titolo di compenso forfettario per la partecipazione a tali programmi, i relativi periodi non vanno computati ai fini dei compensi di incentivazione di cui trattasi.
Al tabulato, compilato secondo le modalità predette, i Direttori/Dirigenti dovranno allegare la relazione sull'attività svolta dall'Unità Organica nel periodo di riferimento del compenso.
Si raccomanda la massima diffusione della presente circolare e si invita ad evidenziare, in ogni tipo di comunicazione al riguardo, il numero di codice che compare sia sugli attestati di presenza sia sul tabulato allegato alla voce "sede di lavoro".
| p. IL DIRETTORE GENERALE (firmato: P. Marini) |
Allegato 1 ASSENZA PER L'ESERCIZIO DI
FUNZIONI PRESSO GLI
UFFICI ELETTORALI
1 - In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle Regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati, nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei sostenitori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.
2 - I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.
ASSENZE A SEGUITO DI CONVOCAZIONE DA PARTE DI
PUBBLICHE AUTORITÀ
Sono considerate, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa le assenze effettuate dai dipendenti:
- convocati dalle Autorità militari per essere sottoposti a visita medica per servizio di leva;
- convocati dalle Preture, dai Tribunali, dalle Corti di appello, in Questura o presso Stazioni dei Carabinieri, ecc., per motivi di giustizia, e precisamente: quali testimoni ovvero in qualità di parti lese nei soli procedimenti penali, quali giudici popolari, quali tutori di minori o di incapaci.