Consiglio Nazionale delle Ricerche
Direzione Centrale del Personale
Circolare n. 18/1996
Posiz. 315 P.G. - Prot. N. 1491780
Roma, 6 maggio 1996
Ai Direttori degli Istituti, Centri di Studio, Aree di Ricerca,
Progetti Finalizzati e strutture equiparate
LORO SEDI
Ai Dirigenti delle Direzioni Centrali,
SEDE
Al Direttore del Centro Elaborazione
Dati e Reti di comunicazione
SEDE
Al Direttore della Biblioteca Centrale
SEDE
Oggetto: Disciplina e contingente di ore per l'effettuazione di lavoro straordinario nell'anno 1996.
Si comunica che la Giunta Amministrativa nell'esercizio delle funzioni di Consiglio di Amministrazione per il personale, nella seduta del 16 aprile 1996, ha recepito l'accordo sindacale in materia di gestione del "Fondo per il miglioramento dell'efficienza" (FME) e degli istituti contrattuali che ad esso fanno riferimento, sia pure con riserva di una revisione derivante dalla stipulazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), siglato di recente.
L'accordo richiamato prevede, in particolare, lo stanziamento di L. 4 miliardi per compensare prestazioni di lavoro straordinario, nella misura media di n. 50 ore pro-capite del personale destinatario del FME. Conseguentemente, le Strutture dirette dalle SS.LL. potranno disporre per il corrente anno di un contingente di ore di lavoro straordinario pari al prodotto fra 50 ore ed il numero dei dipendenti aventi diritto a percepire il compenso per tale prestazione, che risultino in servizio al 31 dicembre 1995.
Si precisa che il suddetto contingente di ore è riferito alla Unità Organica o Struttura Organizzativa e non al singolo dipendente. Pertanto, eventuali variazioni del numero di personale che possono intervenire nel corso dell'anno non comporteranno modifiche alla consistenza del contingente stesso.
Il compenso per lavoro straordinario è dovuto ai dipendenti assunti in ruolo ed a quelli con contratto a tempo determinato ex art. 36 della Legge 70/75 ed ex art. 23 del DPR 171/91 percettori di stipendio non omnicomprensivo; pertanto sono esclusi dall'attribuzione del compenso di cui trattasi i dipendenti con profilo corrispondente ai livelli dal I al III.
Inoltre, sono esclusi tassativamente dalla attribuzione dei compensi di cui sopra i dipendenti assunti ai sensi dell'art. 6 della Legge 70/75 (trimestrali).
L' elenco del personale che può effettuare lavoro straordinario, con diritto al relativo compenso, è riportato nel tabulato che si allega, ripartito per Unità Funzionali; qualora non vi fosse rispondenza fra l'elenco suddetto ed il personale attualmente in servizio, si prega di darne immediata comunicazione al Reparto II della Direzione Centrale del Personale, avendo cura di corredare ogni tipo di comunicazione al riguardo con il numero di codice della Unità Funzionale interessata, rilevabile anche dall'allegato tabulato e corrispondente alla voce "Sede lavoro" riportata sugli attestati mensili per la rilevazione delle presenze.
Il Direttore/Dirigente può autorizzare singoli dipendenti, all'interno del contingente sopra richiamato, ad effettuare lavoro straordinario fino al limite di 250 ore annue.
Sugli attestati di presenza dovranno registrarsi esclusivamente le ore di lavoro straordinario rientranti nel tetto individuale autorizzato.
Si ricorda, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con
direttiva-circolare n. 3/4 del 16 febbraio 1994, ha sottolineato che:
- il lavoro straordinario non dev'essere usato come strumento ordinario di programmazione
del lavoro;
- il ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario, strettamente necessarie, è
consentito soltanto in presenza di effettive esigenze di servizio;
- le ore di lavoro straordinario devono essere autorizzate, documentate e accertate a cura
del Dirigente/Direttore, che ne è responsabile.
La predetta circolare, infine, ha richiamato l'art. 9 della Legge 30/12/91, n. 412, nella parte in cui dispone che le amministrazioni pubbliche "non possono ricorrere al lavoro straordinario" se presso di esse "non sono regolarmente operanti strumenti o procedure idonei all 'accertamento della effettiva durata della prestazione di lavoro".
| p. IL DIRETTORE GENERALE (firmato: P. Marini) |