Consiglio Nazionale delle Ricerche
Direzione Centrale Affari Generali
Reparto IV Affari Giuridici e Legali

Circolare n. 15/1996

Posiz. 300.22 - Prot. N. 1489678

Roma, 19 aprile 1996

Ai Direttori degli Organi di Ricerca, delle Direzioni Centrali
e dei Reparti del CNR
LORO SEDI

Ai Direttori dei Progetti Finalizzati
LORO SEDI

e p.c.
Ai Rettori delle Università e Politecnici
LORO SEDI

Oggetto: Trattamento di missione: modifica di aliquote contributive.

Si comunica che, con circolare n. 24, del 27.1.1996, l'INPS ha reso noto che, per l'anno 1996, la prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata in L. 60.687.000 annue (L. 5.057.000 mensili).
Pertanto, a decorrere dal 1.1.1996, l'aliquota contributiva aggiuntiva dell'1%, dovuta dai lavoratori dipendenti in base all'art. 3-ter del D.L. 19.9.1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14.11.1992, n. 438, viene applicata sulla quota di retribuzione eccedente il predetto limite.
Quanto sopra comporta riflessi anche ai fini del trattamento di missione spettante ai dipendenti del CNR che si recano in trasferta sia in Italia che all'estero (cfr. precedente circolare CNR n. 3/95 del 31.1.1995).

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Si informa altresì che il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 15.1.1996 (pubblicato sulla G.U. n. 15, del 19.1.1996) ha stabilito, con decorrenza 1 ottobre 1995, un aumento, pari a 0,60 punti percentuali, delle aliquote contributive di finanziamento delle gestioni pensionistiche a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti, in attuazione dell'art. 17, comma 5°, della Legge 23.12.1994, n. 724.
Detto maggiore onere contributivo, che riguarda soltanto dipendenti iscritti all'INPS, ovvero alle altre gestioni speciali citate nell'art. 1, comma primo, del D.L. 30.12.1995, n. 574, convertito, con modificazioni, dalla legge 1.3.1996, n. 105, è ripartito, ai sensi del 3° comma dello stesso articolo, per un terzo (pari a 0,20 punti percentuali) a carico dei lavoratori e per due terzi (pari a 0,40 punti percentuali) a carico dei datori di lavoro.

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Si fa presente, ancora, che l'art. 2, comma 9°, della legge 8.8.1995, n. 335, recante "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare", testualmente dispone: "Con effetto dal 1.1.1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonchè per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, si applica, ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile, l'art. 12 della Legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni ..(omissis)" (vedasi Supplemento Ordinario n. 101 alla G.U. n. 190 del 16.8.1995).
L'estensione dell'ambito applicativo dell'art. 12 della Legge n. 153/1969, disposta dalla norma sopra riportata, viene ora a generalizzare il criterio di considerare retribuzione imponibile, ai fini contributivi, fiscali e previdenziali "tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro", escluse le voci tassativamente indicate dalla norma stessa, qualunque sia l'istituto previdenziale a cui il lavoratore stesso afferisca.
Pertanto, a valere dal 1.1.1996, per i dipendenti dell'Ente iscritti alla Cassa di Previdenza per i Dipendenti degli Enti Locali (CPDEL) e alla Cassa per le Pensioni ai Sanitari (CPS), la retribuzione "contributiva" è più elevata in quanto, oltre al trattamento fondamentale, comprende, analogamente a quanto già previsto per gli iscritti all'INPS, anche la quasi totalità delle voci del trattamento accessorio (incluse quelle che sono previste dal contratto di lavoro del comparto) tra le quali vanno ricomprese le indennità di trasferta dovute al personale che si reca in missione sia in Italia che all'estero.
Ai fini che in questa sede interessano, si ritiene opportuno fare rinvio alla circolare dell'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP), n. 2, in data 10.1.1996, avente carattere esplicativo e ricognitivo per le posizioni contributive dei dipendenti del CNR iscritti alla Cassa di Previdenza per i Dipendenti degli Enti Locali e alla Cassa di Previdenza per la Sanità (G.U. n. 11 del 15.1.1996).

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Si comunica infine che l'art. 3, comma 24, della sopra citata Legge 335/95, così recita: "In attesa dell'entrata a regime della riforma della previdenza obbligatoria disposta dalla presente legge e dei corrispondenti effetti finanziari, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1996, le aliquote contributive dovute all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza esclusive, sostitutive ed esonerative della medesima, sono elevate di 0,35 punti percentuali a carico del dipendente e 0,35 punti a carico dei datori di lavoro già obbligati al contributo di cui all'art. 22 della legge 11.3.1988, n. 67... omissis" (vedasi ancora Supplemento Ordinario n. 101 della G.U. n. 190 del 16.8.1995).
A tale riguardo, si ritiene opportuno far rilevare che l'elevazione di cui si è detto, applicabile a tutti i dipendenti del CNR, non determina alcun aggravio della contribuzione complessiva, in quanto sostituisce il contributo, di pari importo, per le finalità della (ex) GESCAL, non più dovuto.

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Tenuto conto delle modifiche apportate in materia di trattamento di missione dalle norme sopra citate, come di consueto si è provveduto ad aggiornare le tabelle relative alle aliquote contributive da applicare sul predetto trattamento. Tali tabelle, che sostituiscono quelle inviate con circolare n. 10 dell'11.4.1995, come le precedenti sono suddivise in due serie, distinte come allegato 1 ed allegato 2.
Si precisa che le tabelle di cui all'allegato 1 contengono i dati di computo del trattamento di missione del personale che percepisce una retribuzione contributiva inferiore o pari a L. 60.687.000 all'anno, mentre le tabelle di cui all'allegato 2 racchiudono i dati di calcolo del trattamento di missione del personale che fruisce di una retribuzione contributiva superiore all'indicato importo.

IL DIRETTORE GENERALE
(firmato: Nunzio De Rensis)