Consiglio Nazionale delle Ricerche
Direzione Centrale Affari Generali
Reparto IV Affari Giuridici e Legali
Circolare n. 15/1996
Posiz. 300.22 - Prot. N. 1489678
Roma, 19 aprile 1996
Ai Direttori degli Organi di Ricerca, delle Direzioni Centrali
e dei Reparti del CNR
LORO SEDI
Ai Direttori dei Progetti Finalizzati
LORO SEDI
e p.c.
Ai Rettori delle Università e Politecnici
LORO SEDI
Oggetto: Trattamento di missione: modifica di aliquote contributive.
Si comunica che, con circolare n. 24, del 27.1.1996, l'INPS ha reso noto che, per
l'anno 1996, la prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata in L.
60.687.000 annue (L. 5.057.000 mensili).
Pertanto, a decorrere dal 1.1.1996, l'aliquota contributiva aggiuntiva dell'1%, dovuta dai
lavoratori dipendenti in base all'art. 3-ter del D.L. 19.9.1992, n. 384, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 14.11.1992, n. 438, viene applicata sulla quota di retribuzione
eccedente il predetto limite.
Quanto sopra comporta riflessi anche ai fini del trattamento di missione spettante ai
dipendenti del CNR che si recano in trasferta sia in Italia che all'estero (cfr.
precedente circolare CNR n. 3/95 del 31.1.1995).
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Si informa altresì che il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
in data 15.1.1996 (pubblicato sulla G.U. n. 15, del 19.1.1996) ha stabilito, con
decorrenza 1 ottobre 1995, un aumento, pari a 0,60 punti percentuali, delle aliquote
contributive di finanziamento delle gestioni pensionistiche a carico dei datori di lavoro
e dei lavoratori dipendenti, in attuazione dell'art. 17, comma 5°, della Legge
23.12.1994, n. 724.
Detto maggiore onere contributivo, che riguarda soltanto dipendenti iscritti all'INPS,
ovvero alle altre gestioni speciali citate nell'art. 1, comma primo, del D.L. 30.12.1995,
n. 574, convertito, con modificazioni, dalla legge 1.3.1996, n. 105, è ripartito, ai
sensi del 3° comma dello stesso articolo, per un terzo (pari a 0,20 punti percentuali) a
carico dei lavoratori e per due terzi (pari a 0,40 punti percentuali) a carico dei datori
di lavoro.
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Si fa presente, ancora, che l'art. 2, comma 9°, della legge 8.8.1995, n. 335, recante
"Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare", testualmente
dispone: "Con effetto dal 1.1.1996, per i dipendenti delle Amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1 del D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di
previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonchè per le altre
categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, si applica, ai fini
della determinazione della base contributiva e pensionabile, l'art. 12 della Legge 30
aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni ..(omissis)"
(vedasi Supplemento Ordinario n. 101 alla G.U. n. 190 del 16.8.1995).
L'estensione dell'ambito applicativo dell'art. 12 della Legge n. 153/1969, disposta dalla
norma sopra riportata, viene ora a generalizzare il criterio di considerare retribuzione
imponibile, ai fini contributivi, fiscali e previdenziali "tutto ciò che il
lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi
ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro", escluse le voci tassativamente
indicate dalla norma stessa, qualunque sia l'istituto previdenziale a cui il lavoratore
stesso afferisca.
Pertanto, a valere dal 1.1.1996, per i dipendenti dell'Ente iscritti alla Cassa di
Previdenza per i Dipendenti degli Enti Locali (CPDEL) e alla Cassa per le Pensioni ai
Sanitari (CPS), la retribuzione "contributiva" è più elevata in quanto, oltre
al trattamento fondamentale, comprende, analogamente a quanto già previsto per gli
iscritti all'INPS, anche la quasi totalità delle voci del trattamento accessorio (incluse
quelle che sono previste dal contratto di lavoro del comparto) tra le quali vanno
ricomprese le indennità di trasferta dovute al personale che si reca in missione sia in
Italia che all'estero.
Ai fini che in questa sede interessano, si ritiene opportuno fare rinvio alla circolare
dell'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica
(INPDAP), n. 2, in data 10.1.1996, avente carattere esplicativo e ricognitivo per le
posizioni contributive dei dipendenti del CNR iscritti alla Cassa di Previdenza per i
Dipendenti degli Enti Locali e alla Cassa di Previdenza per la Sanità (G.U. n. 11 del
15.1.1996).
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Si comunica infine che l'art. 3, comma 24, della sopra citata Legge 335/95, così
recita: "In attesa dell'entrata a regime della riforma della previdenza
obbligatoria disposta dalla presente legge e dei corrispondenti effetti finanziari, a
decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1996, le aliquote contributive
dovute all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza esclusive, sostitutive ed
esonerative della medesima, sono elevate di 0,35 punti percentuali a carico del dipendente
e 0,35 punti a carico dei datori di lavoro già obbligati al contributo di cui all'art. 22
della legge 11.3.1988, n. 67... omissis" (vedasi ancora Supplemento Ordinario n.
101 della G.U. n. 190 del 16.8.1995).
A tale riguardo, si ritiene opportuno far rilevare che l'elevazione di cui si è detto,
applicabile a tutti i dipendenti del CNR, non determina alcun aggravio della contribuzione
complessiva, in quanto sostituisce il contributo, di pari importo, per le finalità della
(ex) GESCAL, non più dovuto.
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Tenuto conto delle modifiche apportate in materia di trattamento di missione dalle
norme sopra citate, come di consueto si è provveduto ad aggiornare le tabelle relative
alle aliquote contributive da applicare sul predetto trattamento. Tali tabelle, che
sostituiscono quelle inviate con circolare n. 10 dell'11.4.1995, come le precedenti sono
suddivise in due serie, distinte come allegato 1 ed allegato 2.
Si precisa che le tabelle di cui all'allegato 1 contengono i
dati di computo del trattamento di missione del personale che percepisce una retribuzione
contributiva inferiore o pari a L. 60.687.000 all'anno, mentre le tabelle di cui all'allegato 2 racchiudono i dati di calcolo del trattamento di
missione del personale che fruisce di una retribuzione contributiva superiore all'indicato
importo.
| IL DIRETTORE GENERALE (firmato: Nunzio De Rensis) |