Consiglio Nazionale delle Ricerche
Direzione Centrale del Personale
Bilancio e Riscontro

Circolare n. 39/1995

Posiz. 300.22 - Prot. N. 1466465

Roma, 18 dicembre 1995

Ai Direttori degli Organi di ricerca, delle Direzioni Centrali, dei Reparti e degli Uffici del CNR
LORO SEDI

Ai Direttori dei Progetti Finalizzati
LORO SEDI

Alle Strutture Decentrate della D.C.R.B.R.
LORO SEDI

e p.c.
Ai Rettori delle Università e Politecnici
LORO SEDI

Oggetto: Rimborso delle spese per pasti documentate con scontrini fiscali

Si ricorda che, con precedente lettera circolare n. 7/89, in data 25/2/1989, della Direzione Centrale Ordinamento, Affari Legali e Relazioni Internazionali - Servizio Affari Legali - erano state fornite indicazioni nel senso che i dipendenti inviati in missione potevano ottenere il rimborso - entro limiti predeterminati - delle spese sostenute per la consumazione di due pasti al giorno, dietro presentazione di fatture o di ricevute fiscali loro rilasciate dai ristoranti, dalle trattorie e dagli altri pubblici esercizi del settore della ristorazione.
In effetti, la normativa fiscale impone, per le attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate nei pubblici esercizi, l'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale.
Dal 1 gennaio 1993 il legislatore ha tuttavia voluto agevolare alcune categorie di attività, e tra queste le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nei pubblici esercizi, concedendo a questi ultimi la facoltà di scegliere se emettere lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale e regolando le condizioni in presenza delle quali è possibile per gli esercizi stessi effettuare l'opzione.
L'art. 3 del decreto ministeriale 21 dicembre 1992 stabilisce, infatti, che i soggetti obbligati al rilascio della ricevuta fiscale possono optare per l'emissione dello scontrino fiscale a condizione che questo contenga una descrizione analitica dei beni o dei servizi che formano oggetto dell'operazione, idonea a consentire un controllo della veridicità del corrispettivo indicato.
A differenza della ricevuta fiscale, integrabile con i dati identificativi del cliente, lo scontrino fiscale non è integrabile e non permette, in linea di massima la documentazione del costo sostenuto.
Tuttavia dalla circolare ministeriale 13 RT/1702 del 20/11/1974 si evince la non necessaria identificazione della persona mediante documento valido a dimostrare un costo deducibile, se esso viene allegato tra i documenti di spesa sostenuti dal dipendente recatosi in trasferta ed inserito nella richiesta di rimborso spese consegnata al datore di lavoro.
Pertanto, al fine di una corretta presentazione del documento di spesa per pasti effettuati in missione, lo scontrino fiscale, emesso secondo le modalità indicate nel decreto ministeriale 21 dicembre 1992 (descrizione analitica dell'operazione effettuata, contenente la natura, quantità e qualità dei servizi), deve essere considerato come documento probatorio di spesa alla stessa stregua della fattura o ricevuta fiscale.

IL DIRETTORE GENERALE
(firmato: Nunzio De Rensis)