Consiglio Nazionale delle Ricerche
Direzione Centrale del Personale
Bilancio e Riscontro
Circolare n. 39/1995
Posiz. 300.22 - Prot. N. 1466465
Roma, 18 dicembre 1995
Ai Direttori degli Organi di ricerca, delle Direzioni Centrali, dei Reparti e degli
Uffici del CNR
LORO SEDI
Ai Direttori dei Progetti Finalizzati
LORO SEDI
Alle Strutture Decentrate della D.C.R.B.R.
LORO SEDI
e p.c.
Ai Rettori delle Università e Politecnici
LORO SEDI
Oggetto: Rimborso delle spese per pasti documentate con scontrini fiscali
Si ricorda che, con precedente lettera circolare n. 7/89, in data 25/2/1989, della
Direzione Centrale Ordinamento, Affari Legali e Relazioni Internazionali - Servizio Affari
Legali - erano state fornite indicazioni nel senso che i dipendenti inviati in missione
potevano ottenere il rimborso - entro limiti predeterminati - delle spese sostenute per la
consumazione di due pasti al giorno, dietro presentazione di fatture o di ricevute fiscali
loro rilasciate dai ristoranti, dalle trattorie e dagli altri pubblici esercizi del
settore della ristorazione.
In effetti, la normativa fiscale impone, per le attività di somministrazione di alimenti
e bevande effettuate nei pubblici esercizi, l'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale.
Dal 1 gennaio 1993 il legislatore ha tuttavia voluto agevolare alcune categorie di
attività, e tra queste le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nei pubblici
esercizi, concedendo a questi ultimi la facoltà di scegliere se emettere lo scontrino
fiscale o la ricevuta fiscale e regolando le condizioni in presenza delle quali è
possibile per gli esercizi stessi effettuare l'opzione.
L'art. 3 del decreto ministeriale 21 dicembre 1992 stabilisce, infatti, che i soggetti
obbligati al rilascio della ricevuta fiscale possono optare per l'emissione dello
scontrino fiscale a condizione che questo contenga una descrizione analitica dei beni o
dei servizi che formano oggetto dell'operazione, idonea a consentire un controllo della
veridicità del corrispettivo indicato.
A differenza della ricevuta fiscale, integrabile con i dati identificativi del cliente, lo
scontrino fiscale non è integrabile e non permette, in linea di massima la documentazione
del costo sostenuto.
Tuttavia dalla circolare ministeriale 13 RT/1702 del 20/11/1974 si evince la non
necessaria identificazione della persona mediante documento valido a dimostrare un costo
deducibile, se esso viene allegato tra i documenti di spesa sostenuti dal dipendente
recatosi in trasferta ed inserito nella richiesta di rimborso spese consegnata al datore
di lavoro.
Pertanto, al fine di una corretta presentazione del documento di spesa per pasti
effettuati in missione, lo scontrino fiscale, emesso secondo le modalità indicate nel
decreto ministeriale 21 dicembre 1992 (descrizione analitica dell'operazione effettuata,
contenente la natura, quantità e qualità dei servizi), deve essere considerato come
documento probatorio di spesa alla stessa stregua della fattura o ricevuta fiscale.
IL DIRETTORE GENERALE
(firmato: Nunzio De Rensis)