Consiglio Nazionale delle Ricerche
Direzione Centrale del Personale
Reparto II
Stato Giuridico e Trattamento Economico

Circolare n. 37/1995

Roma, 12 dicembre 1995

Pos. 300.8 - Prot. n. 1465089

Ai Dirigenti delle Direzioni Centrali, dei Reparti, degli Uffici ed altre Unità Operative.
LORO SEDI

Ai Direttori degli Istituti, Centri di Studio, Aree di Ricerca, Progetti Finalizzati, e altre strutture CNR
LORO SEDI

Oggetto: Attribuzione temporanea di mansioni superiori.

Con riferimento ai numerosi quesiti che pervengono in merito all'attribuzione, anche solo temporanea, di mansioni superiori, si precisa quanto segue.

Il Dlgs 29/93, nell'ambito del processo di razionalizzazione nell'organizzazione della pubblica amministrazione, ha attribuito ai Dirigenti/Direttori piena autonomia e responsabilità in ordine all'organizzazione degli uffici e alla gestione del personale.

Peraltro, va ricordato che è ormai consolidato in dottrina e giurisprudenza il divieto, per il datore di lavoro, di adibire il dipendente a mansioni diverse da quelle proprie della qualifica di appartenenza. L'attribuzione delle mansioni e del correlativo trattamento economico hanno, infatti, il loro presupposto nel provvedimento di inquadramento, non potendo tali elementi costituire oggetto di determinazioni da parte dei Dirigenti/Direttori.

D'altra parte le nuove norme introdotte dal Dlgs 29/93 relative al rapporto di lavoro del personale comportano l'introduzione di principi di flessibilità nell'esplicazione delle mansioni di ogni qualifica.

In particolare, l'art. 56 del Dlgs sopracitato ha affermato il principio che nelle mansioni della qualifica di appartenenza rientra comunque lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro. Inoltre il dipendente, se richiesto dal Dirigente/Direttore, è tenuto, in aggiunta alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza, a svolgere compiti specifici, ma non prevalenti, della qualifica superiore senza che ciò costituisca titolo per l'assegnazione definitiva delle relative mansioni.

Nei casi sopra esaminati il dipendente non ha diritto ad alcuna variazione del trattamento economico nè del profilo di inquadramento.

Si fa presente, inoltre, che l'art. 57 del dlgs 29/93 - non ancora entrato in vigore a seguito di continui differimenti del termine iniziale per la sua applicazione - ha previsto che nei casi in cui non sia possibile assicurare con i criteri di flessibilità la funzionalità dei servizi, il dipendente possa essere assegnato temporaneamente a mansioni immediatamente superiori, con il correlativo distoglimento dalle mansioni proprie della qualifica di appartenenza. Peraltro, tale attribuzione temporanea di mansioni immediatamente superiori con il correlativo trattamento economico è prevista solo nei casi di:
1) vacanza organica per un periodo non superiore a tre mesi;
2) sostituzione di altro dipendente con diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di assenza, tranne quello per ferie.

Nei casi sopra indicati e nel momento in cui entrerà in vigore l'art. 57 del Dlgs 29/93, l’assegnazione del dipendente a mansioni immediatamente superiori dovrà essere disposta secondo la procedura sotto indicata:
- il Direttore/Dirigente della struttura di appartenenza richiede l'espletamento di mansioni immediatamente superiori, con provvedimento motivato. In tale provvedimento indica il periodo di attribuzione delle mansioni suddette non superiore a tre mesi nel caso di vacanza di posto in organico e non superiore al periodo di assenza del dipendente nel caso di sostituzione di cui al precedente punto 2). Inoltre, per il caso di vacanza di posto in organico, il Direttore/Dirigente deve controllare la disponibilità del posto in organico presso gli uffici competenti e, contestualmente all'attribuzione di mansioni superiori, chiedere, ai sensi dell'art. 57, 3 co., del Dlgs 29/93, l'avvio delle procedure per la copertura del posto vacante;
- il provvedimento del Dirigente/Direttore è trasmesso alla Direzione Centrale del Personale ai fini dell'attribuzione del relativo trattamento economico;
- al termine del periodo previsto, dovrà essere predisposta ed inviata alla predetta Direzione Centrale una relazione sull'attività svolta dal dipendente assegnato a mansioni superiori ed il dipendente dovrà essere destinato a svolgere nuovamente le mansioni del livello di appartenenza.

Tale procedura non può essere attivata fino a quando la Direzione Centrale del Personale non comunicherà il termine iniziale per l'applicazione dell'art. 57 del Dlgs 29/93 che, si ricorda, non è ancora entrato in vigore.

Nel frattempo, i Direttori/Dirigenti sono tenuti ad attenersi al divieto di attribuzione di mansioni superiori - anche in considerazione della propria responsabilità disciplinare e patrimoniale - e a limitare lo svolgimento di compiti e mansioni superiori ai soli casi in cui sussistano; presupposti per l'applicazione del predetto art. 56 del Dlgs 29/93 che, come sopra evidenziato, introduce criteri di flessibilità nell'esplicazione delle mansioni proprie di ogni qualifica, criteri che sono stati confermati anche dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 10/93.

IL DIRETTORE GENERALE
(firmato: Nunzio De Rensis)