Consiglio Nazionale delle Ricerche
Direzione Centrale del Personale

Circolare n. 32/1995

Posiz. 300.5 - Prot. N. 1454391

Roma, 26 ottobre 1995

Ai Dirigenti delle Direzioni Centrali,
dei Reparti e degli Uffici

Al Direttore del CED

Al Direttore della Biblioteca

SEDE

Oggetto: Orario di servizio ed orario di lavoro del personale della Sede Centrale e delle dipendenze collegate

Con circolare n. 23 del 29 maggio 1995 si è disposto in materia di orario di servizio e di orario di lavoro del personale della Sede Centrale e delle dipendenze a questa collegate.

In particolare, si è previsto un regime transitorio fino al 30 settembre 1995, per consentire di "effettuare l'orario di lavoro pomeridiano articolato in 5 giorni lavorativi mediante almeno 2 rientri obbligatori dal lunedì al venerdì". Ciò, in considerazione dell'opportunità della graduale introduzione dell'orario di lavoro articolato in 5 giorni lavorativi con presenza antimeridiana e pomeridiana, in quanto tale introduzione avrebbe inciso sia sulla organizzazione dell'Ente che sulle esigenze personali e familiari del lavoratore.

Alla scadenza del regime transitorio, i Dirigenti Generali sono stati invitati, con nota n. 1449460 del 28 settembre 1995, ad attendere istruzioni sulla materia, che vengono fornite con la presente circolare.

Si premette che, a parte la piccola quota (6%) dei dipendenti che sono stati motivatamente autorizzati ad articolare l'orario di lavoro in sei giorni settimanali, il restante personale ha osservato le due tipologie di orario sopra richiamato secondo le seguenti proporzioni:

Alcune strutture della Sede Centrale operano con oltre il 70% dei dipendenti il cui orario di lavoro è articolato in cinque giorni con presenza pomeridiana; altre, invece, con significative percentuali (dal 34% al 61%) di dipendenti che osservano l'orario di lavoro articolato in cinque giorni mediante due rientri; una struttura, infine, opera con le due tipologie di orario equamente distribuite (46%) tra i dipendenti.

Salve ulteriori e più approfondite analisi che i Dirigenti vorranno effettuare a livello di Reparti/Uffici, non risultano segnalate particolari difficoltà, rispetto al passato, in ordine alla funzionalità del servizio: ciò potrebbe significare che entrambe le tipologie di orario ed anche la loro utilizzazione contestuale siano da valutare quanto meno in modo neutro rispetto alla funzionalità del servizio.

In ordine alla valutazione delle esigenze personali e/o familiari dei dipendenti devesi rilevare, pur nella oggettiva diversità delle cifre, che il numero di coloro che osservano l'orario di lavoro articolato in due presenze pomeridiane rappresenta una percentuale (30%) non trascurabile rispetto al totale dei dipendenti della Sede Centrale.

Sulla base di quanto sopra premesso, l'Amministrazione ritiene che l'adozione delle due tipologie di orario sopra indicate risponda, al momento, alle esigenze di funzionalità del servizio ed a quelle personali e familiari dei dipendenti.

Tutto ciò premesso, si stabilisce quanto segue con decorrenza 1 novembre 1995:

Le Direttive

1. Orario di servizio

1.1 - L'orario di servizio è articolato su cinque giorni settimanali: dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.50 alle ore 19.00
1.2 - Limitatamente alle strutture individuate nell'allegato 1) l'orario di servizio è così articolato: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.50 alle ore 19.00; il sabato dalle ore 7.50 alle ore 13.50

2. Orario di lavoro

Si premette che per "orario di lavoro" si intende il periodo di tempo giornaliero durante il quale - in conformità dell'orario d'obbligo contrattuale - ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa nell'ambito dell'orario di servizio.

2.1 - L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali effettivamente rese ed è articolato come segue:
- dal lunedì al venerdì (5 presenze pomeridiane) 7.50-15.32
- dal lunedi al venerdi (2 presenze pomeridiane) 7.50-17.20
- dal lunedi al sabato (per le strutture autorizzate - cfr. all. 1) 7.50-13.50
2.2 - La fascia d'obbligo di presenza in servizio è fissata come segue:
- lavoro antimeridiano 9.15-13.15
- lavoro pomeridiano:
a) con cinque presenze settimanali 14.30-15.30
b) con due presenze settimanali 14.30-16.30
2.3 - La flessibilità pomeridiana è comprensiva della pausa lavorativa. Tale pausa è prevista, in linea di massima, tra le ore 13.15-14.30 e non può essere inferiore a 30 minuti.
2.4 - Deve essere assicurato, nei cinque giorni lavorativi della settimana, il funzionamento degli uffici nelle ore antimeridiane ed in quelle pomeridiane.
2.5 - I Dirigenti hanno il compito di operare perchè sia stabilita la più stretta correlazione possibile tra orario di lavoro ed orario di servizio. A tal fine, essi si attiveranno per utilizzare, in particolare, le disponibilità derivanti dalla flessibilità, dalle due presenze pomeridiane e dal recupero sia dei permessi brevi sia dei ritardi giustificati, tenendo conto che:
a) deve essere previsto un intervallo non inferiore a 30 minuti dopo massimo 6 ore continuative di lavoro;
b) al personale il cui orario di lavoro giornaliero sia di 6 ore, derivante dall'organizzazione su cinque oppure su sei giorni, può essere consentito di prolungare l'orario medesimo fino ad un massimo di 7 ore, a titolo di recupero di minori prestazioni derivanti dal regime di flessibilità;
c) le due presenze pomeridiane per ciascun dipendente devono essere prestabilite in funzione delle esigenze organizzative fissate dal Dirigente.
2.6 - Compete al personale la fruizione di tickets per la consumazione dei pasti per ogni giorno lavorativo in cui è prevista la presenza pomeridiana obbligatoria purché la prestazione venga effettivamente resa nella fascia oraria obbligatoria antimeridiana e in quella pomeridiana.
2.7 - Non rientra nell'orario di lavoro l'intervallo tra l'orario antimeridiano e pomeridiano. Pertanto detto intervallo giornaliero, di cui al precedente punto 2.3, dovrà risultare dalla rilevazione oggettiva delle presenze.
2.8 - Il recupero derivante dalla fruizione della flessibilità individuale e dagli eventuali ritardi giustificati, nonché dai permessi brevi fruiti, ove non effettuato nello stesso giorno nel limite delle 7h e 42', dovrà essere svolto entro e non oltre le due settimane successive di presenza. I recuperi non effettuati nello stesso giorno dovranno avere una durata non inferiore ad 1 ora e verranno effettuati in un'unica soluzione qualora siano inferiori ad un'ora.
2.9 - Le eventuali ore di lavoro effettuate in più dai dipendenti in casi eccezionali, su autorizzazione del Dirigente - ove non rientranti nei limiti previsti per il lavoro straordinario - potranno essere recuperate, d'intesa con il Dirigente, con riposi giornalieri o con ore libere (ricadenti anche nella fascia obbligatoria di presenza), non oltre le due settimane successive di presenza.
2.10 - L'articolazione dell'orario di lavoro in cinque giorni esclude la facoltà di effettuare lavoro straordinario il sabato, fatte salve particolari e motivate esigenze di servizio.
2.11 - Saranno opportunamente valutate, da parte di ciascun Dirigente, particolari specifiche esigenze espresse dal personale che, per apprezzabili motivazioni, adeguatamente documentate, chiede di utilizzare forme diverse di flessibilità dell'orario di lavoro.

3. Organizzazione del lavoro in turni

3.1 - Il Dirigente, nell'ambito della propria responsabilità ed autonomia gestionale, può decidere di articolare l'organizzazione del lavoro in due turni, qualora ritenga che l'orario ordinario e le disponibilità indicate nel precedente punto 2.8 non riescano ad assicurare l'effettuazione di determinate lavorazioni ovvero lo svolgimento di attività particolarmente articolate o diluite nel tempo o che per essere concluse devono attenersi a tempi tecnici non comprimibili o modificabili. In tal caso, si rammenta che dovranno essere osservati i seguenti criteri:
a) le aree di servizio abilitate all'articolazione dell'orario di lavoro in turni sono, al momento, quelle indicate nella circolare 24/89 del 5 agosto 1989, di cui si allega stralcio per opportuna memoria.
Con apposita comunicazione, da trasmettere alla scrivente Direzione entro il 31 gennaio 1996, i Dirigenti Generali prospetteranno le attuali esigenze in materia di articolazione dell'orario di lavoro in turni, ai fini della rideterminazione delle strutture a ciò abilitate e dell'adeguamento dell'organizzazione degli uffici alle decisioni degli Organi direttivi;
b) nell'individuazione del personale da inserire nei turni sarà privilegiata, compatibilmente con le esigenze di servizio, l'adesione volontaria;
c) il personale che svolgerà l'orario di lavoro articolato in turni non fruirà della flessibilità;
d) l'orario di servizio potrà essere ampliato dal Dirigente nell'ambito dei seguenti limiti orari, previa attivazione della procedura di cui all'art. 10 del D. Legs. n. 29/93:
- dal lunedì al venerdì 7.00 - 20.00
- sabato 7.00 - 15.30
e) la pausa-mensa deve essere fissata dal Dirigente per ciascun addetto al turno nell'arco di tempo previsto al punto 2.3, in modo tale da garantire la continuità del servizio.
3.2 - Il lavoro in turno sarà compensato, limitatamente alle prestazioni effettivamente rese tra le ore 7.00-9.15, 13.15-14.30, 15.30-20.00, con le maggiorazioni previste dall'art. 21 del DPR 171/1991, al quale si rinvia per quanto non previsto dalla presente circolare.

Norma di rinvio

Per ogni questione interpretativa sulla materia si fa rinvio ai principi generali ed alla regolamentazione contenuta nella direttiva del Ministro per la Funzione Pubblica, di cui alla circolare n. 7/95.

IL DIRETTORE GENERALE
(firmato: Nunzio De Rensis)


Allegato 1 alla circolare n. 32/1995

Il Comitato di Direzione dell'Ente, riunitosi in data 28 giugno 1995, ha provveduto ad individuare le particolari situazioni previste ai punti 7) ed 8) della circolare n° 23/95 in materia di orario di servizio e di lavoro della Sede Centrale.

Per ciò che concerne le previsioni di cui al predetto punto 7) sono state individuate le strutture della Sede Centrale per le quali è necessario prevedere il funzionamento anche nella giornata del sabato, con conseguente articolazione dell'orario di servizio su sei giorni anziché su cinque. Tali strutture sono:

- Segreteria del Presidente;
- Ufficio stampa;
- Ufficio Immagine e Attività Promozionali;
- Biblioteca;
- Segreteria della Direzione Centrale Affari Generali;
- Segreteria della Direzione Centrale Affari Patrimoniali;
- Ufficio Progettazione e Supporto Tecnico Professionale;
- Segreteria Nato-UEO;
- Servizi generali e tecnici di supporto (relativamente al Settore Consegnatario, Settore Accettazione, Settore Telecomunicazioni e fax, Settore Impianti/Aule, Settore Autorimessa);
- Ufficio Sicurezza - presidio medico.

Sono state altresì individuate, nell'ambito di ciascuna Direzione Centrale, le particolari situazioni di carattere personale di cui al punto 8) della circolare n° 23/95, secondo le autorizzazioni concesse dai Dirigenti.

In merito è previsto che le unità di personale interessate potranno prestare servizio, nella giornata del sabato, anche presso altra struttura organizzata con orario di servizio articolato in sei giorni settimanali al fine di completare il proprio orario di lavoro di 36 ore settimanali.


Allegato 2 alla circolare n. 32/1995

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - Circolare n. 24 del 5 agosto 1989 (n. 1055387) recante istruzioni in materia di turni di servizio.

(OMlSSIS)

Si ritiene, comunque, che, fatte salve le esigenze imprevedibili ed eccezionali o quelle derivanti da calamità o da eventi naturali, sia possibile identificare, in via esemplificativa, quale prima area di servizi in ogni caso interessati alla turnazione, i servizi di:

- elaborazione dati e trattamento delle informazioni;
- settori di altri servizi le cui attività lavorative sono interconnesse con quelle del servizio suddetto;
- trasmissione e ricezione messaggi;
- sorveglianza e sovraintendenza a lavori edilizi;
- sorveglianza inerente la sicurezza;
- sorveglianza e manutenzione di impianti ed apparecchiature;
- assistenza sanitaria e/o infermieristica;
- centralini telefonici;
- attività di ricerca che comporta la necessaria istituzione di turni a ciclo continuo;
- apertura e chiusura della sede;
- biblioteca;
- segreterie del Presidente, del Direttore Generale e dei Dirigenti Generali;
- anticamera della presidenza e della direzione generale;
- accettazione, spedizione e protocollo della corrispondenza;
- autisti;
- tecnografico.