Consiglio Nazionale delle Ricerche
Direzione Centrale del Personale - Rep. II
Stato Giuridico e Trattamento Economico - Sez. VI
Circolare n. 31/1995
Posiz. 300.5 - Prot. N. 1453389
Roma, 23 ottobre 1995
Ai Dirigenti delle Direzioni Centrali,
dei Reparti, degli Uffici ed altre Unitą Operative
LORO SEDI
Ai Direttori degli Istituti, Centri di Studio,
Aree di Ricerca, Progetti Finalizzati
ed altre Strutture CNR
LORO SEDI
Oggetto: Applicazione art. 4 della legge 8 marzo 1989 n. 101. Calendario festivita' religiose ebraiche per il 1996 - G.U. Serie Generale n. 175 del 28.7.1995.
Si trasmette allegato alla presente, copia del decreto 10 luglio 1995 del Ministero
dell'Interno "Determinazione del calendario delle festivita' religiose ebraiche per
l'anno 1996".
Il diritto di fruire del riposo sabbatico come riposo settimanale, compete ai dipendenti
che ne facciano richiesta, ed e' esercitato - restando comunque salve le imprescindibili
esigenze dei servizi essenziali previsti dall'Ordinamento dell'Ente - nel quadro della
flessibilita' dell'organizzazione del lavoro e recuperando le ore lavorative non prestate
nei giorni di riposo in altri giorni lavorativi, senza diritto ad alcun compenso
straordinario.
Si rammenta che l'orario flessibile, definito in sede di contrattazione decentrata, consiste nel posticipare l'orario di inizio del lavoro, ovvero nell'anticipare l'orario di uscita o dell'avvalersi di entrambe le facolta'.
Nella fascia comune di orario obbligatorio deve essere comunque assicurata la
contemporanea presenza di tutto il personale addetto alla medesima Struttura.
Si fa rilevare che si dovra' tenere conto dell'esigenza del rispetto del riposo sabbatico
anche nel fissare il diario di prove di concorso.
Si fa presente, infine, che il calendario delle festivita' religiose ebraiche verra' reso
noto ogni anno a seguito della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
| p. IL DIRETTORE GENERALE (firmato: P. Marini) |
| 28-7-1995 | GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA | Serie Generale - n. 175 |
|---|
DECRETO 10 luglio 1995
Determinazione del calendario delle festivitą religiose ebraiche per l'anno 1996
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 8 marzo 1989, n. 101, recante nonne per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle comunitą ebraiche italiane sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987;
Visto l'art. 4 della citata legge il quale dispone:
"1. La Repubblica italiana riconosce agli ebrei il diritto di osservare il riposo sabbatico che va mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdģ ad un'ora dopo il tramonto del sabato.
2. Gli ebrei dipendenti dallo Stato, da enti pubblici o da privati o che esercitano attivitą autonoma o commerciale, i militari e coloro che siano assegnati al servizio civile sostitutivo, hanno diritto di fruire, su loro richiesta, del riposo sabbatico come riposo settimanale. Tale diritto č esercitato nel quadro della flessibilitą dell'organizzazione del lavoro. In ogni altro caso le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico.
3. Nel fissare il diario di prove di concorso le autoritą competenti terranno conto dell'esigenza del rispetto del riposo sabbatico. Nel fissare il diario degli esami le autoritą scolastiche adotteranno in ogni caso opportuni accorgimenti onde consentire ai candidati ebrei che ne facciano richiesta di sostenere in altro giorno prove di esame fissate in giorno di sabato.
4. Si considerano giustificate le assenze degli alunni ebrei dalla scuola nel giorno di sabato su richiesta dei genitori o dell'alunno se maggiorenne.";
Visto il successivo art. 5, che elenca le festivitą religiose ebraiche alle quali si applicano le disposizioni relative al riposo sabbatico e prescrive che entro il 30 giugno di ogni anno il calendario delle festivitą č comunicato dalI'Unione al Ministero dell'interno, che ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
Vista la comunicazione dell'Unione;
Decreta:
Il calendario delle festivitą religiose ebraiche č determinato, per il 1996, come segue:
tutti i sabati;
3-4-5-10-11 aprile: Pesach (Pasqua);
24-25 maggio: Shavuoth (Pentecoste);
25 luglio: Digiuno del 9 di Av;
14-15 settembre: Rosh Ha Shaną (Capodanno);
22-23 settembre: Vigilia e digiuno di espiazione (Kippur);
28-29 settembre-5 ottobre: Succoth (Festa delle Capanne);
6 ottobre: Simhat Tora (Festa della Legge).
Il presente decreto sarą pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 luglio 1995
| Il Ministro: CORONAS |