Consiglio
Nazionale delle Ricerche
Direzione Generale
Circolare n. 13/2011
AMMCNT – CNR
0021797 del 10/03/2011
Ai
Dirigenti/Direttori delle Unità Organiche e Strutture del CNR
Loro Sedi
Oggetto: Documento
Programmatico sulla Sicurezza di cui al "codice in materia di
protezione dei dati personali": aggiornamento.
Si ricorda che il 31 Marzo p.v. scade il termine per l’aggiornamento
del Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) di cui al D.lgs.
n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, di
seguito “Codice”.
Come si è già avuto modo di evidenziare nelle precedenti lettere
Circolari, di seguito richiamate, il DPS rientra tra le “misure minime
di sicurezza” previste dal Codice e più precisamente dagli articoli da
33 a 36 e dal Disciplinare tecnico in materia di misure minime di
sicurezza, contenuto nell’allegato b) (vedi allegato 1).
La redazione, la tenuta e l’aggiornamento del DPS è obbligatoria per
chi effettua un trattamento di dati sensibili o giudiziari con
l’ausilio di strumenti elettronici.
In base alla semplificazione introdotta con il DL n. 112/2008
convertito con modificazioni dalla legge
n. 133/2008, il DPS può essere
sostituito da una autocertificazione secondo il modello di cui all’allegato 2 se il trattamento
con strumenti elettronici riguarda dati non sensibili o se vengono
trattati con strumenti elettronici unicamente dati sensibili
nell’ambito della gestione del rapporto di lavoro secondo quanto
tassativamente indicato dal comma 1-bis dell’articolo 34 del Codice. In
particolare, possono avvalersi della semplificazione coloro che
trattano unicamente i dati sensibili costituiti
dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti o collaboratori
anche a progetto, senza indicazione relativa alla diagnosi, ovvero
l’adesione ad organizzazioni sindacali o a carattere sindacale.
Con l’autocertificazione si attesta l’adozione delle misure richieste
dalla legge e, per i casi oggetto di semplificazione, il dichiarante
può far riferimento anche al Provvedimento dell’Autorità Garante per il
Trattamento dei dati personali del 27 novembre 2008 dal titolo
“Semplificazione delle misure minime di sicurezza contenute nel
disciplinare tecnico, di cui all'allegato B) al codice in materia di
protezione dei dati personali” (allegato 3).
Si ricorda che il DPS deve contenere i seguenti elementi (punti 19-19.8
dell’all. b al Codice Privacy):
- L’elenco dei trattamenti di dati personali che si effettuano
all’interno della struttura, riportandone le informazioni essenziali
(descrizione, natura dei dati, struttura di riferimento, altre
strutture esterne che concorrono al trattamento, descrizione degli
strumenti utilizzati, eventuali ulteriori elementi per descrivere i
trattamenti). Occorre quindi effettuare un vero e proprio
"censimento" dei dati trattati;
- la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell’ambito
della struttura di volta in volta interessata e preposta al trattamento
dei dati (struttura, trattamento, descrizione dei compiti e delle
responsabilità);
- l’analisi dei rischi che incombono sui dati trattati. Vanno
descritti i possibili rischi, in riferimento al comportamento degli
operatori, agli strumenti utilizzati (virus informatici, etc.) e,
infine, al contesto fisico-ambientale (ingressi non autorizzati, etc.);
- le misure adottate o da adottare per garantire l’ integrità e la
disponibilità dei dati nonché per la protezione delle aree e dei
locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità;
- la descrizione dei criteri e delle modalità di ripristino della
disponibilità dei dati a seguito di distruzione o di danneggiamento;
- I criteri di pianificazione degli interventi formativi previsti,
sia dal punto di vista organizzativo sia come formazione vera e propria
a favore del personale interessato;
- per singola struttura, gli eventuali trattamenti affidati
all’esterno e le relative modalità (nomina responsabile/incaricato);
- infine i criteri per la cifratura o, comunque la separazione dei
dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale.
Tanto premesso, e facendo seguito alle precedenti circolari, e da
ultimo la n. 8/10, si
comunica che in vista della predetta scadenza del 31 Marzo 2011, tutti
i Dirigenti e Direttori del CNR in qualità di responsabili del
trattamento dei dati personali, dovranno comunicare se sono intervenute
o meno variazioni, rispetto a
quanto già in precedenza comunicato, relativamente ai punti
sopra riportati, all’indirizzo di posta elettronica trattamentodati@cnr.it,
e in forma cartacea al personale incaricato c/o la Direzione
generale - Ufficio del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio
Scientifico Generale – con l’indicazione “Trattamento dati personali”,
P.le Aldo Moro 7 – 00185 Roma – tel. 06/49933761.
Qualora ricorressero i presupposti per la semplificazione il
Dirigente/Direttore preposto può inviare una autocertificazione con le modalità
previste dall’articolo
47 del DPR 445/2000 secondo il modello
allegato.
Eventuali chiarimenti in merito a quanto sopra potranno essere
richiesti telefonicamente, contattando direttamente il dott. Riccardo
Micolitti (06/49937444) o l’Avv. Giuliano Salberini (06/49932609).
Distinti saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Fabrizio Tuzi)