Consiglio
Nazionale delle Ricerche
Direzione Generale
Circolare n. 5/2010
AMMCNT – CNROggetto: Sorveglianza sanitaria: personale non strutturato; visite preassuntive; visite preventive.
Il D. Lgs 81/08 e s.m.i. stabilisce che il medico competente effettui la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, quando prevista dalla vigente normativa. Come noto, lo stesso Decreto definisce quale lavoratore chiunque ”indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione,anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione” (art. 2, comma a). In considerazione delle difficoltà nella gestione amministrativa separata delle visite del personale dipendente da quelle degli altri lavoratori, derivanti in gran parte dall’applicazione della normativa in vigore per l’affidamento degli incarichi professionali ai medici, l’Ufficio di Prevenzione e Protezione (UPP) del CNR è autorizzato a sostenere gli oneri relativi alla sorveglianza sanitaria, visite e accertamenti complementari (compresi quelli dei medici autorizzati quando previsti), oltre che per i dipendenti con contratto a tempo determinato e indeterminato anche per gli assegnisti e i borsisti CNR nonché per i soggetti con contratto di collaborazione (Co.Co.Co; Co.Co.Pro.) con la struttura CNR. I costi del personale universitario ospitato, degli studenti e in generale del personale in formazione delle Università che opera in strutture CNR dovrà essere a carico delle Università, salvo diverso accordo nell’ambito delle convenzioni tra Atenei e CNR.