Consiglio
Nazionale delle Ricerche
Direzione Generale
Circolare n. 27/2009
AMMCNT – CNR
0082404 del 24/11/2009
Ai
Direttori/
Dirigenti
delle Unità Organiche e Strutture del CNR
Loro Sedi
Oggetto: Razionalizzazione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali.
Si rammenta che l’art. 4., comma 4 del D.M. 23 febbraio 2009, al
fine di assicurare la trasparenza, la razionalizzazione e il
contenimento delle prerogative sindacali nell'ambito del
pubblico impiego ha disposto che:
- i contratti collettivi nazionali quadro prevedano “l'obbligo
per le amministrazioni di inviare, alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, esclusivamente attraverso il sito web GEDAP, le
comunicazioni riguardanti la fruizione dei distacchi, aspettative
e permessi sindacali da parte dei propri dipendenti,
immediatamente dopo l'adozione dei relativi provvedimenti di
autorizzazione”;
- gli stessi contratti quadro prevedano “le
sanzioni per il mancato invio delle menzionate comunicazioni,
nonché per la mancata trasmissione, alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
esclusivamente attraverso il sito web GEDAP, dei dati entro i
termini fissati dai medesimi contratti quadro”.
In
data 9 ottobre 2009 è stato sottoscritto il nuovo CCNQ per la
ripartizione delle prerogative sindacali con il quale si è
provveduto ad innovare, in parte, e a ridurre le prerogative stesse
introducendo, ai sensi del D.M. 23 febbraio 2009, alcune novità
riguardo ai permessi sindacali di cui all’art. 8 e all’art. 11 del CCNQ
7 agosto 1998.
In particolare l’art. 9, comma 4, titolato “Disposizioni finali”, prevede che “ai
sensi dell’art. 4, comma 4, del DM 23 febbraio 2009 è fatto
obbligo alle amministrazioni di inviare alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, immediatamente e, comunque, non oltre due giornate lavorative successive all’adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione,
le comunicazioni riguardanti la fruizione dei distacchi, aspettative e
permessi sindacali da parte dei propri dipendenti. Tali comunicazioni
devono avvenire esclusivamente attraverso il sito web GEDAP”;
- l’art. 9, comma 9, stabilisce per le pubbliche amministrazioni l’obbligo di individuare il responsabile del procedimento dell’invio dei dati, nei termini legislativi e contrattuali previsti, sancisce inoltre che “la
mancata trasmissione dei dati entro i termini sopra indicati
costituisce in ogni caso, fatte salve le eventuali
responsabilità di natura contabile e patrimoniale, infrazione
disciplinare per lo stesso responsabile del procedimento”.
L’esigenza
di garantire l’inserimento in tempo reale sul programma GEDAP dei dati
inerenti ai permessi sindacali usufruiti dal personale in servizio
presso tutte le articolazioni dell’Ente rende necessario accreditare
alla procedura informatizzata, quali “utenti semplici” abilitati all’inserimento diretto dei dati, tutte le Strutture dell’Ente e il relativo responsabile del procedimento.
Pertanto
è necessario che, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento
della presente, vengano trasmessi i dati relativi al responsabile del
procedimento abilitato all’inserimento e comunicazione dei soli
permessi sindacali (per le altre prerogative i dati verranno gestiti
dall’Amministrazione centrale) attraverso la compilazione del modulo
che si allega (All. 1), tramite telefax al num. 0649932956 (oppure 0649933402) in alternativa tramite email al seguente indirizzo carla.croce@cnr.it.
La
presente nota viene inviata alle SS.LL. al fine di consentire di
individuare preventivamente il responsabile del procedimento che
dovrà preferibilmente coincidere con il responsabile della
gestione del personale assegnato alla sede di lavoro, che e’,
altresì, responsabile degli adempimenti relativi alla
rilevazione delle presenze in servizio e, quindi, della relativa
prestazione lavorativa.
Si sottolinea che qualora non venga
indicato il nominativo del responsabile del procedimento,
l’Amministrazione sara’ costretta ad indicare il Direttore/Dirigente
della Struttura stessa quale responsabile, in quanto si ribadisce che
gli adempimenti previsti dall’art. 9 del CCNQ 9 ottobre 2009
costituiscono obblighi normativi inderogabili.
Farà
seguito ulteriore nota per gli adempimenti successivi ivi comprese le
modalità operative per l’inserimento dei dati da parte delle
singole Strutture.
IL DIRETTORE GENERALE