Consiglio Nazionale delle Ricerche
Direzione Generale

Circolare n. 22/2009

AMMCNT – CNR
0075329 del 26/10/2009

Ai Dipendenti del CNR 

Ai Dirigenti/Direttori delle Unità Organiche e Strutture del CNR

Loro Sedi

Oggetto: Disposizioni in ordine alla cessazione dal servizio al compimento dei 65 anni di età. Anzianità contributiva ed eventuale istanza di trattenimento in servizio.

In riferimento alla normativa in vigore, ed in particolare all’art. 72 della legge n. 133/2008, nella parte ora confermata dal Decreto Legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito in Legge 3 agosto 2009 n. 102, si informa il personale interessato che con deliberazione n. 18 del 28 gennaio 2009 il Consiglio di Amministrazione del CNR ha adottato l’atto di indirizzo per la regolamentazione delle istanze di trattenimento in servizio.

Si rammenta, in primo luogo, che la nuova normativa ha radicalmente modificato la precedente, in quanto non sussiste più un diritto del dipendente al trattenimento in servizio per un ulteriore biennio oltre il 65° anno di età, ma solo una facoltà del dipendente stesso di produrre istanza sulla quale l’Amministrazione può autonomamente assumere le proprie decisioni, in base a motivazioni e valutazioni di competenza.

Tanto premesso, si comunica che l’eventuale istanza di trattenimento in servizio per un ulteriore biennio al compimento dei 65 anni di età dovrà essere presentata all’Ufficio Trattamento Previdenziale e di fine Rapporto del Personale almeno 12 mesi prima di tale data, salvo quanto appresso rappresentato per coloro che compiranno il 65° anno nel corso del 2010.

Il personale che compirà i 65 anni nel corso dell’anno 2010, dovrà, viceversa, presentare detta istanza entro e non oltre il 30 novembre c.a., al fine di poter sottoporre l’istanza, ove necessario, alla valutazione del Consiglio di Amministrazione. Si precisa che qualora la domanda non pervenisse entro la scadenza sopraindicata, si procederà d’ufficio alla cessazione dal servizio dei dipendenti interessati.

Si precisa che qualora la domanda non pervenisse entro la scadenza sopraindicata, si procederà d’ufficio alla cessazione dal servizio dei dipendenti interessati.

In concomitanza con la presentazione dell’istanza dovrà essere, altresì, presentata l’autocertificazione riguardante la propria anzianità contributiva mediante apposita modulistica reperibile sul sito www.previdenza.cnr.it., sulla quale l’Amministrazione si riserva di effettuare gli eventuali controlli.

Al fine di rendere esplicito il contenuto della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 28 gennaio 2009 ai fini della sua applicazione, possono essere individuate, al compimento del 65° anno di età, tre categorie di dipendenti in funzione delle caratteristiche contributive di ciascuno:
  1. personale con 65 anni d’età ed un’anzianità contributiva tale per cui il limite massimo di 40 anni contributivi non sarà comunque raggiunto nell’eventuale intero biennio di prosecuzione del servizio (38 anni contributivi o in misura inferiore).
    In questo caso le istanze di trattenimento in servizio verranno automaticamente accolte dall’Amministrazione, senza ulteriori adempimenti da parte del dipendente.

  2. personale con 65 anni d’età e già in possesso di un’ anzianità contributiva di 40 anni o superiore.
    In questo caso, qualora il dipendente presenti istanza di trattenimento, si provvederà a predisporre gli atti per la necessaria approvazione del Consiglio di Amministrazione. A tal fine si rammenta che l’istanza di trattenimento in servizio del dipendente dovrà essere corredata da una relazione del Direttore/Dirigente della struttura di appartenenza, nella quale vengano evidenziate le oggettive motivazioni scientifico/tecnico/funzionali a sostegno della necessità o quanto meno della convenienza per l’Ente della permanenza in servizio, nonché da una scheda tecnica reperibile nella modulistica presente nel sito www.previdenza.cnr.it, da compilarsi sempre a cura del Direttore/Dirigente.
    A prescindere dalla relazione del Direttore/Dirigente, la decisione finale sull’istanza compete al Consiglio di Amministrazione dell’Ente.

  3. personale con 65 anni d’età che raggiungerà una anzianità contributiva di 40 anni nel corso dell’eventuale biennio di prosecuzione.
    In questi casi, fermo restando che sarà autorizzata d’ufficio la permanenza fino al 40° anno di anzianità contributiva, qualora l’interessato voglia essere autorizzato alla ulteriore permanenza in servizio fino al 67° anno di età, l’istanza dovrà essere corredata dalla documentazione di cui al punto 2 al fine di sottoporre la richiesta all’esame del Consiglio di Amministrazione, cui compete comunque la decisione finale per il periodo eccedente i 40 anni contributivi.
Si rammenta che la motivata relazione del Direttore/Dirigente di cui al punto 2) e 3) è elemento imprescindibile del procedimento per la predisposizione degli atti all’esame del Consiglio di Amministrazione e, pertanto, qualora essa non venga presentata, verrà giocoforza considerata dall’Amministrazione come parere negativo alla prosecuzione del rapporto di lavoro del dipendente in questione oltre il 65° anno di età.

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento rivolgersi alla Dr.ssa Olivia Angioni tel. 06/49932074 e-mail olivia.angioni@cnr.it e alla Sig.ra Gabriella Del Soldato tel. 06/49933438 e-mail gabriella.delsoldato@cnr.it dell’Ufficio Trattamento Previdenziale e di fine rapporto del personale della D.C.S.G.R.

I Direttori/Dirigenti delle strutture e loro Delegati sono tenuti a pubblicare la presente circolare nell’albo delle rispettive strutture e a darne, comunque, la più ampia diffusione presso tutto il personale di afferenza.

IL DIRETTORE GENERALE