Consiglio
Nazionale delle Ricerche
Direzione Generale
Circolare n. 22/2009
AMMCNT – CNR
0075329 del 26/10/2009
Ai Dipendenti del CNR
Ai Dirigenti/Direttori delle Unità Organiche e Strutture del
CNR
Loro Sedi
Oggetto: Disposizioni
in ordine alla cessazione dal servizio al compimento dei 65 anni di
età. Anzianità contributiva ed eventuale istanza
di trattenimento in servizio.
In riferimento alla normativa in vigore, ed in particolare all’art.
72
della legge n. 133/2008, nella parte ora confermata dal Decreto
Legge 1
luglio 2009 n. 78, convertito in Legge
3 agosto 2009 n. 102, si informa
il personale interessato che con deliberazione n. 18 del 28 gennaio
2009
il Consiglio di Amministrazione del CNR ha adottato l’atto di indirizzo
per la regolamentazione delle istanze di trattenimento in servizio.
Si rammenta, in primo luogo, che la nuova normativa ha radicalmente
modificato la precedente, in quanto non sussiste più un
diritto del dipendente al trattenimento in servizio per un ulteriore
biennio oltre il 65° anno di età, ma solo una
facoltà del dipendente stesso di produrre istanza sulla
quale l’Amministrazione può autonomamente assumere le
proprie decisioni, in base a motivazioni e valutazioni di competenza.
Tanto premesso, si comunica che l’eventuale istanza di trattenimento in
servizio per un ulteriore biennio al
compimento dei 65 anni di età dovrà
essere presentata all’Ufficio Trattamento Previdenziale e di fine
Rapporto del Personale almeno
12 mesi prima di tale data, salvo quanto appresso
rappresentato per coloro che compiranno il 65° anno nel corso
del 2010.
Il personale che compirà i 65 anni nel corso dell’anno 2010,
dovrà, viceversa, presentare detta istanza entro e non oltre il 30 novembre
c.a., al fine di poter sottoporre l’istanza, ove
necessario, alla valutazione del Consiglio di Amministrazione.
Si precisa che qualora la domanda non pervenisse entro la scadenza
sopraindicata, si procederà d’ufficio alla cessazione dal
servizio dei dipendenti interessati.
Si precisa che qualora la domanda non pervenisse entro la scadenza
sopraindicata, si
procederà d’ufficio alla cessazione dal servizio
dei dipendenti interessati.
In concomitanza con la presentazione dell’istanza dovrà
essere,
altresì, presentata l’autocertificazione riguardante la
propria
anzianità contributiva mediante apposita modulistica
reperibile
sul sito www.previdenza.cnr.it., sulla
quale l’Amministrazione si
riserva di effettuare gli eventuali controlli.
Al fine di rendere esplicito il contenuto della deliberazione
del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 28 gennaio 2009 ai fini
della sua applicazione, possono essere individuate, al compimento del
65° anno di età, tre categorie di dipendenti in
funzione
delle caratteristiche contributive di ciascuno:
- personale
con 65 anni d’età ed un’anzianità contributiva
tale per
cui il limite massimo di 40 anni contributivi non sarà
comunque
raggiunto nell’eventuale intero biennio di prosecuzione del servizio
(38 anni contributivi o in misura inferiore).
In questo caso le istanze di trattenimento in servizio verranno
automaticamente accolte dall’Amministrazione, senza
ulteriori
adempimenti da parte del dipendente.
- personale
con 65 anni d’età e già in possesso di un’
anzianità contributiva di 40 anni o superiore.
In questo caso, qualora il dipendente presenti istanza di
trattenimento, si provvederà a predisporre gli atti per la
necessaria
approvazione del Consiglio di Amministrazione. A tal fine
si
rammenta che l’istanza di trattenimento in servizio del dipendente
dovrà essere corredata da una relazione del
Direttore/Dirigente
della struttura di appartenenza, nella quale vengano evidenziate le
oggettive motivazioni scientifico/tecnico/funzionali a sostegno della
necessità o quanto meno della convenienza per l’Ente della
permanenza in servizio, nonché da una scheda tecnica
reperibile
nella modulistica presente nel sito www.previdenza.cnr.it,
da
compilarsi sempre a cura del Direttore/Dirigente.
A prescindere dalla
relazione del Direttore/Dirigente, la decisione finale sull’istanza
compete al Consiglio di Amministrazione dell’Ente.
- personale con 65 anni d’età che
raggiungerà una
anzianità contributiva di 40 anni nel corso dell’eventuale
biennio di prosecuzione.
In questi casi, fermo
restando che sarà
autorizzata d’ufficio la permanenza fino al 40° anno di
anzianità contributiva, qualora l’interessato
voglia essere
autorizzato alla ulteriore permanenza in servizio fino al 67°
anno
di età, l’istanza dovrà essere corredata dalla
documentazione di cui al punto 2 al fine di sottoporre la richiesta
all’esame del Consiglio di Amministrazione, cui compete comunque la
decisione finale per il periodo eccedente i 40 anni contributivi.
Si rammenta che la motivata relazione del
Direttore/Dirigente di cui al punto 2) e 3) è elemento
imprescindibile del procedimento per la predisposizione degli atti
all’esame del Consiglio di Amministrazione e, pertanto, qualora essa
non venga presentata, verrà giocoforza considerata
dall’Amministrazione come parere negativo alla prosecuzione del
rapporto di lavoro del dipendente in questione oltre il 65°
anno di
età.
Per qualsiasi informazione e/o chiarimento rivolgersi alla Dr.ssa
Olivia Angioni tel. 06/49932074 e-mail olivia.angioni@cnr.it
e alla
Sig.ra Gabriella Del Soldato tel. 06/49933438 e-mail
gabriella.delsoldato@cnr.it
dell’Ufficio Trattamento Previdenziale e di
fine rapporto del personale della D.C.S.G.R.
I Direttori/Dirigenti delle strutture e loro Delegati sono tenuti a
pubblicare la presente circolare nell’albo delle rispettive strutture e
a darne, comunque, la più ampia diffusione presso tutto il
personale di afferenza.