Consiglio Nazionale delle Ricerche
Direzione Generale

Circolare n. 18/2009

AMMCNT – CNR
0064693 del 17/09/2009

Ai
Dipendenti del CNR
Dirigenti/Direttori delle Unità Organiche e Strutture del CNR

LORO SEDI

Oggetto: Applicazione dell’art. 71 comma 1 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella Legge 6 Agosto 2008 n. 133 (G.U. n. 195 del 21.8.2008 suppl. ordinario 196): recupero importi assenze per malattia. Decreto Legge 1 Lug. 2009 n. 78 – art. 17: nuove disposizioni in tema di reperibilità e controlli in caso di malattia.

Si informano i dipendenti del CNR, sia a tempo indeterminato che determinato che, a partire dal prossimo mese di Ottobre, nei confronti di tutto il personale che abbia effettuato assenze per malattia  a far data dal 25 giugno 2008, inizierà la trattenuta mensile sugli emolumenti in godimento per il recupero degli importi non dovuti, secondo quanto stabilito, per i casi di assenza per malattia, dall’art. 71, comma 1, della legge in oggetto. La prima trattenuta, nei limiti del quinto della retribuzione, farà riferimento alle assenze effettuate nel periodo 25/06/2008 – 31/07/2008; nel successivo mese di novembre si procederà al recupero degli eventuali importi non dovuti relativi al mese di agosto 2008, e così di seguito con cadenza mensile.

Si assicura il personale dipendente che, in concomitanza di eventuali ritenute già presenti sulla retribuzione mensile ad altro titolo, il complesso delle ritenute stesse sarà, comunque, mantenuto entro il limite del quinto dello stipendio. Qualora, per il motivo suaccennato non si possa, al momento, procedere ad effettuare le trattenute in questione, si procederà al recupero delle somme dovute dal primo mese possibile. In estrema ipotesi, si procederà ad effettuare il recupero in concomitanza dei futuri conguagli contrattuali o, al più tardi,  al momento della cessazione dal rapporto di lavoro mediante trattenuta sulle competenze di fine servizio.

Si ricorda che, in base alla citata legge, a decorrere dalla predetta data del 25 giugno 2008, per i periodi di assenza per malattia, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni “nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio”.

Come precedentemente chiarito dal Dipartimento per la Funzione Pubblica con circolari n. 7/2008 e n. 8/2008 e come successivamente esplicitato nella circolare del CNR del 30/10/2008, cui si fa rinvio, anche per le eccezioni al regime di riduzione degli emolumenti, si considerano rientranti nel trattamento fondamentale le voci del trattamento economico tabellare iniziale e di sviluppo economico (livello, fascia stipendiale, gradone), della tredicesima mensilità, della retribuzione individuale di anzianità, degli eventuali assegni ad personam, nonché la retribuzione di posizione, parte fissa, prevista per il personale dell’area dirigenziale.

Restano, conseguentemente, esclusi dalla corresponsione, nei primi dieci giorni di malattia,  tutti gli altri elementi della retribuzione che costituiscono il cosiddetto trattamento economico accessorio secondo la definizione che ad essi risulta attribuita dalla contrattazione collettiva di comparto.

Per una opportuna identificazione delle assenze, cui sono correlate le voci retributive che saranno soggette alla trattenuta mensile, è stato predisposto l’allegato quadro riassuntivo (Tabelle A e B) contenente un elenco di codici che individuano la tipologia delle assenze implicanti l’applicazione dell’art. 71 della legge 133/2008, nonché gli emolumenti facenti parte del trattamento accessorio, distinti per profilo professionale, per i quali, secondo la predetta normativa, dovrà essere effettuata la trattenuta mensile. Nella tabella B, ovviamente, non sono contenute quelle voci retributive accessorie corrisposte in base a prestazioni effettive e che, comunque, già prima dell’entrata in vigore dell’art. 71 della legge n. 133/2008 non venivano corrisposte in caso di malattia. 

Con l’occasione si fa, altresì, presente che con il recente Decreto Legge 1 Luglio 2009 n. 78, convertito nella legge 102/2009 sono state, tra l’altro, apportate modificazioni all’art. 71 del Decreto Legge 112/2008.
In particolare, per quanto di immediato e diretto interesse del personale e dei Direttori delle Strutture CNR, sono da segnalare le seguenti modificazioni:
  1. l’orario di reperibilità del dipendente in stato di malattia viene ricondotto alle fasce orarie di reperibilità precedenti all’entrata in vigore del Decreto Legge n. 112/2008, e cioè nei termini previsti dall’art. 17, comma 13, del CCNL del 21/2/2002.
  2. gli oneri relativi agli accertamenti medico-legali dei dipendenti pubblici assenti per malattia, effettuati dalle ASL su richiesta delle Amministrazioni interessate restano a carico delle stesse ASL. In relazione a quanto sopra, ove dovessero pervenire alle strutture CNR fatture riguardanti visite medico-fiscali richieste successivamente al 1°luglio 2009, le stesse dovranno essere restituite alle Aziende Sanitarie Locali che le hanno emesse, con esplicito richiamo al Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito nella legge n. 102/2009.
I Direttori/Dirigenti delle Strutture e loro Delegati sono tenuti a pubblicare la presente circolare nell’albo delle rispettive strutture e a darne, comunque, la più ampia diffusione presso tutto il personale di afferenza.


IL DIRETTORE GENERALE
Allegato 1: tabelle A e B