Consiglio
Nazionale delle Ricerche
Direzione Generale
Circolare n. 18/2009
AMMCNT – CNR
0064693 del 17/09/2009
Ai
Dipendenti del CNR
Dirigenti/Direttori delle Unità Organiche e Strutture del CNR
LORO SEDI
Oggetto: Applicazione
dell’art.
71 comma 1 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni nella Legge
6 Agosto 2008 n. 133 (G.U. n. 195 del
21.8.2008 suppl. ordinario 196): recupero importi assenze per malattia.
Decreto Legge 1 Lug. 2009 n. 78 – art. 17: nuove disposizioni
in tema di reperibilità e controlli in caso di malattia.
Si informano i dipendenti del CNR, sia a tempo indeterminato che
determinato che, a partire dal prossimo mese di Ottobre, nei confronti
di tutto il personale che abbia effettuato assenze per
malattia a
far data dal 25 giugno 2008, inizierà la trattenuta mensile
sugli emolumenti in godimento per il recupero degli importi non dovuti,
secondo quanto stabilito, per i casi di assenza per malattia, dall’art.
71, comma 1, della legge in oggetto. La prima trattenuta, nei limiti
del quinto della retribuzione, farà riferimento alle assenze
effettuate nel periodo 25/06/2008 – 31/07/2008; nel successivo mese di
novembre si procederà al recupero degli eventuali importi
non
dovuti relativi al mese di agosto 2008, e così di seguito
con
cadenza mensile.
Si assicura il personale dipendente che, in
concomitanza di eventuali ritenute già presenti sulla
retribuzione mensile ad altro titolo, il complesso delle ritenute
stesse sarà, comunque, mantenuto entro il limite del quinto
dello stipendio. Qualora, per il motivo suaccennato non si possa, al
momento, procedere ad effettuare le trattenute in questione, si
procederà al recupero delle somme dovute dal primo mese
possibile. In estrema ipotesi, si procederà ad effettuare il
recupero in concomitanza dei futuri conguagli contrattuali o, al
più tardi, al momento della cessazione dal
rapporto di
lavoro mediante trattenuta sulle competenze di fine servizio.
Si
ricorda che, in base alla citata legge, a decorrere dalla predetta data
del 25 giugno 2008, per i periodi di assenza per malattia, ai
dipendenti delle pubbliche amministrazioni “nei primi dieci giorni di
assenza è corrisposto il
trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni
indennità o emolumento, comunque denominati, aventi
carattere
fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento
accessorio”.
Come
precedentemente chiarito dal Dipartimento per la Funzione Pubblica con
circolari n. 7/2008 e n. 8/2008 e come successivamente esplicitato
nella circolare del CNR del 30/10/2008, cui si fa rinvio, anche per le
eccezioni al regime di riduzione degli emolumenti, si considerano
rientranti nel trattamento fondamentale le voci del trattamento
economico tabellare iniziale e di sviluppo economico (livello, fascia
stipendiale, gradone), della tredicesima mensilità, della
retribuzione individuale di anzianità, degli eventuali
assegni ad personam,
nonché la retribuzione di posizione, parte fissa, prevista
per il personale dell’area dirigenziale.
Restano,
conseguentemente, esclusi dalla corresponsione, nei primi dieci giorni
di malattia, tutti gli altri elementi della retribuzione che
costituiscono il cosiddetto trattamento economico accessorio secondo la
definizione che ad essi risulta attribuita dalla contrattazione
collettiva di comparto.
Per una opportuna identificazione delle
assenze, cui sono correlate le voci retributive che saranno soggette
alla trattenuta mensile, è stato predisposto l’allegato
quadro
riassuntivo (Tabelle
A e B)
contenente un elenco di codici che individuano la tipologia delle
assenze implicanti l’applicazione dell’art.
71 della legge 133/2008,
nonché gli emolumenti facenti parte del trattamento
accessorio,
distinti per profilo professionale, per i quali, secondo la predetta
normativa, dovrà essere effettuata la trattenuta mensile.
Nella
tabella B, ovviamente, non sono contenute quelle voci retributive
accessorie corrisposte in base a prestazioni effettive e che, comunque,
già prima dell’entrata in vigore dell’art.
71 della legge n.
133/2008 non venivano corrisposte in caso di
malattia.
Con
l’occasione si fa, altresì, presente che con il recente
Decreto
Legge 1 Luglio 2009 n. 78, convertito nella legge
102/2009 sono state,
tra l’altro, apportate modificazioni all’art.
71 del Decreto Legge
112/2008.
In particolare, per quanto di immediato e diretto
interesse del personale e dei Direttori delle Strutture CNR, sono da
segnalare le seguenti modificazioni:
- l’orario di
reperibilità del dipendente in stato di malattia viene
ricondotto alle fasce orarie di reperibilità precedenti
all’entrata in vigore del Decreto
Legge n. 112/2008, e cioè
nei
termini previsti dall’art. 17, comma 13, del CCNL del 21/2/2002.
- gli
oneri relativi agli accertamenti medico-legali dei dipendenti pubblici
assenti per malattia, effettuati dalle ASL su richiesta delle
Amministrazioni interessate restano a carico delle stesse ASL. In
relazione a quanto sopra, ove dovessero pervenire alle strutture CNR
fatture riguardanti visite medico-fiscali richieste successivamente al
1°luglio 2009, le stesse dovranno essere restituite alle
Aziende
Sanitarie Locali che le hanno emesse, con esplicito richiamo al Decreto
Legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito nella legge
n. 102/2009.
I
Direttori/Dirigenti delle Strutture e loro Delegati sono tenuti a
pubblicare la presente circolare nell’albo delle rispettive strutture e
a darne, comunque, la più ampia diffusione presso tutto il
personale di afferenza.