Consiglio
Nazionale delle Ricerche
Direzione Generale
Circolare n. 10/2009
AMMCNT – CNR
0020003 del 3/03/2009
Ai
Dirigenti/Direttori delle Unità Organiche e Strutture del CNR
Oggetto: Esonero dal Servizio –
Comm. 1 – 6 Art. 72 D.Lgs. n. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008
Si
informano le SS.LL. che il Dipartimento della Funzione
Pubblica,
con circolare n. 10 del 20 ottobre 2008, ha fornito
indicazioni,
tra l’altro, sull’istituto dell’esonero dal servizio, che
è stato anche oggetto della delibera del CdA n. 18/2009 in
data
28 gennaio 2009, la quale ha fornito anche il necessario atto di
indirizzo in materia.
Per quanto concerne l’esonero dal
servizio, acquisita la deliberazione di indirizzo del
Consiglio
di Amministrazione del C.N.R., si forniscono le seguenti indicazioni.
Per
gli anni 2009, 2010, 2011, i dipendenti possono richiedere
l’esonero dal servizio, ai sensi dell’art. 72 del D.Lgs.
112/2008, entro il 1° marzo di ciascun
anno.
L’Amministrazione, entro 120 giorni dalla domanda di esonero,
esprimerà l’approvazione o il diniego in riferimento
alla
domanda stessa.
Tale citato periodo necessario per il
procedimento deriva dalla circostanza che l’accoglimento
delle
domande non è automatico, ma richiede una
valutazione
complessiva da parte dell' amministrazione in base alle
proprie
esigenze funzionali e ai fabbisogni di personale. La legge
stessa
e la delibera del CdA citano alcune situazioni prioritarie in
cui
possono essere accolte le richieste avanzate dai dipendenti,
quali:
- esigenze dell’amministrazione in relazione a
processi di riorganizzazione e di razionalizzazione di proprie
strutture,
- esigenze
dell’amministrazione in relazione ai processi per i
quali
è prevista una riduzione in organico di determinate
qualifiche
professionali,
- esigenze riguardanti il numero complessivo
delle richieste da accogliere, tenendo presente che l’istituto
dell’esonero non può essere applicato,
per delibera
dal CdA, a più del 2% delle unità di personale in
servizio e che la durata dell’esonero non può superare il 65
anno di età o i 40 anni di contribuzione.
L’esonero dal
servizio può essere richiesto anche per altri motivi dai
dipendenti in possesso dei necessari requisiti, purchè siano
chiari ai dipendenti stessi due elementi fondamentali che
caratterizzano l’istituto stesso, come disegnato dalla legge in oggetto:
- l’esonero
dal servizio non rappresenta in alcun caso un diritto dei dipendenti ai
quali invece la legge attribuisce solo la facoltà di
proporre
istanza;
- nell’applicazione dell’istituto assumono rilevanza
assolutamente prevalente le esigenze funzionali dell’Amministrazione di
appartenenza che, come sopra accennato, deve compiere le sue
valutazioni al fine di non arrecare alcun pregiudizio allo svolgimento
dei propri compiti istituzionali.
Nella fattispecie, pertanto,
al fine della valutazione dell’istanza assume un ruolo essenziale il
parere del Direttore/Dirigente di afferenza del dipendente; tale parere
però sarà contenuto in una motivata relazione che
dovrà obbligatamente accompagnare l’istanza del dipendente e
che
dovrà certificare soprattutto che l’esonero non arrechi
disservizio o pregiudizievole rallentamento in riferimento ai compiti e
alle attività istituzionali assegnati alla struttura e/o in
corso di svolgimento.
A tal proposito si precisa che l’istituto
dell’esonero non costituisce cessazione dal servizio e che, comunque, i
Direttori/Dirigenti non potranno contare nell’immediato reintegro della
posizione lasciata libera dal personale in esonero; eventuali
sostituzioni potranno essere valutate nell’ambito della programmazione
generale del fabbisogno di personale e, comunque le assunzioni
conseguenti potranno essere effettuate solo nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia.
Tanto premesso le
richieste di esonero pervenute saranno quindi sottoposte all’esame del
CdA, corredate della relazione motivata del Direttore/Dirigente della
struttura di appartenenza e del Direttore del Dipartimento di
afferenza, oppure dal Direttore Generale per le strutture
dell’Amministrazione Centrale; una volta acquisita la
necessaria
deliberazione, si procederà ad adottare il conseguente
provvedimento (di approvazione o diniego). Si sottolinea ancora una
volta che la motivata relazione del Direttore/Dirigente costituisce
elemento essenziale, ma non esclusivo del procedimento, in carenza
della quale non si potrà sottoporre l’istanza al CdA; essa,
peraltro, costituisce un dovere ed una assunzione di
responsabilità cui il Direttore/Dirigente non può
sottrarsi.
Conclusa la trattazione generale del procedimento, si
riportano di seguito alcune precisazioni che interessano il personale
dipendente che intende chiedere l’esonero dal servizio:
- riguardo
al requisito minimo di anzianità contributiva di 35 anni
richiesto per la presentazione dell’istanza di esonero, si fa presente
che l’amministrazione ha l’obbligo di verificare la sussistenza del
requisito, sia per le domande presentate dai dipendenti che
dichiarano di averlo già maturato, sia per quelle presentate
dai
dipendenti che dichiarano di maturarlo nell’anno di presentazione;
- la
domanda di esonero è irrevocabile, nel senso che una volta
accolta non è possibile rientrare in servizio; ne consegue
che
il periodo di esonero terminerà con il raggiungimento dei 40
anni contributivi o, comunque, al compimento del 65 anno di
età;
- riguardo
alla durata, conseguentemente, si precisa che il collocamento nella
posizione di esonero può essere disposto per la durata
massima
di 5 anni, o per un periodo inferiore;
- La
retribuzione spettante al 50% o 70% per l’intero periodo di esonero
è corrisposta in base a quella in godimento al momento del
collocamento in esonero e
rimane tale
fino alla fine dello stesso, senza alcuna rivalutazione dovuta ai
rinnovi contrattuali per periodi successivi al collocamento in esonero,
ma con rivalutazione per i periodi antecedenti;
L’elevazione
al 70% della retribuzione viene operata solo se l’attività
di
volontariato, che dovrà essere opportunamente documentata e
certificata all’inizio dell’esonero e successivamente almeno una volta
l’anno, viene prestata
in modo continuativo ed esclusivo a titolo completamente gratuito,
presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale,
associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che
operano nel campo della cooperazione con Paesi in via di sviluppo e
altri soggetti individuati nel decreto
del Ministero
dell’Economia e delle Finanze del 5 novembre 2008; è fatto
carico ai dipendenti, in piena e totale loro responsabilità
documentare nuovamente, alla scadenza del primo anno di esonero,
l’esistenza dei requisiti per l’elevazione al 70%. In mancanza di tale
documentazione la retribuzione verrà riportata
immediatamente ed
automaticamente al 50% e così rimarrà fino
all’anno
successivo;
- Il trattamento pensionistico al termine
dell’esonero si calcola come se gli anni di esonero fossero stati di
effettivo servizio a tempo pieno e, quindi, anche sulle retribuzioni
che sarebbero spettate nel periodo di esonero;
- La decorrenza dell’esonero deve essere tale che l’esonero
stesso deve terminare con il diritto a pensione (finestre);
- La
posizione di esonero non consente al beneficiario di assumere
nuovi rapporti di lavoro dipendente, ma solo di lavoro autonomo
occasionale o per collaborazioni e consulenze,
purchè con
soggetti diversi dalle Pubbliche Amministrazioni, di cui all’art. 1
comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 o
società e consorzi
dalle stesse partecipati. Di seguito si indicano tali
Pubbliche
Amministrazioni: “ Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni
ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le
Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e
associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case
popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato, e
agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli
enti del Servizio sanitario nazionale l’Agenzia per rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”.
L’eventuale
trasgressione del divieto configurerà una fattispecie di
illecito disciplinare, con eventuali conseguenze anche sul piano penale.
IL DIRETTORE GENERALE f.f.
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Per
eventuali chiarimenti sarà possibile rivolgersi all’Ufficio
Stato Giuridico e Trattamento Economico del Personale – DCSGR (Tel.
06.4993.3391 – e-mail: domenico.primerano@cnr.it)