Consiglio Nazionale delle Ricerche
Direzione Generale

Circolare n. 10/2009

AMMCNT – CNR
0020003 del 3/03/2009

Ai
Dirigenti/Direttori delle Unità Organiche e Strutture del CNR

Oggetto: Esonero dal Servizio – Comm. 1 – 6 Art. 72 D.Lgs. n. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008

Si informano le SS.LL. che  il Dipartimento della Funzione Pubblica, con circolare n. 10 del 20 ottobre 2008, ha fornito indicazioni,  tra l’altro,  sull’istituto dell’esonero dal servizio, che è stato anche oggetto della delibera del CdA n. 18/2009 in data 28 gennaio 2009, la quale ha fornito anche il necessario atto di indirizzo in materia.

Per quanto concerne l’esonero dal servizio, acquisita la deliberazione di indirizzo del Consiglio  di Amministrazione del C.N.R., si forniscono le seguenti indicazioni.

Per gli anni 2009, 2010, 2011, i dipendenti  possono richiedere l’esonero dal servizio, ai sensi dell’art. 72 del D.Lgs. 112/2008,  entro il 1° marzo di ciascun anno.  L’Amministrazione, entro 120 giorni dalla domanda di esonero, esprimerà l’approvazione o il diniego in riferimento alla  domanda stessa.

Tale citato periodo necessario per il procedimento  deriva dalla circostanza che l’accoglimento delle domande non è automatico, ma richiede una valutazione  complessiva da parte dell' amministrazione  in base alle proprie esigenze funzionali e ai  fabbisogni di personale. La legge stessa e la delibera  del CdA citano alcune situazioni prioritarie in cui possono essere accolte  le richieste avanzate dai dipendenti, quali:
L’esonero dal servizio può essere richiesto anche per altri motivi dai dipendenti in possesso dei necessari requisiti, purchè siano chiari ai dipendenti stessi due elementi fondamentali che caratterizzano l’istituto stesso, come disegnato dalla legge in oggetto:
  1. l’esonero dal servizio non rappresenta in alcun caso un diritto dei dipendenti ai quali invece la legge attribuisce solo la facoltà di proporre istanza;
  2. nell’applicazione dell’istituto assumono rilevanza assolutamente prevalente le esigenze funzionali dell’Amministrazione di appartenenza che, come sopra accennato, deve compiere le sue valutazioni al fine di non arrecare alcun pregiudizio allo svolgimento dei propri compiti istituzionali.
Nella fattispecie, pertanto, al fine della valutazione dell’istanza assume un ruolo essenziale il parere del Direttore/Dirigente di afferenza del dipendente; tale parere però sarà contenuto in una motivata relazione che dovrà obbligatamente accompagnare l’istanza del dipendente e che dovrà certificare soprattutto che l’esonero non arrechi disservizio o pregiudizievole rallentamento in riferimento ai compiti e alle attività istituzionali assegnati alla struttura e/o in corso di svolgimento.

A tal proposito si precisa che l’istituto dell’esonero non costituisce cessazione dal servizio e che, comunque, i Direttori/Dirigenti non potranno contare nell’immediato reintegro della posizione lasciata libera dal personale in esonero; eventuali sostituzioni potranno essere valutate nell’ambito della programmazione generale del fabbisogno di personale e, comunque le assunzioni conseguenti potranno essere effettuate solo nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Tanto premesso  le richieste di esonero pervenute saranno quindi sottoposte all’esame del CdA, corredate della relazione motivata del Direttore/Dirigente della struttura di appartenenza e del Direttore del Dipartimento di afferenza, oppure dal Direttore Generale per le strutture dell’Amministrazione Centrale;  una volta acquisita la necessaria deliberazione, si procederà ad adottare il conseguente provvedimento (di approvazione o diniego). Si sottolinea ancora una volta che la motivata relazione del Direttore/Dirigente costituisce elemento essenziale, ma non esclusivo del procedimento, in carenza della quale non si potrà sottoporre l’istanza al CdA; essa, peraltro, costituisce un dovere ed una assunzione di responsabilità cui il Direttore/Dirigente non può sottrarsi.

Conclusa la trattazione generale del procedimento, si riportano di seguito alcune precisazioni che interessano il personale dipendente che intende chiedere l’esonero dal servizio:
  1. riguardo al requisito minimo di anzianità contributiva di 35 anni richiesto per la presentazione dell’istanza di esonero, si fa presente che l’amministrazione ha l’obbligo di verificare la sussistenza del requisito, sia per le domande presentate dai  dipendenti che dichiarano di averlo già maturato, sia per quelle presentate dai dipendenti che dichiarano di maturarlo nell’anno di presentazione;

  2. la domanda di esonero è irrevocabile, nel senso che una volta accolta non è possibile rientrare in servizio; ne consegue che il periodo di esonero terminerà con il raggiungimento dei 40 anni contributivi o, comunque, al compimento del 65 anno di età;

  3. riguardo alla durata, conseguentemente, si precisa che il collocamento nella posizione di esonero può essere disposto per la durata massima di 5 anni, o per un  periodo inferiore;

  4. La retribuzione spettante al 50% o 70% per l’intero periodo di esonero è corrisposta in base a quella in godimento al momento del collocamento in esonero e rimane tale fino alla fine dello stesso, senza alcuna rivalutazione dovuta ai rinnovi contrattuali per periodi successivi al collocamento in esonero, ma con rivalutazione per i periodi antecedenti;
    L’elevazione al 70% della retribuzione viene operata solo se l’attività di volontariato, che dovrà essere opportunamente documentata e certificata all’inizio dell’esonero e successivamente almeno una volta l’anno, viene prestata in modo continuativo ed esclusivo a titolo completamente gratuito, presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con Paesi in via di sviluppo e altri soggetti  individuati  nel  decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 novembre 2008; è fatto carico ai dipendenti, in piena e totale loro responsabilità documentare nuovamente, alla scadenza del primo anno di esonero, l’esistenza dei requisiti per l’elevazione al 70%. In mancanza di tale documentazione la retribuzione verrà riportata immediatamente ed automaticamente al 50% e così rimarrà fino all’anno successivo;

  5. Il trattamento pensionistico al termine dell’esonero si calcola come se gli anni di esonero fossero stati di effettivo servizio a tempo pieno e, quindi, anche sulle retribuzioni che sarebbero spettate nel periodo di esonero;

  6. La decorrenza dell’esonero deve essere tale che l’esonero stesso deve terminare con il diritto a pensione (finestre);

  7. La posizione di esonero non consente al beneficiario  di assumere nuovi rapporti di lavoro dipendente, ma solo di lavoro autonomo occasionale o per collaborazioni  e consulenze, purchè con soggetti diversi dalle Pubbliche Amministrazioni, di cui all’art. 1 comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 o società e consorzi dalle stesse partecipati. Di seguito si indicano tali Pubbliche Amministrazioni: “ Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato, e  agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l’Agenzia per rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”.
L’eventuale trasgressione del divieto configurerà una fattispecie di illecito disciplinare, con eventuali conseguenze anche sul piano penale.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
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Per eventuali chiarimenti sarà possibile rivolgersi all’Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Economico del Personale – DCSGR (Tel. 06.4993.3391 – e-mail: domenico.primerano@cnr.it)