Consiglio Nazionale delle Ricerche
Direzione Generale

Circolare n. 37/2008

AMMCNT 0080759 del 30/10/2008

A
Dipendenti CNR
Dirigenti/Direttori
delle Unità Organiche e Strutture del CNR

Loro Sedi

Oggetto: Art. 71 della Legge 6 agosto 2008 n. 133 (G.U. n. 195 del 21.8.2008 suppl. ordinario 196) - Ulteriori indicazioni.

Si fa riferimento alle precedenti comunicazioni in data 18 luglio 2008 e 17 settembre 2008 con le quali sono state, rispettivamente, trasmesse le circolari n. 7/2008 e n. 8/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di assenza dal servizio dei pubblici dipendenti.

Alla luce della chiarezza delle circolari della Funzione Pubblica sopra richiamate, non si ritiene di dover aggiungere particolari elementi, fatte salve le ulteriori indicazioni e/o precisazioni appresso evidenziate.

Quanto sopra, tenendo presente che è in corso di realizzazione il programma informatico attraverso il quale si provvederà al calcolo delle somme da trattenere, in caso di assenze per malattia, come previsto dall’art. 71 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni nella Legge n. 133/2008, ferme restando le eccezioni stabilite dalla normativa e confermate dalle stesse circolari del Dipartimento  della Funzione Pubblica.

A tal proposito, ed a titolo di riepilogo, per semplicità di lettura e comprensione, si sottolinea che ai sensi del citato art. 71, comma 2, nel corso dell’anno solare la malattia andrà sempre giustificata con certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica (nella più ampia accezione che comprende il proprio medico di base convenzionato ASL) fatta eccezione per i primi due eventi di malattia nell’anno stesso, solo se di durata inferiore a dieci giorni; in tali eccezioni la malattia può essere certificata anche da professionisti e/o strutture sanitarie private.

Ovviamente, a prescindere dalla corretta certificazione della assenza per malattia, andranno sempre applicate le disposizioni di cui all’art. 71, comma 1, le quali prevedono che, per ogni evento di malattia, sia corrisposto nei primi dieci giorni, solo il trattamento economico fondamentale, con esclusione di ogni altra indennità od emolumento avente carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio.

Si ribadisce, pertanto, che il periodo di dieci giorni non costituisce un limite annuale alla riduzione degli emolumenti, ma solo un limite riferito ad ogni singolo evento di malattia; talché, ad esempio, in caso di più periodi di malattia, anche inferiori a dieci giorni, ogni volta sarà obbligatorio provvedere alla citata riduzione degli emolumenti.

Fanno eccezione al regime di riduzione degli emolumenti, ai sensi dello stesso art. 71 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni nella Legge n. 133/2008, (come riportato dalla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 7/2008), i trattamenti più favorevoli previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto Istituzioni ed Enti di ricerca per le assenze di malattia dovuti ad infortuni sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero e day hospital o a terapie salvavita (vedi ad es. art. 17, commi 3 e 9, lett. a, del CCNL del 21/2/2002).

Si ritiene utile, inoltre, rappresentare che uno stesso periodo di malattia può essere giustificato anche da due o più certificazioni mediche consecutive, purché il periodo di assenza per malattia non presenti alcuna soluzione di continuità, configurando così un unico evento; in tal caso si avrà cura di ricordare che, superati i dieci giorni di assenza, occorrerà sempre e comunque la certificazione di una struttura sanitaria pubblica.

Ciò premesso, si richiamano nel seguito alcuni aspetti che richiedono particolare attenzione da parte dei dipendenti e dei Direttori/Dirigenti delle Strutture o loro Delegati.
Il competente Ufficio del Personale resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento si rendesse necessario.

I Direttori/Dirigenti delle Strutture e loro Delegati sono tenuti ad applicare la presente circolare all’albo delle rispettive strutture ed a darne comunque la più ampia diffusione circa i contenuti presso tutto il personale dipendente di afferenza.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.