Consiglio
Nazionale delle Ricerche
Direzione Generale
Circolare n. 37/2008
AMMCNT 0080759 del 30/10/2008
A
Dipendenti CNR
Dirigenti/Direttori
delle Unità Organiche e Strutture del CNR
Loro Sedi
Oggetto: Art.
71 della Legge 6
agosto 2008 n. 133 (G.U. n. 195 del 21.8.2008 suppl.
ordinario 196) -
Ulteriori indicazioni.
Si fa riferimento alle precedenti comunicazioni in data 18 luglio 2008
e 17 settembre 2008 con le quali sono state, rispettivamente, trasmesse
le circolari n. 7/2008 e n. 8/2008 del Dipartimento della Funzione
Pubblica in materia di assenza dal servizio dei pubblici dipendenti.
Alla luce della chiarezza delle circolari della Funzione Pubblica sopra
richiamate, non si ritiene di dover aggiungere particolari elementi,
fatte salve le ulteriori indicazioni e/o precisazioni appresso
evidenziate.
Quanto sopra, tenendo presente che è in corso di
realizzazione il programma informatico attraverso il quale si
provvederà al calcolo delle somme da trattenere, in caso di
assenze per malattia, come previsto dall’art.
71 del D.L. 112/2008,
convertito con modificazioni nella Legge
n. 133/2008, ferme restando le
eccezioni stabilite dalla normativa e confermate dalle stesse circolari
del Dipartimento della Funzione Pubblica.
A tal proposito, ed a titolo di riepilogo, per semplicità di
lettura e comprensione, si sottolinea che ai sensi del citato art. 71,
comma 2, nel corso dell’anno solare la malattia andrà sempre giustificata
con certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica (nella
più ampia accezione che comprende il proprio medico di base
convenzionato ASL) fatta
eccezione per i primi due eventi di malattia nell’anno stesso, solo se
di durata inferiore a dieci giorni; in tali eccezioni la
malattia può essere certificata anche da professionisti e/o
strutture sanitarie private.
Ovviamente, a prescindere dalla corretta certificazione della assenza
per malattia, andranno sempre applicate le disposizioni di cui all’art.
71, comma 1, le quali prevedono che, per ogni evento di malattia, sia
corrisposto nei primi dieci giorni, solo il trattamento economico
fondamentale, con esclusione di ogni altra indennità od
emolumento avente carattere fisso e continuativo, nonché di
ogni altro trattamento accessorio.
Si ribadisce, pertanto, che il periodo di dieci giorni non costituisce
un limite annuale alla riduzione degli emolumenti, ma solo un limite
riferito ad ogni singolo evento di malattia; talché, ad
esempio, in caso di più periodi di malattia, anche inferiori
a dieci giorni, ogni volta sarà obbligatorio provvedere alla
citata riduzione degli emolumenti.
Fanno eccezione al regime
di riduzione degli emolumenti, ai sensi dello stesso art.
71 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni nella Legge
n.
133/2008, (come riportato dalla circolare del Dipartimento
della
Funzione Pubblica n. 7/2008), i trattamenti più favorevoli
previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto
Istituzioni ed Enti di ricerca per le assenze di malattia dovuti ad
infortuni sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero
ospedaliero e day hospital o a terapie salvavita (vedi ad es. art. 17,
commi 3 e 9, lett. a, del CCNL del 21/2/2002).
Si ritiene utile, inoltre, rappresentare che uno stesso periodo di
malattia può essere giustificato anche da due o
più certificazioni mediche consecutive, purché il
periodo di assenza per malattia non presenti alcuna soluzione di
continuità, configurando così un unico evento; in
tal caso si avrà cura di ricordare che, superati i dieci
giorni di assenza, occorrerà sempre e comunque la
certificazione di una struttura sanitaria pubblica.
Ciò premesso, si richiamano nel seguito alcuni aspetti che
richiedono particolare attenzione da parte dei dipendenti e dei
Direttori/Dirigenti delle Strutture o loro Delegati.
- Certificazioni
della malattia
La presentazione delle certificazioni mediche alla struttura di
appartenenza costituisce un preciso dovere cui il dipendente
è tenuto e se tali certificazioni non sono presentate
secondo le modalità sopradescritte, oltroché nei
termini previsti dal CCNL, configurano da parte del dipendente un
inadempimento dei propri doveri d’ufficio; pertanto le giornate di
assenza non regolarmente certificate dovranno essere considerate quali
assenze non giustificate, con le connesse conseguenze sia sul piano
retributivo sia ove ne ricorrano i presupposti, sul piano disciplinare.
Si ritiene di dover sottolineare che l’adempimento di corretta
certificazione della malattia riguarda tutti i dipendenti di qualsiasi
livello e profilo, siano essi a tempo indeterminato che determinato,
fatta ovviamente salva la diversità delle trattenute in base
alle voci che compongono la retribuzione.
La vigilanza della materia è demandata ai
Direttori/Dirigenti delle Strutture o loro Delegati, ovviamente anche
attraverso i competenti Uffici di segreteria, i quali dovranno
puntualmente provvedere ai seguenti due adempimenti:
- verifica della conformità della
certificazione medica giustificativa (rilasciata nei casi richiesti da
struttura sanitaria pubblica, nell’accezione di cui alla circolare n.
7/2008 del 17.7.2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica)
dell’assenza per malattia, nonché idonea conservazione della
stessa;
- corretta codifica dell’assenza, nell’ambito del sistema
di codificazione attualmente in essere, con predisposizione e
trasmissione degli attestati di presenza, nei termini
temporali prescritti ovvero entro i primi
5 gg. lavorativi del mese successivo,
degli attestati di presenza, considerate anche le ricadute economiche
derivanti per i dipendenti interessati. Eventuali rettifiche della
codifica delle assenze, ove si rendessero necessarie, dovranno essere
puntualmente e tempestivamente comunicate al competente Ufficio della
Amministrazione Centrale.
- Disposizione
della visita medico-fiscale
Come chiaramente esplicitato anche nella richiamata circolare n. 7/2008
del Dipartimento della Funzione Pubblica, la legge impone a carico della
Amministrazione (Direttori/Dirigenti delle Strutture o
loro Delegati) la
richiesta della visita medico-fiscale anche nel caso in
cui l’assenza per malattia sia limitata ad un solo giorno e, per
agevolare il controllo, estende in modo rilevante l’orario per la
reperibilità del dipendente in malattia.
Al fine di consentire alla Amministrazione di ottemperare all’obbligo
di disporre la visita medico-fiscale anche per l’assenza di un solo
giorno, il dipendente è obbligato a comunicare l’assenza per
malattia tempestivamente alla struttura di appartenenza e, comunque,
entro un’ora
dall’inizio dell’orario di lavoro ordinario della
struttura di appartenenza.
Si rileva, peraltro, che la stessa disposizione legislativa prevede che
l’Amministrazione richieda la visita medico-fiscale, anche nel caso di
assenza per malattia di un solo giorno, “tenuto conto delle esigenze
funzionali ed organizzative”; la predetta locuzione va interpretata nel
senso che possono sussistere oggettive e documentate situazioni (ad es.
urgenze o priorità di lavoro, assenza contemporanea di
più dipendenti) che rendono di fatto impossibile, o comunque
estremamente difficile, la richiesta di visita medica alla ASL
competente nello stesso primo giorno di malattia comunicato dal
dipendente.
I Direttori/Dirigenti delle Strutture o loro Delegati nell’ambito delle
loro competenze e responsabilità, e nel quadro della loro
complessiva visione delle attività prioritarie della
struttura, potranno valutare autonomamente la sussistenza di tali
esigenze funzionali ed organizzative, fermo restando la richiesta di
visita medico-fiscale potrà essere rinviata ad un momento
successivo, ovviamente qualora l’assenza di malattia si protragga per
più giorni.
La richiesta di visita medico-fiscale dovrà poi essere
sicuramente evitata, qualora dalla documentazione trasmessa, o da
quanto comunicato dal dipendente, emerga con certezza che il dipendente
stesso, pur usufruendo dei giorni di malattia, non sia presente nel
domicilio indicato (ad es. ricovero ospedaliero, day-hospital); in tali
casi, qualora il periodo di malattia si protragga successivamente anche
presso il domicilio del dipendente, occorrerà
tempestivamente, richiedere la visita medica di controllo.
Il sistema di pagamento delle fatture ASL relative all’effettuazione
delle visite medico-fiscali, permane quello in essere e le relative
spese restano a carico della Struttura di afferenza del
personale sottoposto a visita.
- Giustificazione
e codifica delle assenze dovute a visite mediche o accertamenti
diagnostici
Per quanto attiene alla materia in oggetto, è opportuno
tener presente che, in diversi casi, le visite prescritte e gli
accertamenti diagnostici, che di solito impegnano l’orario di tutta una
giornata lavorativa, o parte di essa, possono non concludersi con il
rilevamento di uno stato morboso; pertanto le relative assenze
potrebbero in assoluto non essere classificate quali malattia, in
quanto dovute semplicemente ad una azione di controllo del proprio
stato di salute.
Tali controlli, pur rappresentando una doverosa attenzione per la
prevenzione di malattie, in svariati casi non comportano la rilevazione
di diagnosi e prognosi che richiedano ulteriori giorni di assenza per
vera e propria malattia. Stante la premessa, può
considerarsi il fatto che il dipendente possa utilizzare altre forme di
permesso o di recupero previste dal Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro per espletare gli accertamenti suddetti.
In sostanza è possibile utilizzare in queste circostanze
anche altri istituti giuridici previsti dalle norme contrattuali in
vigore, quali ad esempio permessi brevi ex art. 50, o riposi
compensativi ex artt. 49 e 58 punto 5, o permessi per motivi personali
ex art. 8 comma 1 punto 4, del CCNL del 21.2.2002.
Resta sempre salva, comunque la possibilità per il
dipendente di utilizzare, nella circostanza, l’assenza per malattia,
nel qual caso però dovrà essere prodotta idonea
certificazione medica, come sopraspecificata e la giornata di assenza
sarà soggetta alla normativa generale relativamente alle
ritenute sugli emolumenti.
Nel transitorio, le ore fruite successivamente al 25 giugno 2008 che
vanno a completare la giornata per visita medica il cui avvio
è precedente all’entrata in vigore della nuova disciplina,
non saranno soggette a trattenuta.
Naturalmente diviene
ancor più necessario, in questi casi,
che i Direttori/Dirigenti delle Strutture e loro Delegati effettuino
una corretta codifica dell’assenza rispondente a quanto effettivamente
richiesto dal dipendente, anche al fine di evitare ritenute
eventualmente non dovute.
- Permessi retribuiti
Permessi previsti
in favore dei dipendenti con handicap in situazione di
gravità di cui all’art.
33 comma 6 della Legge n. 104/92.
I dipendenti con
handicap in situazione di gravità possono
fruire alternativamente, quindi non
cumulativamente nel
corso dello stesso mese, dei permessi
di cui al comma 2 (2 ore di permesso giornaliero) o al comma 3 (3
giorni di permesso mensile) del predetto art.
33 della Legge n. 104/92.
In proposito va
rilevato che, con riferimento alle disposizioni del
Ministero del Lavoro, seguite da messaggi INPS e INPDAP, è
possibile anche che i tre giorni mensili possano essere fruiti
frazionatamente, ma per un contingente massimo di 18 ore mensili.
Pertanto, precisa la circolare n. 8/2008 del Dipartimento della
Funzione Pubblica, i dipendenti con handicap grave possono fruire, nel
corso del mese, alternativamente
di:
- 2 ore
di permesso al giorno per ciascun giorno lavorativo del mese, senza un contingente massimo di
ore mensili;
- 3 gg.
interi di
permesso, a
prescindere dall’orario della giornata;
- 18 ore
mensili da ripartire nelle giornate lavorative secondo le esigenze.
Permessi previsti in favore dei
dipendenti che assistono familiari con handicap in situazione di
gravità di cui agli artt. 33 comma 3 L.
104/92 e 20 della L.
53/2000.
Per i dipendenti che, in base al combinato disposto dell’art.
33 comma
3 della L. 104/92 e dell’art.
20 della L. 53/2000, sono ammessi ai
permessi per assistenza, i termini di fruizione sono i seguenti:
- 3 gg. interi di permesso
mensile a prescindere dall’orario di lavoro della giornata;
- 18 ore mensili da ripartire
nelle giornate lavorative secondo le esigenze, ma con un limite minimo
di due ore per ciascun permesso richiesto
Permessi per
documentati motivi personali e familiari ex art. 8 comma 1 punto 4 del
CCNL del 21.02.2002
Per tali permessi, come specificato dal Dipartimento della Funzione
Pubblica nella predetta circolare n. 8/2008, essendo già
prevista dal vigente CCNL di comparto la possibilità di
fruizione frazionata dei permessi con fissazione del tetto massimo in
n. 18 ore annue, trova già applicazione la nuova disciplina
di cui all’art. 71, comma 4.
Pertanto, nel caso di fruizione dell’intera giornata lavorativa,
l’incidenza dell’assenza sul monte ore annuo posto a disposizione del
dipendente, per ciascuna tipologia, viene calcolata con riferimento
all’orario di lavoro che lo stesso dipendente avrebbe dovuto osservare
nella giornata di assenza.
Per il transitorio, ai fini del conteggio delle ore di permesso ex art.
8, comma 1, punto 4, del CCNL del 21.02.02, le eventuali giornate
fruite precedentemente al 25 giugno 2008, andranno considerate
figurativamente come pari a sei ore per giornata, le ore eventualmente
godute in eccesso rispetto all’ammontare delle 18 ore previste, non saranno soggette
a recupero in quanto fruite prima della vigenza della nuova disciplina.
Il competente Ufficio del Personale resta a disposizione per ogni
eventuale ulteriore chiarimento si rendesse necessario.
I Direttori/Dirigenti delle Strutture e
loro Delegati sono tenuti ad applicare la presente circolare all’albo
delle rispettive strutture ed a darne comunque la più ampia
diffusione circa i contenuti presso tutto il personale dipendente di
afferenza.
IL DIRETTORE GENERALE f.f.